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NURSING UP – TRENTO * MILLEPROROGHE: « I PUNTI APPROVATI, SBLOCCO VINCOLO ESCLUSIVITÀ / CREDITI ECM / STABILIZZAZIONE PRECARI / ESERCIZIO TEMPORANEO QUALIFICHE SANITARIE »

Scritto da
13.09 - venerdì 24 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

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IL MILLE PROROGHE È LEGGE : IN ARRIVO LIBERA PROFESSIONE PER INFERMIERI E PROFESSIONISTI SANITARI E DEROGA CREDITI ECM

Cari colleghi, il mille proroghe è realtà. Dopo l’approvazione in Senato, anche la Camera, nella giornata del 23 febbraio, ha dato il suo ok definitivo alla conversione in legge. Il testo, passato con la fiducia in entrambi i rami del Parlamento, è stato approvato a Montecitorio 142 con voti a favore, 90 contrari e quattro astenuti. Vogliamo riassumervi, a nostro avviso, in tre punti fondamentali i passaggi per così dire più importanti, che meritano la doverosa attenzione, anche perché su ognuno di loro si è concentrata la nostra battaglia degli ultimi mesi.

 

ECCO I PUNTI “PRINCIPALI”.

Punto 1. Libera Professione. Sblocco del vincolo di esclusività fino al prossimo 31 dicembre 2023.
Significa di fatto che gli operatori delle professioni sanitarie, appartenenti al personale del comparto non medico, al di fuori dell’orario di servizio, e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a otto ore, potranno svolgere attività libero professionale anche presso strutture diverse da quella di appartenenza. È necessaria la previa autorizzazione dell’Ente.
Per noi si tratta di primo importante risultato, anche se parziale, dopo le nostre lotte e le campagne sindacali, da ultimo attraverso la bozza di emendamento che abbiamo consegnato presso il Ministero della Salute il 29 dicembre u.s.
Aspettiamo ora di leggere le necessarie indicazioni, da parte degli enti competenti, relative a come dovrà funzionare. sotto il profilo fiscale, l’esercizio dell’attività svolta fuori dal regime di esclusività.
Ora lotteremo per far rimuovere i vincoli che sono stati previsti nel provvedimento, e che certo non fanno parte della proposta di emendamento da noi presentata al Ministero, come quello delle 8 ore settimanali e quello della previa autorizzazione dell’Ente, che riteniamo non hanno alcuna ragione di esistere, anche perché non ci pare che gli stessi limiti valgano per il personale della dirigenza medica.
Nuova formulazione del comma 1 dell’articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n.165
Art. 3 quater:
Misure urgenti in materia di personale sanitario
1. Fino al 31 dicembre 2023, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a otto ore, non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale non che’ di verificare il rispetto della normativa sull’orario di lavoro, dal vertice dell’amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all’emergenza pandemica.))

 

Punto 2 Crediti Ecm. Sempre fino al 31 dicembre 2023, sarà ancora possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro la scadenza prevista dello scorso anno. La misura, inoltre, prevede per tutti i professionisti sanitari l’inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023.
In aggiunta, l’emendamento prevede una “compensazione” anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019). La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo ECM per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento che dovrà emanare la Commissione nazionale della formazione continua.

 

Punto 3. Stabilizzazione precari. Viene esteso il periodo per il possesso dei requisiti utili alla stabilizzazione precari Covid.
Il testo del decreto estende il periodo per il possesso dei requisiti utili alla stabilizzazione, 18 mesi, fino al 31 dicembre 2024 (era prima 31/12/23), di cui almeno 6 nel periodo tra il 30 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 (era 30/6).
Il decreto prevede ancora, finalmente, la possibilità di essere stabilizzati, previa procedura selettiva, anche al personale con contratti di lavoro flessibile, diversi dal tempo determinato, che prima erano esclusi, purché abbiano lavorato nel periodo di emergenza Covid.
Su questo provvedimento noi avevamo chiesto, più volte ed anche pubblicamente, la rimozione del limite dei 6 mesi di servizio in periodo covid, che è indicato come condizione per accedere alla stabilizzazione, purtroppo tale limite è rimasto.

 

Punto 4. Esercizio temporaneo di qualifiche sanitarie. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali. Il professionista dovrà comunicare all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione e il nominativo della struttura presso la quale presta attività.
Questa norma è stata fortemente sollecitata dalla FNOPI.

 

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Cesare Hoffer
Sindacato Nursing Up

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