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COMMISSIONE EUROPEA * IA GENERATIVA: « CHIESTE INFORMAZIONI A, BING – GOOGLE SEARCH – FACEBOOK – INSTAGRAM – SNAPCHAT – TIKTOK – X – YOUTUBE »

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13.11 - giovedì 14 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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La Commissione richiede informazioni sui rischi dell’IA generativa a 6 piattaforme e 2 motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del regolamento sui servizi digitali

Oggi la Commissione ha formalmente inviato a Bing e Google Search (motori di ricerca online di dimensioni molto grandi), e a Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X e YouTube (piattaforme online di dimensioni molto grandi) richieste di informazioni ai sensi del regolamento sui servizi digitali. La Commissione richiede ai servizi citati di fornire maggiori informazioni riguardo alle loro misure di mitigazione dei rischi relativi all’IA generativa, tra cui la diffusione virale di deepfake, le cosiddette “allucinazioni” in cui l’IA fornisce informazioni false e la manipolazione automatizzata di servizi che possono fuorviare gli elettori.

La Commissione richiede inoltre informazioni e documenti interni sulla valutazione dei rischi e sulle misure di mitigazione relative all’impatto dell’IA generativa su processi elettorali, diffusione di contenuti illegali, tutela dei diritti fondamentali, violenza di genere, tutela dei minori, benessere mentale, protezione dei dati personali, protezione dei consumatori e proprietà intellettuale. Tali questioni riguardano sia la diffusione sia la creazione di contenuti di IA generativa.

Le aziende interessate sono tenute a fornire alla Commissione le informazioni richieste entro il 5 aprile 2024 per le questioni legate alla protezione delle elezioni ed entro il 26 aprile 2024 per le questioni rimanenti.

Una richiesta di informazioni costituisce un atto investigativo che non pregiudica l’adozione di eventuali ulteriori misure da parte della Commissione. In base alla valutazione delle risposte la Commissione stabilirà come procedere. A norma dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento sui servizi digitali, la Commissione può imporre sanzioni nel caso di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite in risposta a una richiesta di informazioni. In caso di mancata risposta da parte delle piattaforme e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, la Commissione può decidere di chiedere le informazioni mediante decisione. In questo caso, l’assenza di risposta entro il termine indicato può portare all’imposizione di sanzioni pecuniarie.

L’IA generativa figura tra i rischi individuati dalla Commissione nel progetto di orientamenti sull’integrità dei processi elettorali, il cui fine è fornire a piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi le migliori pratiche ed esempi di potenziali misure di mitigazione dei rischi relativi alle elezioni, tra cui alcune riguardanti nello specifico i contenuti di IA generativa.

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