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MANICA (PD) – INTERROGAZIONE * AVVICENDAMENTI DIRIGENTI PAT: «PRASSI O PUNIZIONE? SI È PROVVEDUTO AD UNA RICOGNIZIONE GENERALE SULLO STATO DELLE “ROTAZIONI ORDINARIE”? »

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10.22 - martedì 18 ottobre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

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ROTAZIONE DEI DIRIGENTI: PRASSI O PUNIZIONE?

Il Consigliere del PD Alessio Manica ha depositato oggi un’interrogazione in Consiglio provinciale, relativamente alla recente procedura di “rotazione ordinaria” del Dirigente del Servizio di Polizia amministrativa, destinato improvvisamente ad altro incarico.

Il caso è particolare, perché tale Dirigente era stato reintegrato con sentenza esecutiva del Giudice del Lavoro, dopo la sospensione dalle sue attività voluta dalla Giunta provinciale e forse correlata al diniego tecnico ad alcune autorizzazioni in vista del concerto di Vasco Rossi espresso dallo stesso Dirigente. Però, dopo alcune ore dal suo reintegro nelle mansioni e nei compiti precedentemente assunti, la Giunta ha disposto l’applicazione del principio di “rotazione ordinaria” ed ha quindi trasferito il Dirigente ad altre mansioni, in barba alla sentenza del Giudice.

Sull’intero meccanismo della “rotazione ordinaria” dei Dirigenti e dei Direttori d’Ufficio della Provincia ha puntato quindi l’attenzione il Cons. Manica chiedendo lumi sullo stato generale della “rotazione ordinaria” della Dirigenza provinciale, sui criteri di nomina della Dirigenza ed a quanti componenti di quest’ ultima si è applicato nella corrente Legislatura il principio di “rotazione ordinaria”.

 

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Interrogazione n. APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE ORDINARIA

Ci sono delle impressioni che, nello scorrere del tempo, si radicano fino a divenire salda opinione. Un esempio evidente proviene dell’accezione che questa Giunta provinciale sembra attribuire al concetto di responsabilità della pubblica Amministrazione. Se infatti, in avvio di Legislatura, è più volte parso che a quel concetto si venisse applicando un profilo quanto meno originale da parte della politica, adesso quell’impressione iniziale si è trasformata appunto in una salda opinione, osservando alcuni comportamenti amministrativi che paiono in spregio ai principi di responsabilità e legalità che questa Giunta provinciale adotta ogni qualvolta un contenzioso pone in dubbio o giunge a condannare l’agire della politica del governo provinciale.

Gli esempi non mancano, come nel complesso caso della nomina del Dirigente generale dell’ Avvocatura della Provincia, laddove in presenza di una sentenza di condanna formulata dal Giudice del Lavoro circa l’illegittimità della nomina voluta ad ogni costo dalla Giunta provinciale, quest’ultima ne ha forse preso atto, continuando però imperterrita ed ostinata nelle proprie scelte e non attuando affatto quindi il disposto della Magistratura giudicante. Attendiamo di capire se altre Magistrature intendano ravvisare o meno in un tale comportamento della Giunta provinciale, possibili profili di danno erariale consistente nel pagamento degli emolumenti ad un lavoratore che occupa illegittimamente il posto di lavoro.

Ma ciò che più colpisce il comune osservatore è, senza dubbio, la delicata vicenda del Dirigente del Servizio di Polizia Amministrativa, dapprima rimosso dal suo incarico con una deliberazione inspiegabilmente soggetta a segretazione e forse correlata all’espressione di parere negativo per la realizzazione di un evento concertistico, poi riammesso al citato incarico a seguito di sentenza del Giudice del Lavoro ed infine immediatamente rimosso, in ossequio all’obbligo amministrativo legato alle procedure di prevenzione e lotta alla corruzione e destinato a nuovo incarico.

Il “principio di rotazione” negli incarichi della pubblica Amministrazione, voluto e normato dalla Legge n.190/2012 che all’ art. 1, comma 4, lett.e) attribuisce all’ A.N.AC. il compito di definire i “criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione”, considera la “rotazione ordinaria” del personale come una misura organizzativa generale di prevenzione della corruzione ed affida la stessa ad “apposita programmazione nell’ambito di un atto generale approvato dall’organi di indirizzo politico della singola Amministrazione”.

Sulla base di tali presupposti, la Provincia ha adottato, con la deliberazione n. 693 d.d. 22.04.2022, il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024”, stabilendo con tale documento anche le modalità della “rotazione ordinaria” che avviene, di regola, alla scadenza dell’incarico dirigenziale o direttivo. Inoltre, l’art.34 bis 1 della L.P. 3 aprile 1997 n. 7 stabilisce che l’incarico di dirigente o direttore “può essere prorogato temporaneamente e comunque per un periodo non superiore a un an-no.”

Infine, l’ A.N.AC., nelle sue disposizioni regolamentari in materia di “rotazione ordinaria”, afferma che “Essendo la rotazione una misura che ha effetti su tutta l’organizzazione di un’ amministrazione, progressivamente la rotazione dovrebbe essere applicata anche a quei dirigenti che non operano nelle aree a rischio. Ciò tra l’altro sarebbe funzionale anche a evitare che nelle aree a rischio ruotino sempre gli stessi dirigenti. La mancata attuazione della rotazione deve essere congruamente motivata da parte del soggetto tenuto all’ attuazione della misura.” (Deliberazione A.N.AC. D.D. 13.11.2019 n. 1064 – Allegato 2)

Alla luce di tali disposizioni, che certamente la Provincia autonoma di Trento ha attuato da tempo, emerge chiaramente come il “principio della ro-tazione ordinaria” va applicato a tutta la dirigenza ed alle direzioni, normal-mente alla scadenza dell’incarico stesso di preposizione al Servizio e/o all’ Ufficio provinciale. Fin qui la regola generale, alla quale, con le opportune motivazioni, può essere derogato – “e comunque per un periodo non supe-riore a un anno” – in casi particolari, prorogando le preposizioni per un de-terminato arco temporale, concluso il quale il dirigente o il direttore deve es-sere appunto spostato a da altro e pari incarico.

In un tale contesto, la disposizione di “rotazione ordinaria” e di assegna-zione ad altro incarico del sunnominato Dirigente del Servizio di Polizia amministrativa solo a seguito di sentenza del Giudice del Lavoro mentre prima non pare essersi mai posta la questione, appare quanto meno una coincidenza del tutto originale, ma un caso singolo può pur essere accaduto, senza che ciò comprometta l’impianto generale del citato sistema di “rota-zione ordinaria”.

Tutto ciò premesso, si interroga quindi la Giunta provinciale per sapere:

1) se nella corrente Legislatura si è provveduto ad un ricognizione generale sullo stato dell’arte della “rotazione ordinaria” dei Dirigenti generali, dei Dirigenti di servizio e dei Direttori d’Ufficio della Provincia e degli enti collegati;

2) allo stato attuale quanti sono i Dirigenti generali, Dirigenti di servizio e Direttori d’Ufficio che ricoprono il loro attuale incarico anche dopo la scadenza dei cinque anni dalla prima nomina;

3) quali criteri sottendono alla nomina dei Dirigenti generali dei singoli Dipartimenti provinciali, così come dei Dirigenti di Servizio e dei Direttori d’Ufficio;

4) a quanti e quali Dirigenti generali, Dirigenti di servizio e Direttori d’Ufficio è stata applicato nella corrente Legislatura il principio della “rotazione ordinaria”.

A norma di Regolamento si richiede risposta scritta.

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Cons. Alessio Manica

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