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GAZZETTA UFFICIALE – GOVERNO DRAGHI * DECRETO LEGGE 23/2/2021, N° 15: « DISPOSIZIONI PER SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO, CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID » (IN VIGORE DAL 24/27

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08.58 - giovedì 25 febbraio 2021

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l’anno 2021»;
Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le
quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’
dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di prorogare
specifiche misure di contenimento alla diffusione dell’epidemia da
COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Denominazione del territorio nazionale in zone

1 All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
dopo il comma 16-sexies e’ aggiunto il seguente:
«16-septies. Sono denominate:
a) “Zona bianca”, le Regioni, di cui al comma 16-sexies, nei
cui territori l’incidenza settimanale di contagi e’ inferiore a 50
casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si
collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
b) “Zona arancione”, le Regioni, di cui ai commi 16-quater e
16-quinquies, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi
e’ superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in
uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato,
nonche’ quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale
dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di
rischio alto;
c) “Zona rossa”, le Regioni di cui al comma16-quater, nei cui
territori l’incidenza settimanale dei contagi e’ superiore a 50 casi
ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3,
con livello di rischio almeno moderato;
d) “Zona gialla” le Regioni nei cui territori sono presenti
parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).».

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