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LANCIO D'AGENZIA

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * DECRETO PRESIDENTE FUGATTI / N* 74 – 7 SETTEMBRE 2023: « UCCISIONE DELL’ESEMPLARE DI ORSO F36, AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO » (ORIGINALE PDF)

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16.19 - venerdì 8 settembre 2023

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – DECRETO DEL PRESIDENTE N. 74

DATA 07 Settembre 2023

OGGETTO:
Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9. Autorizzazione al prelievo, quale misura di sottrazione all’ambiente naturale, tramite uccisione dell’esemplare di orso F36.
Pag 1 di 9 RIFERIMENTO : 2023-D327-00127 Num. prog. 1 di 9

Vista la Legge provinciale 11 luglio 2018 n. 9 (Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale), come modificata con LP n. 9/2023, che:

a) all’articolo 1, comma 1, attribuisce al Presidente della Provincia il potere di autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione limitatamente alle specie Ursus arctos e Canis lupus per determinati motivi di rilevante interesse pubblico, tra i quali è ricompreso lo scopo di garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica;

b) all’articolo 1, comma 1 ter (inserito con la citata modifica di legge) specifica che quando il Presidente autorizza ai sensi del comma 1, nel rispetto di tutte le condizioni esposte dall’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, o ai sensi del comma 1 bis, il prelievo di esemplari previsti dal comma 1, quale misura di sottrazione permanente all’ambiente naturale, dispone sempre l’uccisione dell’esemplare, quando si verifica una delle seguenti condizioni:

a) l’esemplare è segnalato in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso;

b) l’esemplare provoca danni ripetuti a patrimoni per i quali l’attivazione di misure di prevenzione o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace;

c) l’esemplare attacca, con contatto fisico;

d) l’esemplare segue intenzionalmente delle persone;

e) l’esemplare cerca di penetrare in abitazioni, anche frequentate solo stagionalmente.

Considerato che in data 30 luglio u.s. verso le ore 6 un uomo in compagnia di un amico è stato aggredito da un orso in località Mandrel, in comune di Sella Giudicarie, c.c. di Roncone. L’uomo con l’amico, “mentre salivano dal sentiero denominato “Del Mandrel”, percorsi circa 200 metri dal parcheggio posto poco dopo l’imbocco della strada forestale di tipo “B” che porta alla Malga Avalina, si imbattevano in due orsi in fase di riposo, un adulto ed un piccolo, sicuramente una femmina con un piccolo. Gli animali si trovavano in un pianoro, probabilmente un ex carbonaia, tra alcuni abeti radi e stavano dormendo. L’orso adulto accortosi dei due uomini si alzava sulle zampe posteriori per poi scagliarsi contro di loro. Il [uno dei due uomini] che si trovava in posizione più arretrata ripercorreva il sentiero correndo verso valle, mentre il [l’altro dei due uomini] si arrampicava prontamente su una pertica di abete che si trovava all’inizio del pianoro arrivando ad un’altezza di circa 5-6 metri, tenendo tra le mani un bastone da montagna ed usandolo per difendersi dal plantigrado che lo inseguiva sull’albero. In un primo momento l’animale strappava dalle mani il bastone al ragazzo e successivamente lo agganciava per una ghetta e lo scaraventava giù dall’abete. Nella caduta [l’altro dei due uomini] sbatteva rovinosamente con il torace su un masso posto ai piedi dell’albero. Immediatamente si alzava da terra e scappava a valle in direzione della macchina lasciando sul posto alcuni effetti tra cui il bastone ed il cappello” (estratto dalla relazione di servizio del Corpo forestale n. 693954531 del 31/07/2023; del fatto è data evidenza anche nella relazione integrativa del Corpo forestale n. 696201520 del 08/08/2023 e nella segnalazione ai Carabinieri il 30 luglio 2023 ); Evidenziato che la località in cui è avvenuta l’aggressione è posta a circa 1500 metri di quota, è caratterizzata da un bosco di conifere e si trova a meno di un centinaio di metri di dislivello a monte della strada forestale “Batoe” che conduce a malga Avalina. La strada è generalmente chiusa al traffico, fatta eccezione per il periodo estivo in cui rimane aperta per consentire il raggiungimento della malga per l’acquisto di prodotti caseari. L’area è occasionalmente frequentata da turisti ed è meta di escursionisti

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

interessati agli aspetti storici della zona, poiché sito della prima guerra mondiale. Rappresenta la parte superiore di un’area con masi sparsi sovrastante l’abitato di Roncone, dove generalmente i residenti si recano nel tempo libero;

Considerato che durante il sopralluogo della squadra di emergenza e dell’unità cinofila sul sito dell’interazione sono stati raccolti dei campioni di pelo riconducibili alla specie (“Infatti, su un abete rosso di circa 25-30 cm di diametro adiacente al sentiero (sulla destra dello stesso) si notavano dei chiari segni di unghiate d’orso e presenza di pelo abbondante sulla corteccia fino ad un’altezza di 6-7 m da terra […]. Alla base dello stesso si rinveniva un cappello in loden di colore verde […], un bastone in legno […] e un piccolo pezzo di loden comparabile con il tessuto della ghetta ritrovata poco a valle in precedenza.” – testo estratto dalla relazione di servizio del Corpo forestale trentino n. 613308 del 09/08/2023). In particolare, uno dei campioni di pelo è stato raccolto sul tronco dell’albero dove uno dei due uomini si è arrampicato ed è stato raggiunto dall’orso. Proprio per questo campione, in data 2 agosto 2023 il Centro Ricerca e Innovazione FEM ha comunicato che il genotipo identificato dal DNA esaminato corrisponde con quello dell’orso denominato F36;

Considerato che una settimana dopo l’attacco (domenica 6 agosto 2023), sempre sul territorio comunale di Sella Giudicarie in località “Dos del Gal”, a poco più di due chilometri in linea d’aria dal luogo dell’evento del 30 luglio, un’altra coppia di escursionisti, questa volta marito e moglie, ha subìto un falso attacco da parte di F36 (documentato con scheda incontri uomo – orso n. 69604545179 del 07/08/2023), come risulta dalle analisi genetiche condotte su campioni di pelo di orso raccolti dalle unità cinofile del Corpo forestale (rapporto n. 613308 del 09/08/2023) . In questo caso l’orso è stato avvistato da due persone a circa 20 metri e ed è arrivato addosso alle stesse (con forte shock) fino a 3 m circa;

osservato che, per quanto concerne la caratterizzazione dell’orso in base ai dati disponibili:
a) F36 è una femmina adulta di sei anni di età, nata nel 2017 con la sorella F37, dagli orsi denominati F3 e M15. Nel mese di agosto del 2018, nell’ambito delle attività di cattura indirizzate all’orso problematico M49, l’orsa è stata incidentalmente catturata e dotata di radiocollare GPS ai soli fini di monitoraggio/ricerca. Per garantire la riconoscibilità dell’orsa anche senza collare, F36 è stata dotata di due marche auricolari gialle e di due microchip, uno sulla spalla sinistra, l’altro sulla groppa. Il radiocollare ha funzionato fino alla fine del mese di ottobre dello stesso anno ed è stato recuperato il 12 settembre del 2019;

b) F36 non si era sinora resa protagonista di incontri ravvicinati con l’uomo che abbiano provocato reazioni aggressive, né di particolari frequentazioni di contesti antropizzati e neppure di danni. Quello del 2023 è il primo parto noto per l’orsa, sebbene, data l’età, non è completamente da escludere che si sia già riprodotta;

c) l’area indicativa nota per essere frequentata dall’orsa è ricompresa tra la destra orografica della Val di Borzago e la valle di Boino, con frequentazione, in sinistra Sarca, della Val di Manez. L’estensione dell’area così individuata è di circa 97 km2;
considerato che, con l’identificazione e la caratterizzazione dell’esemplare, l’amministrazione provinciale ha rinforzato l’attività di prevenzione sul luogo sia attraverso la cartellonistica informativa presente sulle principali vie di accesso al territorio interessato dalla presenza dei plantigradi, sia informando direttamente le amministrazioni comunali interessate dall’area di frequentazione dell’orsa ad oggi nota (Pelugo, Spiazzo, Tione, Tre Ville, Sella Giudicarie, Porte

di Rendena);
considerato che, a seguito dell’aggressione, il Corpo forestale si è attivato per la cattura dell’esemplare finalizzata alla sua radiocollarizzazione, per renderlo meglio riconoscibile e monitorabile e per facilitare ogni ulteriore eventuale azione gestionale.

 

Il Presidente della Provincia, con nota prot. n. 157712 del 27/02/2023, ha infatti autorizzato il Comandante del Corpo Forestale Trentino a riprendere l’attività di cattura e di ricattura di individui di Orso bruno (Ursus arctos) a scopo di monitoraggio radiotelemetrico in Provincia di Trento secondo quanto autorizzato con provvedimento del 22/08/2022 prot. n. 579291;

vista la documentazione istruttoria del 10 agosto 2023 prot. n. 619505, integrata dalla documentazione acclusa alle note prot. n. 621013 del 11/08/2023 e prot. n. 6227106 del 17/08/2023, con cui il Servizio Faunistico, data la natura dei fatti così documentati rispetto a quanto previsto dalla Direttiva Habitat e in particolare dalle condizioni di deroga di cui all’articolo 16 della direttiva stessa, nonché dal PACOBACE (Piano d’Azione interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi Centro Orientali), richiede ad ISPRA il parere ai fini dell’autorizzazione al prelievo (mediante abbattimento) dell’orsa F36, allo scopo di garantire, anche in via precauzionale, l’interesse prioritario della sicurezza pubblica, ai sensi della citata LP n. 9/2018; considerato che il capitolo 3 del PACOBACE prevede l’intervento con azioni di controllo su orsi individuati come problematici (dannosi o pericolosi) e su orsi che si trovano in condizioni critiche. Per questo, nella tabella 3.1 del documento è graduata la problematicità (in una scala da 1 a 18) dei possibili comportamenti di un orso. Sempre secondo il PACOBACE, “per definire un orso ‘problematico’ è importante conoscere la storia del soggetto e tener conto dei suoi eventuali precedenti comportamenti anomali; il grado di problematicità aumenta quando ci sia una ripetizione di comportamenti potenzialmente pericolosi e/o dannosi da parte dello stesso individuo.”;
considerato che la suddetta istruttoria del Servizio Faunistico, basata sui rapporti del Corpo forestale trentino e della Fondazione Edmund Mach, inquadra i fatti registrati nelle fattispecie comportamentali del PACOBACE in relazione alla sua pericolosità. In particolare:

a) l’aggressione del 30 luglio 2023 rientra nella fattispecie n. 15: “orso attacca (con contatto fisico) per difendere i propri piccoli, la propria preda o perché provocato in altro modo”;

b) il falso attacco del 6 agosto 2023 rientra nella fattispecie n. 11: “orso si lancia in un falso attacco perché colto di sorpresa, per difendere i propri piccoli o per difendere la sua preda”;

vista la nota prot. n. 640497 del 24/08/2023, con la quale il Servizio Faunistico trasmette al Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna gli esiti dell’istruttoria relativa all’aggressione del 30 luglio 2023 e del falso attacco del 6 agosto 2023;
vista la la nota prot. n. 657862 del 31/08/2023, con la quale il Servizio Faunistico, ad integrazione degli esiti istruttori trasmessi al Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna con nota prot. n. 640497 del 24/08/2023, fa presente che nella notte tra il 29 e 30 agosto 2023 l’esemplare F36 è stato catturato, dotato del radiocollare e rilasciato immediatamente, evidenziando pertanto che esso è individuabile anche attraverso il radiocollare;
considerato che il grado di pericolosità dell’orso F36 per le persone potrebbe essere ulteriormente confermato, di fatto, solo constatando o meno altri comportamenti pericolosi (ulteriori attacchi con contatto fisico), ma tale approccio non è assolutamente adeguato per garantire, anche in via precauzionale, l’interesse della sicurezza pubblica. Ciò avuto specifico riguardo anche agli esiti negativi, ed in un caso addirittura drammatici (morte di una persona), che hanno caratterizzato le procedure di rimozione di due altre orse con piccoli, vale a dire KJ2 e JJ4 resesi responsabili di attacchi all’uomo ripetuti in situazioni del tutto raffrontabili;

evidenziato che anche il PACOBACE ricorda come sia importante evitare che, a causa di ritardi decisionali connessi ad aspetti burocratici e/o organizzativi, gli stati di crisi degenerino in situazioni che possono rivelarsi pericolose per la sicurezza e l’incolumità pubblica;
considerato che rispetto a possibili misure alternative alla rimozione va ricordato che eventuali azioni dirette di dissuasione a carico di F36 risulterebbero tecnicamente inadeguate (oltre che difficilmente praticabili) e non sarebbero soluzioni ugualmente valide a scongiurare il pericolo di aggressione da parte di un orso non confidente. A conferma di ciò il PACOBACE prevede azioni di dissuasione nei confronti degli orsi problematici solo per le categorie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 13; le dissuasioni vengono effettuate allo scopo di allontanare l’orso dal contesto che lo attira; non sono invece previste azioni di dissuasione per le fattispecie 15 e 18 (aggressioni all’uomo). Per altro, in base ai dati a disposizione, l’orso F36 non si distingue per comportamenti confidenti o dannosi. Anche il monitoraggio con la radiocollarizzazione non può dare garanzia alcuna sulla prevenzione di ulteriori possibili aggressioni, non consentendo di predire o modificare il comportamento dell’animale;

considerato che il possibile, concreto e latente rischio di una seconda aggressione da parte di F36 appare dunque evitabile solo con la sua rapida rimozione dall’ambiente naturale;

osservato che il contesto attuale di valutazione è quello di un territorio in cui si registra uno stato di preoccupazione generale della collettività per possibili rischi connessi ad aggressioni da orso nei confronti delle persone, con inevitabili ripercussioni anche sulla tenuta del locale sistema economico e sociale. Ciò emerge non solo dall’attenzione posta dai mass media, ma dagli atti pubblici e normativi assunti dalle istituzioni della Provincia (Consiglio provinciale e Consigli comunali). Il problema della sicurezza pubblica connesso a questa specifica aggressione è stato trattato anche dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con riunione del 10 agosto 2023 convocata dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;

considerato lo stato di conservazione dell’orso bruno in Trentino, costantemente monitorato geneticamente da oltre 20 anni e documentato con i Rapporti annuali dell’amministrazione provinciale, dai quali fra l’altro si può evincere che la condizione della popolazione trentina risulta in continuo miglioramento, sebbene alcuni (pochi) casi problematici come quello in parola abbiano richiesto (e richiedano) interventi energici. L’ultimo rapporto (“Rapporto Grandi carnivori 2022”) è stato inviato ad ISPRA (ed al Ministero competente) con nota prot n. 539689 del 12 luglio 2023 anche quale “aggiornamento annuale e rendicontazione sintetica riguardo le specie di interesse comunitario”. Il rapporto contiene anche le informazioni per verificare gli effetti cumulativi derivanti dalle rimozioni di orsi problematici già effettuate, dal momento che di fatto la popolazione ursina alpina presente sul territorio nazionale si trova in Trentino; ritenuto che le considerazioni sopra illustrate rispondano alle condizioni di deroga previste dall’articolo 16 della direttiva Habitat, in quanto sono constatate:

a) la motivazione della deroga: la sicurezza pubblica, espressamente prevista dall’ art. 16, comma 1, lett. c della Direttiva Habitat;

b) l’inapplicabilità di altre soluzioni valide: l’assenza di alternative valide alla rimozione dell’orso F36 dall’area di ripartizione naturale è motivata sopra, ciò in base al principio di precauzione applicato a difesa del bene primario costituito dalla sicurezza pubblica;

c) la compatibilità della rimozione con il mantenimento della popolazione di orso in oggetto in uno stato di conservazione soddisfacente. Anche gli elementi di riferimento relativi a questa condizione sono esposti nel paragrafo precedente;
considerato che la rimozione dall’ambiente naturale di un esemplare che ha esibito la fattispecie comportamentale n. 15 della tab. 3.1 potrebbe essere effettuata nei modi previsti da PACOBACE (Cap. 3.4), vale a dire mediante abbattimento oppure cattura per captivazione permanente o con rilascio a scopo di spostamento

e/o radiomarcaggio, azioni per altro equiordinate ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, lett. a. della direttiva Habitat, che considera tali azioni come “qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale”, nonché dall’articolo 1, comma 1 della legge provinciale n. 9/2018 che considera tali azioni come “il prelievo, la cattura o l’uccisione”;

considerato che la LP n. 9/2018, articolo 1, comma 1 ter (aggiunto con la LP 9/2023), prevede che quando il Presidente autorizza il prelievo di esemplari di orso, o di lupo, quale misura di sottrazione permanente all’ambiente naturale, dispone sempre l’uccisione dell’esemplare, nel rispetto di tutte le condizioni esposte dall’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, quando si verificano determinate condizioni previste, tra cui quella in cui “l’esemplare attacca, con contatto fisico”, corrispondente alla fattispecie comportamentale relativa all’aggressione del 30 luglio 2023;
considerato che, essendo l’orsa F36 (già catturata nel 2018 e ricatturata nella notte tra il 29 e il 30 agosto 2023) munita di radiocollare, di marche auricolari e di microchip di riconoscimento, è immediatamente identificabile senza previa analisi genetica;

visto il parere di ISPRA prot. n. n. 634785 del 22 agosto 2023, chiesto ai fini dell’autorizzazione al prelievo (mediante abbattimento) dell’orsa F36, allo scopo di garantire, anche in via precauzionale, l’interesse prioritario della sicurezza pubblica, ai sensi della citata LP n. 9/2018;

preso atto che, con tale parere, ISPRA, dopo un inquadramento dei fatti sotto i profili normativo e pianificatorio:
a) ricorda le prescrizioni della normativa comunitaria che prevedono il rispetto di tre condizioni in sequenza: 1) dimostrazione di una o più motivazioni tra quelle elencate dall’articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d) della Direttiva Habitat, tra cui quella di prevenire il verificarsi di danni gravi e motivi di sicurezza pubblica;

2) assenza di un’altra soluzione valida; 3) garanzia del fatto che una deroga non pregiudichi il mantenimento delle popolazioni in uno stato di conservazione soddisfacente;

b) con riferimento alla motivazione e altre soluzioni valide conferma che l’aggressione del 30 luglio 2023 rientra nella fattispecie n. 15 della tabella 3.1 del PACOBACE e, ricordando l’ulteriore falso attacco registrato poco dopo, evidenzia che “Nel caso in cui un orso manifesti comportamenti potenzialmente pericolosi in maniera ripetuta, il rapporto ISPRA-MUSE ritiene che questo passi al livello successivo di pericolosità, diventando quindi un orso “ad alto rischio”, per il quale viene suggerita l’immediata rimozione”. Ciò premesso, si ritiene tecnicamente accettabile quanto concluso dalla Provincia Autonoma, ossia che il comportamento esibito da F36 rientri nella categoria 15 del PACOBACE, che si colloca ad un livello intermedio nella scala della pericolosità, per la quale nel protocollo è suggerita l’adozione di misure energiche, che possono variare tra un intervento di limitato impatto quale la cattura per radiocollarizzazione e un intervento molto severo quale la rimozione dell’individuo tramite captivazione permanente o abbattimento. Avendo l’esemplare esibito il comportamento 15 ed avendo successivamente esibito un comportamento indice di accresciuta pericolosità, probabilmente legata alla fase riproduttiva, si ritiene che nell’ambito della classificazione degli orsi problematici proposta nel rapporto ISPRA-MUSE (2021) l’orsa F36 si collochi tra gli ad “Orsi ad alto rischio”, per il quale viene suggerita l’immediata rimozione.”

c) evidenzia, con riferimento al potenziale impatto sullo stato di conservazione della popolazione, facendo riferimento al citato documento tecnico ISPRA – MUSE 2021 e al documento tecnico ISPRA 2023 (La popolazione di Orsi del Trentino: analisi demografica a supporto della valutazione delle possibili opzioni gestionali. Rapporto Tecnico), che al “fine di non incidere in maniera negativa sulla traiettoria della popolazione (i.e., non determinare una inversione del trend), è possibile ipotizzare la rimozione di un numero massimo di 2 femmine riproduttive all’anno, nell’ambito di un prelievo complessivo di massimo 8 capi (e.g. in totale, 4 subadulti equamente distribuiti tra maschi e femmine, 2 maschi adulti e 2 femmine riproduttive). Nel 2023 è stata rimossa l’orsa riproduttiva

d) conclude ritenendo che “la deroga prevista dalla Provincia Autonoma di Trento
relativa all’abbattimento dell’individuo F36 rientri tra le opzioni previste dal PACOBACE, sia coerente con la LP 9/2018 e non appaia altresì in contrasto con la Direttiva Habitat, rientrando nei tre criteri imposti da tale normativa comunitaria”;

• considerata la gravità oggettiva dei fatti avvenuti e l’alto livello di allarme sociale che ne è derivato;

• osservato che già due volte in passato orsi che avevano aggredito l’uomo hanno reiterato tale pericolosissimo comportamento, anche a notevole distanza di tempo, giungendo a provocare in un caso recentissimo (05.04.2023) addirittura la morte della persona aggredita;

• ritenuto che il possibile rischio di ulteriori situazioni critiche e di emergenza provocate da azioni pericolose per le persone da parte dell’orso F36 può essere eliminato solo con la sua rimozione;

• dato atto che il Centro del Casteller, di proprietà della Provincia autonoma di Trento e gestito dalle strutture dipendenti dal Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, è dotato, all’interno di un più ampio recinto, di tre spazi, indipendenti ma eventualmente tra loro comunicanti, per la collocazione e la captivazione di orsi, dei quali uno è occupato stabilmente dall’orso M49, uno è occupato temporaneamente dall’orsa JJ4 e il terzo deve essere obbligatoriamente lasciato disponibile per poter consentire la collocazione temporanea dell’orso pericoloso MJ5 per il quale è già stata disposta la rimozione ovvero per la gestione di esemplari di grandi carnivori a seguito di situazioni di emergenza o di esigenze cura e riabilitazione in funzione del successivo rilascio a vita libera;

• ritenuto quindi di rimuovere l’orso F36 dall’ambiente naturale e di procedere in tal senso con la modalità dell’uccisione (abbattimento) in applicazione dell’articolo 1, commi 1 e 1 ter della LP n. 9/2018 nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica;

• osservato che per realizzare l’uccisione non è necessario identificare dal punto di vista genetico l’orso F36 in quanto è munito di radiocollare, di targhe auricolari e di microchip di riconoscimento;

• ritenuto di incaricare il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento delle suddette attività;

• sottolineata la prioritaria esigenza di assicurare la sicurezza e l’incolumità di tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di rimozione dell’esemplare di orso denominato F36;

 

AUTORIZZA
quale misura di sottrazione permanente dall’ambiente naturale, il prelievo dell’esemplare di Orso bruno (Ursus arctos) F36 tramite l’uccisione;

 

DISPONE
che l’esemplare, quando identificato come l’orso F36 mediante osservazione del radiocollare e/o delle marche auricolari oppure lettura del microchip, sia immediatamente ucciso;
che l’efficacia del presente provvedimento decorra dalla sua pubblicazione sull’albo telematico della Provincia autonoma di Trento.

 

INCARICA

il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, con l’eventuale collaborazione per quanto di competenza dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, di procedere all’uccisione dell’orso F36, procedendo immediatamente a seguito della pubblicazione del presente atto nell’albo telematico della Provincia autonoma di Trento.
Il presente decreto, efficace a seguito della pubblicazione, sarà inviato:
– al Comandante del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento;
– all’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento;
– ad ISPRA;
– al Commissariato del Governo della Provincia di Trento;
– al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
– ai Comuni di Pelugo, Spiazzo, Tione, Tre Ville, Sella Giudicarie e Porte di Rendena.
Si rappresenta che ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della LP 30 novembre 1992, n. 23, contro il presente decreto sono ammessi ricorso giurisdizionale al TRGA, entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

 

*
IL PRESIDENTE Maurizio Fugatti

 

 

 

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