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DE BERTOLINI – FRANZOIA (PD -TRENTINO) * AVVOCATURA PAT: « TRA I REQUISITI È PREVISTO IL TITOLO DI AVVOCATO CASSAZIONISTA, DIFETTEREBBE AL NUOVO NOMINATO »

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18.45 - mercoledì 21 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

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Interrogazione a risposta scritta. Imparzialità e buon andamento nella Pubblica Amministrazione. L’Avvocatura della Provincia di Trento cura l’attività concernente le cause e i ricorsi in ogni sede giurisdizionale e assicura l’assistenza legale, anche in relazione a controversie che possono dar luogo a contenzioso per la Provincia e per gli Enti strumentali previsti dall’art. 33, comma 1, lettera a), individuati dalla Giunta provinciale, conformemente alla legge 31.12.2012, n. 247 – nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense e alle indicazioni operative del dirigente dell’Avvocatura dd. 05.10.2016.

Con provvedimento n. 221/2021 del 12.02.2021 la Provincia Autonoma di Trento conferiva l’incarico di dirigente generale della propria Avvocatura ad un professionista esterno e non ad uno degli avvocati interni al servizio. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 42/2022, accertava l’insufficienza della motivazione nella deliberazione n. 221/2021 elencando una serie di pregiudizi essenziali circa il rispetto, da parte di una Pubblica Amministrazione, dei principi di imparzialità e buon andamento, così come peraltro esplicitati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il Tribunale di Trento accertava altresì la violazione del principio di ragionevolezza quanto alla previsione di titoli professionali, tra i candidati dipendenti di enti pubblici e i candidati non dipendenti, illegittimamente differenziati a favore di questi ultimi, e condannava la PAT alla rinnovazione della procedura di reclutamento del dirigente generale dell’Avvocatura della Provincia. La sentenza del Tribunale di Trento era confermata dalla Corte di Appello di Trento, con sentenza 53/2022 del 13.10.2022. Ad oggi, pende giudizio avanti alla Corte di Cassazione.

Non risulta che le decisioni siano state eseguite. Pur vigendo il principio, nella giurisdizione civile, dell’efficacia immediatamente esecutiva delle sentenze ancorché non definitive.

A fronte di ciò, è notizia di questi giorni l’aver la Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n. 157 dd 9.2.2024, avente ad oggetto “Prime determinazioni in merito all’atto organizzativo della Provincia: denominazioni e competenze delle strutture organizzative complesse e delle Unità di missione strategica, preposizione dell’incaricati e altre disposizioni organizzative”, nominato quale dirigente generale della propria Avvocatura un dirigente interno, così evitando di attivare una procedura di selezione e perciò escludendo ancora una volta tutti gli avvocati interni che lavorano nel comparto Avvocatura.

Peraltro, tra i requisiti richiesti proprio nel bando del 18.02.2021, su cui la Magistratura trentina si è già pronunciata nei termini sopraindicati, al punto n. 8 del medesimo, era previsto espressamente (a pena di esclusione) il titolo di Avvocato cassazionista.
Requisito questo – quello di cassazionista – di manifesta (ovvia) rilevanza sostanziale posto che, da un lato, attesta un’esperienza professionale forense qualificata, da altro lato, assurge a condicio sine qua non per poter patrocinare l’Ente Provincia avanti alle Giurisdizioni superiori.
Ebbene, tale requisito difetterebbe al nuovo nominato.

Tali premesse, ove confermate, nel contesto di un chiaro quadro normativo e giurisprudenziale, attestano l’evidenza della concreta probabilità del ripresentarsi, anche con riferimento a questa recente ultima nomina, di nuovi contenziosi. L’aver la Provincia [1] proceduto in palese difformità ai contenuti precettivi delle sentenze di condanna, d’insieme alla [2] nomina di un dirigente privo del titolo di cassazionista sostanzia – nuovamente – un’azione amministrativa e politica, seppur come datore di lavoro “privato”, tuttavia, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, oltre a quelli di correttezza e buona fede (vista la dimensione per così dire “recidivante”). Con possibile esposizione a danno erariale anche inteso come danno all’immagine dell’Ente stesso.

Peraltro, rispetto a diverso profilo, la recente nomina desta ulteriori perplessità. Ed infatti, l’incarico di dirigente generale dell’Avvocatura della Provincia attiene alla “guida” di un servizio atipico rispetto a tutti gli altri dipartimenti della medesima Amministrazione.

Un “luogo” questo dell’Amministrazione che, proprio in ragione della natura del servizio, per ragioni giuridiche e sistematiche (più che comprensibili), presuppone la garanzia di un rapporto di “autonomia e indipendenza” a tutti gli avvocati rispetto all’Ente nel quale operano.
In tal modo assicurando un corretto (non sempre semplice) equilibrio fra interessi potenzialmente confliggenti: da un lato, il presidiare i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (principio costituzionale ex art. 97 Cost.), da altro lato, il garantire l’effettività della difesa (diritto costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost.) del proprio “datore di lavoro”.

Sul punto, lo stesso Consiglio Nazionale Forense, lo ha ulteriormente ribadito nella sentenza n. 170 del 2023 [1] richiamando “il parere n. 3/2018, nel quale si riafferma che devono “sussistere le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente [l’Avvocato abilitato all’esercizio della professione] rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente, in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 22 luglio 2015; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 29 novembre 2012; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 27 novembre 2009; Cassazione Civile, SS.UU., sentenza n. 10367 del 19 ottobre 1998).”

Ora, la recente nomina del dirigente dell’Ufficio legale, già in pregiudizio dei dettami posti dalle stesse sentenze di condanna (di primo e secondo grado della giurisdizione trentina), si dimostra in via ulteriore non immune da criticità laddove, nell’individuare un dirigente interno proveniente da altro servizio, nel pretermettere gli avvocati interni che già erano (e sono) in forze al Servizio legale, parrebbe sottendere l’evidenza di una scelta politica che mal si concilia – in termini di legalità – con i requisiti di indipendenza ed autonomia che invece dovrebbero connotare proprio quegli avvocati che dell’Avvocatura della Provincia fanno parte. Dirigente apicale in primis.

[1] https://www.altalex.com/documents/news/2023/11/03/avvocati-enti-pubblici-requisiti- per-iscrizione-elenco-speciale;

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente del Consiglio provinciale per sapere
Per tali motivi si interroga il Presidente della Provincia rispetto alle ragioni che hanno indotto ad operare in tal senso, escludendo la possibilità di procedere con una corretta selezione in conformità alle vigenti normative e ai principi di buon andamento che governano la materia.

 

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Andrea de Bertolini

Mariachiara Franzoia

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