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CRTCU – TRENTO * ENERGIA ELETTRICA: “ RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO FORNITURA, DAL 1 GENNAIO I FORNITORI POSSONO APPLICARE COSTI “

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12.18 - lunedì 22 gennaio 2024

Sul fronte delle forniture energetiche, il periodo attuale è complicato per molte famiglie e utenti di luce e gas, alle prese con la fine del mercato tutelato e con la scelta di un eventuale nuovo contratto.

Si ricorda che per il gas la fine del mercato tutelato è già scattata a gennaio; per l’elettricità è stata differita al prossimo 1° luglio.

Dal 1° gennaio vi è inoltre un’altra novità in tema di contratti elettrici (il gas, per ora, ne è escluso): una delibera dell’Autorità di regolazione del settore (ARERA) dello scorso 6 giugno ha previsto che i fornitori potranno applicare degli oneri (penali) di recesso anticipato per alcuni contratti di fornitura di energia elettrica. Tale facoltà vale però solo per i contratti di durata determinata (solitamente di 12 o 24 mesi) e a prezzo fisso, nonché per i contratti a tempo indeterminato qualora presentino un prezzo fisso per un certo periodo e da applicarsi limitatamente a questo arco di tempo.

I fornitori hanno l’obbligo di comunicare al cliente finale la somma di denaro richiesta per il recesso anticipato, in occasione della proposta di un’offerta di un contratto di fornitura o nel contratto medesimo; l’onere di recesso anticipato deve inoltre essere approvato specificatamente e sottoscritto dal cliente (la cd. doppia firma).

Deve inoltre essere «indicato come somma massima di denaro complessivamente dovuta», e deve essere proporzionato, cioè «non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore a seguito del recesso anticipato del contratto».

L’indicazione degli eventuali oneri di recesso anticipato deve essere riportata anche nelle informazioni delle offerte presenti nel Portale Offerte di ARERA.

La delibera dell’ARERA stabilisce infine che, per qualunque tipologia di contratto, l’eventuale esercizio della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni da parte del venditore comporta la decadenza dell’eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato anche qualora il cliente finale receda successivamente all’applicazione della variazione medesima e prima della scadenza del contratto.

Se per i consumatori comprendere i dettagli dei contratti energetici non è mai stata operazione agevole, di certo quest’ulteriore elemento di cui tenere conto non semplifica le cose, specialmente nell’attuale contesto di completa liberalizzazione dei mercati.

Il CRTCU ribadisce l’importanza di leggere sempre con attenzione le condizioni contrattuali delle offerte proposte, senza affidarsi a spiegazioni frettolose o promesse fatte al telefono. Un documento pratico ed esaustivo da consultare è la cd. scheda sintetica.

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