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LANCIO D'AGENZIA

ITALIA NOSTRA SEZIONE TRENTINA * DDL 85: « MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA, LA NOSTRA NOTA PER LA TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA PAT»

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19.20 - lunedì 8 marzo 2021

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – Il Ddl 85/XVI “Misure urgenti di semplificazione in materia edilizia e urbanistica – modificazioni alla legge provinciale per il governo del territorio 2015” in discussione domani in Terza Commissione riguarda temi fondativi della nostra associazione.

Poiché non siamo stati convocati, abbiamo inviato in Commissione la nota allegata nella speranza che possa contribuire a migliorare le nuove norme, che ci vedono ancora una volta in ritardo – temporale e culturale – rispetto al resto d’Italia.

 

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Ddl 85/XVI “Misure urgenti di semplificazione in materia edilizia e urbanistica – modificazioni alla legge provinciale per il governo del territorio 2015”.

Premessa
La Provincia autonoma di Trento gode di competenze primarie in materia urbanistica, ma anziché usarle per dotarsi di strumenti avanzati per il governo del suo territorio, è costretta a inseguire affannosamente la legislazione nazionale, che – al confronto – appare complessivamente più coerente e ordinata.

Questo disegno di legge non fa eccezione, limitandosi a recepire con sette mesi di ritardo – e su pressione degli Ordini professionali – alcune innovazioni apportate al Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001) dal “Decreto semplificazioni” del 16 luglio 2020 (convertito l’11 settembre nella legge 120).
Non sempre è stato così, come dimostra la vicenda della demolizione degli edifici soggetti a “ristrutturazione edilizia”.

 

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Centri storici, ristrutturazione edilizia e demolizione
Un breve riepilogo per un problema essenziale. La definizione nazionale di “ristrutturazione edilizia”, introdotta con la legge 457/1978, consentiva interpretazioni opposte circa l’entità delle demolizioni, e bene fece la Provincia, con la legge 22/1991, a distinguere “ristrutturazione” da “sostituzione”, chiarendo che in Trentino la ristrutturazione consentiva solo demolizioni interne, escludendo i muri perimetrali. Su quella base sono stati redatti tutti i piani regolatori trentini.

Anziché conservare un chiarimento normativo di cui essere orgogliosi, nel 2012 l’assessore Gilmozzi, con un articolo nella legge finanziaria, decise di allinearsi al nuovo testo nazionale, che aveva risolto l’ambiguità normativa in senso opposto, includendo esplicitamente la ricostruzione a seguito di demolizione integrale. Poche righe di testo che vanificarono tutto il lavoro pianificatorio svolto nei vent’anni precedenti.

Le analisi pubblicate dall’Osservatorio del paesaggio dimostrano che, in base alla nuova definizione, la maggior parte del patrimonio culturale sedimentato nei centri storici potrebbe essere raso al suolo, specie negli insediamenti minori, dove la chiesa rimane talvolta l’unico edificio non demolibile. Le potenziali conseguenze di quella norma insensata sono devastanti e contraddicono le retoriche affermazioni identitarie sulla tutela della nostra storia, della nostra cultura, del nostro paesaggio: al dunque, parole svuotate d’ogni significato.
A fronte di questo desolante scenario, il “Decreto semplificazioni” offre, inaspettatamente, una possibilità di ravvedimento che sarebbe sconsiderato ignorare.

 

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Il chiarimento nazionale
Il “decreto semplificazioni” nell’introdurre alcune misure che mirano ad alleggerire il fardello burocratico che grava, spesso inutilmente, sulle spalle dei cittadini, ha ritenuto necessario ritornare sul tema della ristrutturazione edilizia, per chiarire che nei centri storici le demolizioni con ricostruzione sono consentite
[…] esclusivamente nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale […].
Ciò non esclude che nei centri storici gli edifici incoerenti con il contesto possano essere demoliti e ricostruiti – auspicabilmente in forme più consone – ma impedisce che ciò avvenga episodicamente, senza un quadro di riferimento complessivo.
Inoltre, il “Decreto semplificazioni” stabilisce che nei centri storici le demo‐ricostruzioni rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia
[…] soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Impedisce, cioè, che nei centri storici interventi di ristrutturazione con demo‐ricostruzione (sebbene previsti da un piano di recupero o di riqualificazione) si trasformino in interventi di sostituzione edilizia, con l’inserimento di elementi eterogenei che compromettano il carattere unitario del contesto. Impedisce, inoltre, che i vari “bonus” incentivino la riqualificazione edilizia a scapito del patrimonio culturale italiano.
Di nuovo, ciò non esclude che nei centri storici alcuni edifici si possano sostituire – se opportuno e in forme consone – ma impedisce che ciò avvenga a danno del carattere unitario del tessuto edilizio. Con questa norma, per esempio, il caso di Villa San Pietro ad Arco non si sarebbe mai posto.
Il Ddl 85
Il disegno di legge 85 recepisce, su sollecitazione degli Ordini professionali, la parte relativa alla “semplificazione”, ma trascura i fondamentali chiarimenti introdotti agli articoli 2 e 3 del Testo unico dell’edilizia.

Il nuovo comma 1 ter dell’articolo 2 è citato, come criptico riferimento, nell’articolo 1 del disegno di legge, ma la nuova lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 è completamente ignorata dall’articolo 4 del Ddl, che ha per rubrica “Modificazione dell’articolo 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 concernente le definizioni delle categorie di intervento”.

Di quelle definizioni, viene rivista la “manutenzione straordinaria”, che ora include – al pari del testo nazionale – anche la modifica dei prospetti, seppure nella misura strettamente necessaria per l’agibilità o l’accessibilità. Per queste opere, tuttavia, non viene recepito l’assoggettamento a SCIA disposto dal rinnovato articolo 22, comma 1, lett. a) del Testo unico dell’edilizia.

Invece, nulla è recepito delle novità introdotte nella definizione di “ristrutturazione edilizia”.
Insomma: il Ddl 85 introduce un aggiornamento normativo incompleto, carente proprio in quella parte che dovrebbe essere considerata essenziale per una Provincia che rivendica i fondamenti storici e culturali della sua “specialità”. Eppure, conserva una norma in forza della quale vengono quotidianamente erosi, compromessi, vilipesi.

 

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Conclusioni
Si giunge così a questo paradosso: le ragioni storiche e culturali per le quali il Trentino rivendica la propria autonomia sarebbero tutelate meglio se quell’autonomia non ci fosse!
In preda a una provincialissima ansia d’omologazione, fraintendendo l’evoluzione con la moda e la contemporaneità con il conformismo, il Trentino sta deliberatamente esponendo il suo irriproducibile patrimonio al rischio della cancellazione e della banalizzazione, rinnegando le pagine migliori della sua storia recente, quando la PAT poteva vantare un impegno esemplare nella tutela dei centri storici.

Uno dopo l’altro, perseguendo l’ambiguo obiettivo di “rivitalizzare” i centri storici, i piani regolatori comunali non solo ammettono, ma persino sollecitano l’inserimento di architetture incongrue al loro interno. Un’istigazione al vandalismo che non ha – o almeno non ha più, dopo il “Decreto semplificazione” – cittadinanza nel resto d’Italia, e che fa della nostra Provincia il fanalino di coda di un treno di cui, un tempo, fu il locomotore.

A trent’anni dalla riforma urbanistica voluta da Micheli, recuperare almeno il divario con la legislazione nazionale in tema di tutela del patrimonio storico sarebbe un doveroso omaggio alla sua memoria e un utile provvedimento a vantaggio delle future generazioni.

La sezione trentina d’Italia Nostra chiede quindi che la legge provinciale 15 del 2015 sia integrata con le innovazioni introdotte alle seguenti norme del DPR 380/2001:
articolo 3, comma 1, lett. d) articolo 22, comma 1, lett. a)
Integrazione che pare necessaria anche per garantire parità di trattamento fiscale a tutti i cittadini Italiani.
Chiede inoltre, per una migliore comprensione degli obiettivi della legge urbanistica provinciale, che sia inserito per esteso il contenuto dell’articolo 2‐bis, comma 1‐ter, citato all’articolo 1 del Ddl 85.

Poiché il Ddl 85 tratta argomenti fondativi della nostra associazione, ci rammarichiamo di non essere stati convocati. Tuttavia, ci auguriamo che questa nota possa contribuire a migliorare le sue disposizioni.

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