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STEFANI * CARCERI: ” NOI PENSIAMO CHE CHI CONTINUA A COMMETTERE DOLOSAMENTE REATI DELLA STESSA SPECIE NON MERITI SCONTI, MA DEBBA ANDARE IN GALERA “

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13.30 - venerdì 15 giugno 2018

“Se sbagliare è umano, persevare è diabolico. Moltissimi casi di cronaca hanno dimostrato che con i recidivi l’istituto delle pene alternative non funziona.

Noi pensiamo che chi continua a commettere dolosamente reati della stessa specie non meriti sconti, ma debba essere sbattuto in galera.

La proposta di legge che ho depositato è in funzione special-preventiva. Chiederò di farla calendarizzare non appena possibile in Commissione”. Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Alberto Stefani.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche all’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di (Divieto di concessione di benefici).

Onorevoli Colleghi! –

L’art. 58-quater, comma 7 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, (Ordinamento penitenziario), espressamente prevede che “L’affidamento in prova al Servizio Sociale nei casi previsti dall’art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99 quarto comma del codice penale.”

Il comma 7-bis, nell’ambito della disciplina relativa al divieto di concessione dei benefici, costruisce una ulteriore fattispecie preclusiva. La norma dispone invero nei confronti dei recidivi reiterati, il divieto di concessione, per più di una volta, dell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà; ossia di ogni misura alternativa eccettuato l’affidamento terapeutico previsto dall’art. 94 D.P.R. 309/1990.
Protagonista assoluto è il condannato recidivo reiterato (da intendersi come il recidivo che commettere un altro delitto non colposo, art. 99, 4 comma c.p.).
In altri termini, chi viene dichiarato recidivo reiterato per la prima volta, può ancora accedere alle suddette misure alternative; la preclusione, infatti, opera solo se, successivamente alla fruizione della misura alternativa, il soggetto commette un nuovo delitto non colposo alla cui condanna consegua la dichiarazione di recidiva reiterata.

Diverso è invece il caso in cui il soggetto già dichiarato una prima volta recidivo reiterato, dopo aver fruito di una misura alternativa, commetta un nuovo delitto per il quale viene applicata l’aggravante della recidiva ex art. 99, c. 4, c.p.; in questo caso, stante il fatto che si tratta (almeno) del quarto delitto commesso e che il soggetto ha già usufruito di benefici penitenziari, non è arbitraria la pretesa del legislatore che la pena sia eseguita senza accesso a misure alternative, dal momento che tale pretesa si fonda su una prognosi di segno negativo circa la futura condotta del condannato che non appare irragionevole.

Lo scopo della proposta di legge è di permettere che il condannato non goda più della possibilità di misure alternative già al momento della recidiva; non di certo dopo la recidiva reiterata di cui al comma 7-bis del suddetto articolo.

Articolo 1

1. All’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 7-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole “concessi più di una volta” sono soppresse
la parola “quarto” è sostituita dalla seguente “primo”

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