News immediate,
non mediate!
Categoria news:
L'INTERVISTA

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – ROMA * BONUS COVID: « INTERVISTA AL VICEPRESIDENTE DOTTOR GIORGIO LUCHETTA / FOCUS NORMATIVE SUI DUE CONSIGLIERI PAT E IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO PAT »

Scritto da
19.12 - giovedì 13 agosto 2020

Intervista al vicepresidente del Consiglio nazionale dottori Commercialisti ed esperti contabili, dottor Giorgio Luchetta (a cura Luca Franceschi, agenzia Opinione).

 

I) QUADRO NAZIONALE

************************

1) È totalmente lecito che un consigliere provinciale possa chiedere ed ottenere il bonus di 600 euro come professionista? Esisteva e/o esiste un limite di fatturato pregresso?

Tra le misure di sostegno al lavoro e all’economia il Governo ha previsto un’indennità di 600 euro per alcune categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemica da Covid 19, introdotta dapprima dal DL 18/2020 pere il mese di marzo. Con riguardo alle seguenti categorie:
Lavoratori autonomi iscritti a forme di previdenza obbligatoria INPS (artigiani e commercianti – art. 28))
Lavoratori autonomi e collaboratori iscritti alla “gestione separata” dell’INPS (art. 27)
Lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali (art. 29)
Lavoratori agricoli (art. 30)
Lavoratori dello spettacolo lavoratori sportivi (artt. 38 e 96)
Professionisti iscritti alle casse private di previdenza di categoria (art. 44).

Solo per quest’ultima categoria il DL 18 ha previsto che l’erogazione fosse fatta dalla rispettiva cassa privata (e non all’Inps) e che l’indennità fosse condizionata ad un reddito nell’ultimo anno dichiarato (2018 – vedi DM 28.3.2020) fosse inferiore a 35.000 euro o a 50.000 ma in quest’ultmo caso purché vi fosse una riduzione (almeno – 33% reddito professionale nel 1° trimestre 2020) o cessazione dell’attività dovuta al Covid.

Tutte queste indennità non sono soggette ad Irpef e non sono tra loro cumulabili.

Il successivo DL 34/2020, i DL Rilancio di maggio, ha previsto la prosecuzione automatica di questi bonus per il mese di aprile a coloro a cui erano spettati per marzo e in genere anche per maggio tranne che per la categoria 1, e ha previsto ulteriori bonus e indennità.
Le norme di riferimento sono:
Art. 84 per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS (600 euro per aprile e 1.000 euro ma se vi è una comprovata riduzione del 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 con esclusione della categoria sub 1 sopra per maggio)
Art. 78 per gli iscritti alle casse previdenziali private (per i quali viene prevista la conferma di 600 euro per aprile e un probabile aumento, ad oggi ancora non disposto con il necessario DM, a 1.000 euro; la norma esclude i titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di pensione)
L’art. 84 ha esteso l’indennità a nuove categorie di lavoratori
Art. 85 per i lavoratori domestici (con nuove regole)
Art. 98 per i lavoratori sportivi (con nuove regole)
Art. 25 per il nuovo contributo a fondo perduto proporzionale alla perdita di fatturato di aprile 2020 spettante alle parte Iva in generale, che sostituiva l’indennità di 600 euro di artigiani e commercianti non più prevista per il mese di maggio.

In particolare per la categoria 1 al posto dell’indennità di maggio, e in generale per tutte le partite Iva con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, escluse quelle che beneficiano delle indennità da 2 a 6 sopra riportate per il mese di maggio ed esclusi in ogni caso tutti i professionisti iscritti a casse di previdenza private, ha previsto un contributo del 10/15/20% (a seconda della dimensione di ricavi) della flessione del fatturato/corrispettivi subita nel mese di aprile 2020 rispetto all’aprile 2020 purché fosse superiore ad 1/3 (esistono poi regole particolari, quali le attività alberghiere stagionali, le attività iniziate dal 1.1.2019 e i soggetti son sede nei comuni soggetti a dichiarazione di emergenza al 31.1.2020, ecc.).
L’art. 86 conferma il divieto di cumulo delle indennità.

In conclusione per rispondere alla domanda si deve capire a quale indennità il consigliere provinciale ha avuto accesso, per verificare l’esistenza dei presupposti per il relativo diritto
In ogni caso non pare che la condizione di percettore di un reddito da carica politica non sia mai incompatibile con le indennità, sussistendo, ben si intende, gli altri presupporti.
Per il solo caso della indennità spettante ai professionisti iscritti alle casse previdenziali private (ad es. avvocato) si può presumere che il reddito derivante dalla carica politica, unito agli altri redditi posseduti tra cui quello professionale, possa aver portato il reddito complessivo 2018 oltre il limite di ammissione (50.000 euro); ma questa situazione dovrebbe essere nota alla cassa erogatrice che avrebbe bloccato l’erogazione.

2) Chi tecnicamente poteva e può presentare le domande in qualità di titolare di partita Iva (quindi professionista come persona fisica) e in qualità di titolare di attività? (quindi non configurato come persona fisica). Le persone in questione direttamente e/o tramite i commercialisti?

Le domande si presentano come avente diritto, con il proprio codice fiscale.
Per le domande dirette all’INPS poteva accedere con le proprie credenziali (in genere richieste per l’occasione) sul portale dell’Istituto solo l’interessato, salvo che questi le “cedesse” al commercialista (o latro incaricato) per lo scopo specifico di presentare la domanda dell’indennità. I commercialisti non sono stati autorizzati dall’INPS per gestire come intermediari e quindi in maniera “massiva” le domande degli aventi diritto. In ogni caso il commercialista deve in questi casi dotarsi di un incarico scritto del cliente.
Per le domande relative al contributo a fondo perduto ex art. 25, DL 34/2020 (da cui i professionisti iscritti alle casse di previdenza private peraltro sono esclusi) l’Ente di riferimento è l’Agenzia delle Entrate che ha previsto l’intervento dei commercialisti come intermediari autorizzati (alla stregua di quanto avviene per le dichiarazioni dei redditi). Nella modulistica approvata dall’ Agenzai è prevista la delega all’intermediario che interviene per la trasmissione telematica della domanda.

 

 

 

 

2) QUADRO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**************************************************
3) E totalmente lecito che il vice presidente del Consiglio provinciale chieda ed ottenga come titolare di uno studio di avvocato il sussidio Covid? (anche in questo caso: esistono limiti per la richiesta, di fatturato dello studio e/o di reddito collegato all’attività politica?). Probabilmente il vicepresidente ha fatto riferimento alla normativa che le allego LINK https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/CONTRIBUTI-A-FONDO-PERDUTO

Per le nome nazionali si è detto sopra nella risposta alla domanda numero 1.
Per la speciale normativa applicata nella Provincia di Trento, territorio dove si è sovrapposta a quella nazionale creando due interventi paralleli entrambi applicabili e applicati e non incompatibili (nel senso che gli aventi diritto possono aver attinto ad entrambe le agevolazioni), i requisiti di accesso al contributo a fondo perduto per gli operatori economici che hanno subito gravi danni per l’epidemia ha le seguenti caratteristiche:
L’esercizio di una attività d’impresa commerciale, di impresa agricola (per alcuni settori) o di lavoro autonomo
Un volume di attività annuo nell’ultimo periodo d’imposta dichiarato compreso fra 12.000 e 5 milioni di euro
Numero di addetti non superiore a 11
Un reddito nell’ultima dichiarazione presentata non superiore a 50 mila euro (aumento di 15 mila per ciascun socio oltre al primo con un massimo di 80 mila per le società) salvo che per gli operatori neo costituiti (dopo il 1.9.2019)
Aver subito un grave danno, vale a dire una riduzione del 50% del volume di attività in 2 mesi compresi tra marzo e maggio 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (- 70% se gli addetti sono tra 10 e 11).
Il contributo è concesso in 3 fasce, a seconda del numero degli addetti, rispettivamente di 3, 4 e 5 mila euro e d è aumentato in determinati casi.

Quindi la norma provinciale fa riferimento all’attività d’impresa o professionale e il limite di reddito di 50.000 euro nell’ultimo anno d’imposta dichiarato, secondo i criteri pubblicati dal servizio provinciale competente, fa riferimento al solo reddito professionale o d’impresa, senza sommare eventuali altri redditi prodotti dal contribuente.
Quindi un esponente politico potrebbe aver avuto accesso a questo misura senza sommare i redditi derivanti dalle indennità di carica ricevute.

 

 

Categoria news:
L'INTERVISTA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

I commenti sono chiusi.