News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS

CORTE COSTITUZIONALE * OBBLIGO VACCINALE: « INAMMISSIBILE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ SULLA SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA ANCHE SE LE MANSIONI NON COMPORTANO CONTATTI PERSONALI »

Scritto da
15.04 - giovedì 9 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

OBBLIGO VACCINALE: INAMMISSIBILE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SULLA SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA ANCHE SE LE MANSIONI NON COMPORTANO CONTATTI PERSONALI.

È inammissibile la questione di legittimità dell’art. 4, comma 4, del decreto-legge 44 del 2021, come modificato dal d.l. n. 172 del 2021, laddove, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, non si limita la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria a quelle sole prestazioni o mansioni che implicano contatti personali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del Covid-19.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n.16 del 2023, depositata oggi (redattore Augusto Antonio Barbera), la cui motivazione è stata anticipata con il comunicato del 1 dicembre 2022.

Il TAR Lombardia, chiamato a decidere un ricorso di una psicologa che, a causa dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, era stata sospesa dall’esercizio della professione, ha dubitato della legittimità costituzionale della citata norma, ritenendola in contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’articolo 3 della Costituzione.
In caso di omessa vaccinazione, infatti, la disposizione censurata estenderebbe irragionevolmente il divieto di svolgere la professione sanitaria a tutte le attività che richiedono l’iscrizione ad albi professionali, anche se dette attività non comportano alcun rischio di diffusione del COVID-19, potendo essere svolte da remoto, mediante l’utilizzo di strumenti telematici e telefonici.

Le questioni sono state dichiarate inammissibili in ragione di un preliminare profilo processuale, che ha escluso una valutazione nel merito delle stesse: il difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo regionale che le ha sollevate.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione – che è l’unico giudice competente a decidere sulla giurisdizione – appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui viene in rilievo un diritto soggettivo – nel caso, quello ad esercitare la professione sanitaria – non intermediato dall’esercizio del potere amministrativo.

La sospensione dall’esercizio della professione sanitaria discende automaticamente dall’accertato inadempimento dell’obbligo vaccinale, imposto come requisito essenziale dalla legge.
La competenza sulle relative controversie è, dunque, del giudice ordinario, non di quello amministrativo.

Categoria news:
OPINIONEWS
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

I commenti sono chiusi.