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INPS * COVID 19: « AL VIA LE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO DESTINATO A GENITORI SEPARATI, DIVORZIATI E NON CONVIVENTI (FINO AL 31/3) »

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17.54 - lunedì 12 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

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A partire da oggi e sino al 31 marzo è possibile presentare la domanda per ottenere il “Bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi.” La misura, volta a garantire un contributo ai genitori separati in stato di bisogno che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente), è legata alla riduzione del reddito in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID 19.

In particolare, il bonus spetta ai genitori separati con un reddito non superiore ad euro 8.174, che nel periodo di emergenza COVID-19 risultavano conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e che, nel medesimo periodo, si siano visti ridurre in parte o in tutto l’assegno di mantenimento a causa della cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dell’altro genitore tenuto al mantenimento intervenuta a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni.
Il bonus spetta anche qualora il genitore tenuto al mantenimento abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto al reddito percepito nel 2019.

La domanda per accedere al beneficio dovrà essere presentata all’INPS dal genitore che non si è visto corrispondere in tutto o in parte il mantenimento, previa autenticazione al portale dell’Istituto, attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, disponibile nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Il beneficio sarà erogato da INPS previa verifica dei requisiti di legge a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia e previa disponibilità del fondo che ammonta a 10 milioni di euro.
Il pagamento sarà corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento e fino a concorrenza di euro 800,00 mensili e per un massimo di dodici mensilità. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il messaggio INPS n. 614 del 9.2.2024.

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