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LETTERE AL DIRETTORE

PROFESSOR PRANDEL * TRENTO – LETTERA A GIUDICE FLAIM: « GREEN PASS COVID E SOSPENSIONE INSEGNAMENTO, PUÒ RENDERE NOTA LA SUA VERSIONE DEI FATTI? »

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14.47 - martedì 24 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi,

 

lettera aperta a Giorgio Flaim, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Trento. Signor giudice, due anni fa sono stato sospeso dall’insegnamento perché ho rifiutato il cosiddetto “green pass”. Il mio ricorso è stato “respinto in quanto infondato in fatto e in diritto”. Così si legge nella sentenza che porta la sua firma, e con la quale mi ha addebitato per intero le spese di giudizio.

Sono un chimico-fisico, non un giurista. Pertanto, non entrerò nel merito del “diritto”. Sul “fatto”, invece, mi sento di dire qualcosa. Fa parte della mia professione, non meno che della sua, considerare ed esaminare i fatti e i dati, e trarne le dovute conclusioni.
Il primo fatto che sottopongo alla sua attenzione è il contenuto del foglio illustrativo del cosiddetto “vaccino”. Nella versione resa disponibile dall’Agenzia Italiana del Farmaco l’8 aprile 2021, alla sezione 1 “Cos’è Comirnaty e a cosa serve”, è scritto: “Comirnaty è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2”. Dunque, nelle indicazioni del farmaco, non stava scritto da nessuna parte che protegge dal contagio dal virus SARS-CoV-2. Non c’era scritto semplicemente perché le case produttrici non avevano raccolto alcuna evidenza sulla sua capacità immunizzante (la cosa è stata confermata persino dalla Pfizer, convocata presso il palazzo del Parlamento Europeo, nel corso di un’audizione tenutasi lo scorso autunno).

Questo primo fatto dimostra che certe affermazione di Mario Draghi come “il Green pass è una misura con la quale i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose”, o come “non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore” sono prive di ogni fondamento fattuale, proprio in quanto non trovano riscontro alcuno nelle indicazioni fornite da AIFA e dalle case produttrici del “vaccino”. Sulla base di queste affermazioni infondate “in fatto” è stato edificato l’impianto normativo che ha portato alla sospensione dal lavoro – e dallo stipendio – di tanti insegnanti e sanitari.

Nell’autunno del 2021, quando la scuola si accingeva a sospendere i docenti che rifiutavano il “green pass” o il “vaccino”, era già del tutto evidente che i “vaccinati” si contagiavano – e contagiavano a loro volta – non meno dei non “vaccinati”. Per stemperare questa evidenza imbarazzante veniva mossa la seguente obiezione: forse il “vaccino” non protegge dall’infezione, ma previene il decorso grave della malattia, e con ciò evita il sovraccarico del sistema sanitario. Anche questa obiezione è priva di fondamento fattuale. Per dimostrarlo, è sufficiente considerare i dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità nei suoi report mensili. Particolarmente significativi sono i report relativi allo scorso autunno, quando buona parte della popolazione aveva completato il ciclo “vaccinale”, per cui si trovava nella condizione di massima copertura.

I dati dicono questo: un anno fa si contagiavano mediamente 15 non “vaccinati” ogni 1000, e 20 “vaccinati” ogni 1000. Non occorre essere dei medici per dedurre da questi dati che il cosiddetto “vaccino”, lungi dal proteggere dall’infezione, ha indebolito il sistema immunitario di chi l’ha ricevuto. In altre parole, ci ha resi più vulnerabili. I dati ISS sono molto chiari anche su un altro punto, quello che qui interessa: nel periodo di riferimento sopra indicato, cioè quando la popolazione godeva della massima copertura “vaccinale”, le ospedalizzazioni, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi dei non “vaccinati” superavano quelli dei “vaccinati” appena di qualche unità ogni 1.000.000 casi. Anche qui, non è necessaria una laurea in medicina per rendersi conto che un farmaco da cui trae giovamento qualche persona su 1.000.000 non compensa nemmeno gli effetti avversi gravi ufficialmente correlati alla “vaccinazione”.
Per quanto mi compete, questi sono i dati di fatto. Il resto è mero chiacchiericcio, scienza da salotto televisivo. In base ai fatti e ai dati è del tutto evidente che il “green pass”, lungi dal tutelare la salute pubblica, ha veicolato una discriminazione di natura politica e ideologica. Per questo l’ho rifiutato, signor giudice.

Fino a poco tempo fa pensavo che il principio guida della Corte Costituzionale fosse la Costituzione. Evidentemente mi sbagliavo: “abbiamo seguito la scienza”. Così ha dichiarato la dott.ssa Silvana Sciarra, presidente della Corte Costituzionale, dopo aver definito “non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico”.

Non sono certo uno scienziato, ma mi occupo di scienza da quarant’anni. E, per passione, mi interesso di filosofia della scienza e di epistemologia da vent’anni. Ciononostante – anzi, forse proprio per questo – mi troverei in serie difficoltà se dovessi rispondere alla domanda “che cos’è la scienza?”. Pertanto, mi permetto di presumere che nemmeno la dott.ssa Sciarra abbia le idee molto chiare quando parla di scienza. In ogni caso, mi trovo d’accordo con la Corte Costituzionale sul fatto che privare del lavoro e dello stipendio persone che si rifiutano di assumere un farmaco, il cui unico effetto “apprezzabile” è quello di renderle più vulnerabili – questo dicono i dati ISS – non è né irragionevole né sproporzionato: direi che è semplicemente privo di senso.

Le sarà certamente noto che il mese scorso il suo omologo Giulio Cruciani, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di L’Aquila, ha dichiarato “illegittima la sospensione dal lavoro” di un ricorrente ultracinquantenne che si era sottratto all’obbligo vaccinale. Nella sentenza, che richiama alcuni dei fatti sopra esposti, si legge che “non vi è alcuna evidenza scientifica che abbia dimostrato che il vaccinato, con i prodotti attualmente in commercio, non si contagi e non contagi a sua volta […] è evidente che, venuto meno il presupposto per il quale alcuni lavoratori possono entrare nei luoghi di lavoro ed altri no, la sospensione del ricorrente, giustificata dal fatto che non si sia vaccinato, è del tutto priva di fondamento”.

Dal punto di vista scientifico, cioè dal punto di vista di chi basa le proprie affermazioni sui fatti e sui dati, la sentenza del dott. Cruciani risulta ineccepibile. Certo, contrasta apertamente con la narrazione dominante ma – conviene ribadirlo, perché questo è il punto cruciale – la scienza si occupa di fatti e di dati, non di congetture o di credenze. Si basa sull’osservazione e sul ragionamento, non sulla superstizione o sulla fede.

Ciò considerato, signor giudice, le sarei grato se potesse render nota la sua versione dei fatti, e illustrare i dati cui fa riferimento, cosicché si possa capire perché il mio ricorso è infondato “in fatto”. La dott.ssa Sciarra ha rese pubbliche a mezzo stampa le ragioni della sua decisione. A maggior ragione, presumo che lo possa fare anche lei. Pertanto, confido nel suo riscontro e la saluto.

 

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Prof. Francesco Prandel

(libero insegnante di chimica)

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