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AVV. SCHUSTER * CORTE EUROPEA DIRITTI UMANI: « CONTESTATA LA DECISIONE CORTE APPELLO DI BOLOGNA CHE NEGA TUTELA AI FIGLI E RIGETTA LA DOMANDA DI AGGIUNGERE SULL’ATTO DI NASCITA ANCHE LA MADRE INTENZIONALE »

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14.49 - giovedì 22 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/avv-schuster-cor…scita-anche-la-m/

 

La Corte europea rigetta il ricorso, ma la materia è in evoluzione. La decisione non tratta della rimozione di una madre (caso Padova)

Nell’interesse della parte assistita, si precisa che in data odierna la Corte europea per i diritti umani ha pubblicato la decisione Dallabora e altri c. Italia (ric. n. 23142/21), che hanno contestato la decisione della Corte di appello di Bologna di negare tutela ai loro figli e rigettare la domanda di aggiungere sull’atto di nascita anche la madre intenzionale.

La Corte EDU ha ritenuto sulla base del caso specifico e degli argomenti rappresentati nel ricorso che non vi sia stata violazione dell’art. 8 e dell’art. 14 congiuntamente all’art. 8 della Convenzione sotto il profilo della vita personale e familiare delle due donne e dei loro due figli.

La giurisprudenza della Corte europea è da sempre in profonda evoluzione. Il progresso importante si è proprio registrato nell’ambito dei diritti negati alle persone LGBTI, come dimostra proprio la sentenza ottenuto dallo scrivente studio legale nel 2015 Oliari c. Italia, che ha condotto poi nel 2016 alla legge sulle unioni civili. Proprio in questi mesi la Grande Camera ha richiamato Oliari e stabilito che tutti gli Stati del Consiglio d’Europa devono garantire una forma di riconoscimento alle coppie dello stesso genere (v. Fedetova c. Russia).

Considerato che le sentenze della Corte si applicano a tutti i 46 Stati membri come standard minimo di tutela delle persone, la Corte riconosce agli Stati spazi di discrezionalità. Ad oggi la Corte reputa che l’opzione dell’adozione in casi particolari è una soluzione possibile e che, ammettendola, l’Italia non pone le clienti di fronte ad una impossibilità assoluta di proteggere a livello giuridico i legami con i loro figli.

Sarà compito di futuri ricorsi alla Corte mettere in luce i limiti di questa adozione di serie B e, soprattutto, porre l’accento sulla discriminazione in cui incorre un bambino per il semplice fatto che a dire «sì» alla fecondazione eterologa con donazione di sperma sia la compagna e non il compagno della donna che partorirà. Discriminazione imposta dalla Suprema Corte di Cassazione anche nel caso in cui la donna che con il proprio «sì» intende assumersi la responsabilità di far nascere un bambino è addirittura la madre genetica, avendo messo i propri ovociti a disposizione per creare l’embrione che sarà poi portato in grembo dalla compagna.

Oggi preme però precisare che la decisione della Corte europea non riguarda i casi di Padova. La Corte di Strasburgo non ha ancora trattato di situazioni – non a caso sconosciute al di fuori dall’Italia – in cui lo Stato rimuove a distanza anche di sei anni una madre, un genitore, dagli atti di nascita dei bambini. È evidente che un tale atto è ben diverso e incide in maniera ben più grave su un minore e sulla sua identità personale rispetto a rifiutare sin dall’inizio che si instauri e si consolidi un legame giuridico.

Per l’avv. Alexander Schuster, «Nel malaugurato caso che la giustizia italiana dovesse togliere dopo anni una madre ai propri figli, sono fiducioso che la Corte europea riterrebbe tale atto gravemente lesivo dei diritti fondamentali dei bambini e privo di giustificazione. La condanna per l’Italia sarebbe inevitabile».

 

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