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ORDINE AVVOCATI TRENTO * “GIORNATE TRIDENTINE DIFESA PENALE“: « RIFORMA CARTABIA, IL DOCUMENTO APPROVATO NEL CONVEGNO »

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18.29 - lunedì 27 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

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Documento approvato nell’ambito del Convegno di Trento su “La riforma Cartabia: un labirinto senza uscita” (Trento, 25 novembre 2023):

Premesso che:
La Costituzione e, in particolare, l’art. 111 contempla principi che, pur nella varietà delle possibili interpretazioni, orientano il processo penale verso un modello accusatorio,

Considerato che:
a) la riforma Cartabia ha determinato una serie di gravi alterazioni processuali, improntate ad una logica di garantismo inquisitorio che, oltre a costituire un ostacolo alla separazione delle carriere, sono difficilmente compatibili con i principi costituzionali;

b) l’asse del processo risulta ormai nettamente spostato verso l’indagine preliminare, appesantita da oziosi formalismi e da finestre giurisdizionali che ne rallentano sensibilmente i tempi, con il risultato, da un lato, di incrementare l’uso delle misure cautelari e, dall’altro, di compromettere l’autonomia e la tempestività del dibattimento;

c) l’obbligo del giudice dell’udienza preliminare di interrogarsi sulla ragionevole previsione di condanna dell’imputato appare, per il messaggio che veicola nel caso di rinvio a giudizio, in contrasto con l’art. 27 comma 2 Cost. e con la presunzione di innocenza stabilita dalla CEDU, alimentando presunzioni di colpevolezza nei riguardi di chi sia rinviato a giudizio e inducendo alla scelta dell’abbreviato come scelta più conveniente;

d) la limitazione dell’inappellabilità delle assoluzioni ai reati di minore rilevanza conduce al paradossale esito di ridurre le garanzie in proporzione della gravità dei reati: mentre per i reati minori l’imputato dispone sempre di due mezzi di impugnazione (appello e ricorso), per i reati più gravi, quando sia condannato per la prima volta in appello, dispone solo del ricorso in cassazione;

e) le nuove cause di inammissibilità dell’appello determinano la sua sostanziale assimilazione ad un ricorso in cassazione, convertendolo di fatto in un’azione di impugnativa, in contrasto con il diritto al riesame garantito dall’art. 14 comma 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici che garantisce ad ogni condannato il «diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza»;

f) la soppressione della regola della pubblicità in appello si pone in contrasto con il fondamentale principio che la giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101 comma 1 Cost.), precludendo il controllo del cittadino su un giudizio di merito idoneo a ribaltare l’esito del giudizio di primo grado;

g) la commistione della improcedibilità, prevista in sede di impugnazione, con la prescrizione sostanziale, operante solo in primo grado, determina un sistema fortemente ibrido, censurabile sotto il profilo della ragionevolezza ex art. 3 Cost.

 

Si propone:

a) il riequilibro del sistema di rapporti tra indagine preliminare e dibattimento con uno snellimento delle fasi anteriori al giudizio, notoriamente fluide nel modello accusatorio, al fine di riportare l’asse del processo verso l’istruzione dibattimentale;

b) la soppressione dell’udienza preliminare o la sua instaurazione a richiesta dell’imputato;

c) il ritorno alla regola della pubblicità in sede di appello;

d) l’inappellabilità di tutte le sentenze di assoluzione

e) la netta distinzione tra appello come giudizio di merito e ricorso in cassazione come azione di impugnativa: e, di conseguenza, la limitazione dell’inammissibilità dell’appello alla sola ‘mancanza di specificità dei motivi’, sopprimendo il successivo richiamo alla necessità che, per ogni richiesta, siano «enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione»;

f) la sostituzione della ‘improcedibilità’ con la prescrizione sostanziale, operante per tutto l’arco temporale compreso tra la ipotetica commissione del reato e la sentenza definitiva;

g) l’istituzione di un organo parlamentare bicamerale di vigilanza sulle interpretazioni ‘creative’ della giurisprudenza, con il compito di proporre adeguati correttivi di interpretazione autentica delle disposizioni di legge.

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Primi firmatari:

Paolo Ferrua
Emanuele Fragasso Jr.
Gaetano Insolera
Maurizio Manzin
Bruno Montanari
Cosimo Palumbo
Gaetano Pecorella
Maria Anita Pisani

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