(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Mimit, cancellate dal Registro delle imprese 24.557 società cooperative non più attive. Urso: “provvedimento necessario anche per tutelare il settore”. Con l’obiettivo di rappresentare fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio nazionale, 24.557 società cooperative verranno cancellate dal pubblico Registro delle Imprese, dopo aver verificato il mancato deposito dei bilanci di esercizio da oltre cinque anni e l’assenza di valori patrimoniali immobiliari.
A stabilirlo è il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’8 marzo, che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che segue il precedente scioglimento senza nomina del commissario liquidatore di 4.250 società cooperative, adottato con il Decreto del 22 settembre 2023.
“Il provvedimento, che per numero di enti coinvolti risulta il primo mai emanato, rappresenta un passo importante per una maggiore efficacia ed efficienza nell’aggiornamento del Registro delle Imprese e dell’Albo nazionale delle società cooperative. Si tutela, così, un settore che svolge un ruolo significativo e fondamentale nel nostro sistema produttivo”, ha affermato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
La norma si pone in continuità con il rispetto dei principi di maggior trasparenza e di razionalizzazione della spesa pubblica, grazie alla collaborazione dell’Agenzia delle Entrate che ha fornito supporto per escludere l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari in capo agli enti ormai inattivi da almeno un quinquennio.
Inoltre, la cancellazione dal Registro delle Imprese comporterà per il Ministero un considerevole risparmio di spesa non dovendo procedere alle revisioni obbligatorie per legge nei confronti delle cooperative ancora iscritte ma non più operanti. Tutelate, infine, anche le posizioni dei creditori che potranno presentare motivata domanda per chiedere la nomina di un Commissario Liquidatore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.