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ON. URZÌ (FDI) * PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: « SOSTITUIRE IL TERMINE “MINORATI“ CON L’ESPRESSIONE “PERSONE CON DISABILITÀ »

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16.37 - mercoledì 24 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

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Via “i minorati” in Costituzione, si parli di “persone con disabilità”.  “Inabili al lavoro e minorati” sono citati dall’articolo 38 della Costituzione. È venuto il tempo di sostituire il termine minorati con l’espressione persone con disabilità. L’istituzione da parte degli ultimi governi di dicasteri che si occupano specificatamente di disabilità, tanto da riportarla nella nomenclatura ministeriale, evidenzia l’attenzione che lo Stato intende riservare a chi si trovi per ragioni fisiche, indipendenti dal proprio volere, in una condizione di svantaggio e quanto l’articolo 38 nel suo valore continui ad essere centrale nella visione dello stato sociale.

Nelle parole del Ministro per la disabilità del Governo Meloni, Alessandra Locatelli, che recentemente si è espressa auspicando che nel corso di questa Legislatura finalmente sia possibile compiere un passo in avanti passando “dall’assistenzialismo alla valorizzazione della persona con disabilità” c’è tutta l’attenzione dell’Esecutivo nei confronti delle categorie più fragili affinché siano realmente parte organica e attiva della società.

Un intervento che passa anche da un’evoluzione lessicale per cui non si ricorra più a termini che nel corso del tempo hanno assunto accezioni finanche negative. Proprio sulla parola “minorato” il dizionario Treccani ricorda che, al netto del significato semantico del lemma, “il termine è spesso considerato offensivo ed è stato pressoché abolito nel linguaggio ufficiale per essere sostituito con altri termini specifici”.

La proposta di legge costituzionale presentata, composta di un solo articolo, propone al comma 3 dell’articolo 38 la sostituzione della parola “minorati” con l’espressione “persone con disabilità”. Si tratta di un passo formale che vuole però avere anche un valore di orientamento sulle decisioni politiche tese all’inserimento ed alla valorizzazione di ogni cittadino sulla base delle proprie diverse potenziali abilità.

L’articolo 38 della Costituzione tutela proprio il principio della sicurezza sociale in base al quale l’autorità statale ha il dovere di salvaguardare la dignità umana nelle situazioni di bisogno, garantendo a tutti i cittadini i mezzi minimi per vivere. In questo articolo emerge, in modo evidente, l’intenzione dei costituenti di stabilire, a favore dei cittadini, non delle semplici aspettative o interessi legittimi, ma dei diritti soggettivi veri e propri: lo Stato si fa carico in via diretta dell’assistenza sociale, provvedendo a quanto necessario per garantire ai propri cittadini un adeguato tenore di vita.

Il primo comma, infatti, facendo riferimento ai cittadini “inabili” al lavoro, ne dispone il “diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Il secondo si occupa della previdenza sociale per i lavoratori. Allo scopo di garantire una vita dignitosa, essa si sostanzia in prestazioni economiche e sanitarie per tutelare, oltre che dai rischi lavorativi di infortuni e invalidità, anche da eventi naturali come la vecchiaia; una previdenza sociale obbligatoria, che grava in parte sullo Stato e in parte sui datori di lavoro, salvo che i lavoratori scelgano di integrare queste misure con forme private di tutela.
La Costituzione, quindi, pone a carico dello Stato l’onere di provvedere a quanti si trovino nell’impossibilità di provvedere alla propria vita, rimettendo «l’uomo nella sua dignità di uomo». Principio che si sostanzia oltremodo nel terzo comma, quello che riguarda “gli inabili ed i minorati” ai quali, per la condizione di svantaggio in cui si trovino, è costituzionalmente attribuito il diritto all’avviamento professionale. In esecuzione di ciò il legislatore ha emanato la l. 23 marzo 1999, n. 68, con la quale, in particolare, ha stabilito che ogni datore di lavoro è tenuto ad assumere lavoratori affetti da disabilità.

La particolare tutela per queste categorie venne introdotta dai costituenti nel dibattito sull’articolo 38 in Assemblea. Il testo fu approvato senza dubbio frutto dei tempi e delle contingenze in cui fu redatta la Carta fondamentale dello Stato, quando da più parti erano richieste tutele per quanti fossero rimasti vittime di menomazioni e mutilazioni di guerra, pertanto “minorati” e impossibilitati a svolgere attività lavorativa.
L’articolo 38 comma 3 è ancora oggi è in vigore, mai modificato, benché faccia ricorso all’utilizzo di un termine, quello di “minorati”, divenuto con il tempo obsoleto. Da qui la proposta di legge costituzionale depositata.

 

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Alessandro Urzì
Capogruppo Fratelli D’Italia in Commissione Affari Costituzionali della Camera

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