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LANCIO D'AGENZIA

GRUPPO FUTURA – DDL * AGRICOLTURA A KM ZERO: « IL DISEGNO DI LEGGE PER LE PICCOLE PRODUZIONI, AGEVOLARE E REGOLAMENTARE LA FILIERA CORTA E LOCALE »

Scritto da
11.18 - giovedì 20 agosto 2020

FUTURA deposita oggi il disegno di legge che intende agevolare e regolamentare le disposizioni per la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell’ambito della filiera corta e della produzione locale.

L’intento è recepire il “pacchetto igiene” europeo contenuto nei Reg. CE 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e armonizzare la normativa sulla lavorazione e sul confezionamento di piccoli quantitativi di prodotto su tutto il territorio provinciale.

Il disegno di legge si rivolge soprattutto a imprenditrici e imprenditori agricoli di piccoli sistemi produttivi permettendo loro di produrre e trasformare piccole quantità con un investimento che non sia sproporzionato ed eccessivamente oneroso per rispondere alle regole igienico sanitarie che garantiscono salubrità ai prodotti.

FUTURA è convinta che supportare l’agricoltura su piccola scala significhi incentivare quel tipo di agricoltura per lo più biologica e di basso impatto ambientale alla quale si stanno avvicinando soprattutto giovani e donne.

In allegato il testo del disegno di legge e della relazione illustrativa.

*

PAOLO GHEZZI
LUCIA COPPOLA
Gruppo consiliare FUTURA

 

 

 

Relazione illustrativa al disegno di legge n.

“Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento di limitati quantitativi di prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale nell’ambito della filiera corta e produzione locale”.

Al 31/12/2018 erano iscritti all’archivio provinciale delle imprese agricole (Apia) 4427 imprenditori in Iª sezione (4009 imprese individuali e 418 società) e 3406 imprenditori in IIª sezione (3347 imprese individuali e 59 società).
L’agricoltura su piccola scala è un’agricoltura di basso impatto ambientale in quanto prevede colture diversificate, l’impiego ridotto della chimica e dei pesticidi, la costante riduzione del consumo di petrolio, la commercializzazione dei prodotti tramite contatti diretti con i consumatori.
L’agricoltura di dimensione contadina contribuisce inoltre alla difesa della campagna, delle zone montane altrimenti abbandonate, al mantenimento della biodiversità e degli equilibri idrogeologici in aree marginali e alla valorizzazione e diversificazione del paesaggio agricolo nel suo complesso che costituisce una risorsa inestimabile per il territorio trentino. Questa agricoltura di dimensione contenute, inoltre, sta interessando un numero crescente di giovani che si orientano alla coltivazione con metodo biologico.
L’agricoltura italiana e quella trentina in particolare sono ampiamente caratterizzate dalla presenza di aziende di piccole dimensioni che contribuiscono in maniera rilevante al valore complessivo della produzione agricola.
Per questo si ritiene utile proporre una legge che salvaguardi i piccoli sistemi produttivi consolidati da tradizioni locali, tipici della realtà trentina, e che permetta agli agricoltori e alle aziende agricole di lavorare, trasformare e confezionare i prodotti di loro esclusiva produzione nella propria abitazione o nei locali dell’azienda o in apposito locale polifunzionale.
Altre Regioni hanno già legiferato e altre si stanno muovendo per dare operatività ai regolamenti europei.
Questo ddl vuole dare la possibilità alle piccole imprese agricole di produrre e trasformare piccole quantità di prodotto con un investimento che non sia sproporzionato ed eccessivamente oneroso alle dimensioni dell’azienda e alla quantità del prodotto.
Nel rispetto del principio stabilito dal “pacchetto igiene” contenuto nei Reg. CE 852/2004, 853/2004, 854/2004 secondo cui la responsabilità della sicurezza alimentare spetta in primo luogo all’operatore, si prevede l’emanazione da parte della Giunta provinciale di linee guida per le modalità di effettuazione dell’autocontrollo in collaborazione con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
Si avverte la necessità di avere una legge che regolamenti e dia indicazioni chiare e puntuali che valgano su tutto il territorio provinciale e che risponda alle linee dettate dai Reg. CE 852/2004 e 853/2004

Il ddl è composto dal seguente articolato:

Art. 1 – Obiettivi
Art. 2 – Ambito soggettivo di applicazione
Art. 3 – Prodotti
Art. 4 – Requisiti dei locali
Art. 5 – Autocontrollo
Art. 6 – Regolamento di attuazione

Paolo Ghezzi
Lucia Coppola

 

 

 

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA ANNO 2020

1​ DISEGNO DI LEGGE n.

Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell’ambito della filiera corta e produzione locale.

1​ DISEGNO DI LEGGE n.

Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell’ambito della filiera corta e produzione locale

INDICE

Art. 1 – Obiettivi
Art. 2 – Ambito soggettivo di applicazione
Art. 3 – Prodotti
Art. 4 – Requisiti dei locali
Art. 5 – Autocontrollo
Art. 6 – Regolamento di attuazione

Art. 1 – Obiettivi
1. Al fine di preservare e sostenere le piccole produzioni in ambito locale, la presente legge detta disposizioni dirette ad agevolare la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la vendita dei prodotti di cui all’articolo 3 destinati alla degustazione effettuata presso l’azienda e alla vendita diretta al consumatore finale nel mercato locale, identificato nel territorio della provincia di Trento e nei territori dei comuni confinanti.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e, in particolare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, del regolamento (CE) n . 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentare e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine alimentare.
3.

1.
Art. 2 – Ambito soggettivo di applicazione

1. Questa legge si applica alle produzioni:
1. a) degli imprenditori e delle imprenditrici iscritti e iscritte nella prima sezione dell’archivio provinciale delle imprese agricole, ai sensi della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 21, concernente “Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all’Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell’agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l’istituzione dell’archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)”;
2. b) delle cooperative agricole che utilizzano esclusivamente il lavoro dei propri soci lavoratori.
2. Questa legge si applica previa acquisizione di un attestato di certificazione di un corso teorico e pratico del sistema HACCP come previsto dal regolamento (CE) n . 852/2004.

Art. 3 – Prodotti

1. È consentita la lavorazione, trasformazione, confezionamento e vendita dei prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale purché cotti e/o pastorizzati.
2. Sono ammessi i prodotti extra aziendali tradizionalmente usati a fini conservativi: sale, zucchero, olio, aceto e similari.
3. È inoltre possibile la produzione e la vendita di limitate quantità di piante autoprodotte.

1.
2.
Art. 4 – Requisiti dei locali

1. Le attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e vendita dei prodotti indicati nell’articolo 3 sono svolte presso i locali della propria azienda o abitazione.
2. I requisiti edilizi dei locali destinati alle lavorazioni, trasformazioni e confezionamento sono quelli previsti per gli edifici a uso residenziale del Comune in cui ha sede l’impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. I requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, compresi quelli per il locale polifunzionale previsto dal comma 6, sono specificati dal regolamento di esecuzione, nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e in coerenza con gli obiettivi di flessibilità dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.
3. La destinazione di un locale alle attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e vendita dei prodotti indicati nell’articolo 3 non determina un cambiamento nella sua destinazione d’uso.
4. Per le lavorazioni, le trasformazioni e il confezionamento dei prodotti indicati nell’articolo 3 può essere utilizzata la cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal regolamento di esecuzione e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall’uso domestico del locale.
5. Per lo svolgimento delle fasi di lavorazione dei prodotti indicati nell’articolo 3 è consentito utilizzare uno stesso locale, a condizione che:
1. a) le attività siano effettuate in tempi diversi e intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni incrociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;
2. b) le tempistiche e le modalità di separazione siano accuratamente descritte nell’ambito delle procedure di autocontrollo, sulla base delle linee guida previste dall’articolo 5.

Art. 5 – Autocontrollo
1. I soggetti che svolgono le attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e vendita di cui alla presente legge sono tenuti all’autocontrollo secondo le modalità previste dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004.
2. La Giunta provinciale, sentita la commissione competente e l’Azienda provinciale dei servizi sanitari, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana linee guida relative alle procedure di autocontrollo.

Art. 6 – Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti i requisiti strutturali e igienico – sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 178/2002, 852/2004 e 853/2004.
2. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3.

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