News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

CRTCU – TRENTO * CORONAVIRUS – COVID: « I DIRITTI DEI CONSUMATORI PER, ASILI / MENSE SCOLASTICHE / CONVITTI / IMPIANTI SCIISTICI / PALESTRE / PISCINE / CENTRI RICREATIVI »

Scritto da
15.17 - giovedì 7 maggio 2020

Vademecum: i diritti dei consumatori nei contratti durante l’emergenza Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus ha cambiato drasticamente la nostra quotidianità e nonostante il recente allentamento delle restrizioni iniziali, molti divieti limitano ancora la nostra vita di tutti i giorni. Per tutelare la salute, negli ultimi mesi sono state vietate molte attività: scuola, università, corsi, eventi culturali, palestre, … – la lista è lunga. Garantiti fino ad ora sono stati solo i servizi “essenziali”, come l’acquisto di generi alimentari o di medicinali. A questi, gradualmente, nell’ambito della Fase 2, si aggiungeranno ulteriori aperture. Sulla base di questi allentamenti, molti consumatori si stanno ora chiedendo, cosa ne sarà dei servizi che hanno già pagato, ma dei quali non hanno sinora potuto usufruire.

“Va detto innanzitutto che le regole del diritto in questa fase risultano difficilmente praticabili, sia per la situazione d’emergenza che richiede pronte soluzioni per garantire la continuità dei contratti e, quindi, la tenuta del sistema economico, sia per la loro applicazione controversa, che presuppone valutazioni relative alla buona fede della parte inadempiente, di fatto, cioè, incolpevole”, commenta il dot. Carlo Biasior, direttore del CRTCU, “pertanto, ci auguriamo che le controversie che dovessero sorgere in questo periodo, trovino, nell’interesse reciproco delle parti, positive soluzioni, anche attraverso formule conciliative”.

 

*

La situazione giuridica
Ma vediamo le regole giuridiche applicabili ai casi di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive: il principio applicabile è quello della cd. impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.): nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito. Il principio cardine è che chi ha pagato, per ottenere un servizio che non gli viene fornito, ha diritto al rimborso di quanto pagato. Il consumatore ha diritto al rimborso delle somme versate e non ad un eventuale risarcimento del danno: all’imprenditore, infatti, non è ascrivibile alcuna colpa per l’inadempimento.

 

*

Come procedere?

Inviare comunicazione scritta di richiesta di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta con richiesta di rimborso di quanto pagato; nel caso si giunga ad accordo conciliativo formalizzarlo, anche con semplice scambio di e-mail. Se, invece, al primo tentativo non si dovesse avere successo, si procede con un sollecito, questa volta per posta raccomandata o pec, chiedendo consiglio e aiuto al CRTCU, se necessario.

Importante, se ho pagato con un finanziamento: nel caso in cui al contratto principale sia collegato un contratto di finanziamento con rimborso a rate, informate sempre in forma scritta anche la società finanziaria. Nel caso in cui l’importo sia stato pagato con carta di credito, si può tentare di recuperare la somma non goduta tramite la società emittente della carta chiedendo di applicare la procedura cd. chargeback.

 

*

Di seguito si fornisce un elenco di casistiche verificatesi in questo periodo, e che di norma necessitano di soluzioni rapide e concrete:

 

*

Asili, mense scolastiche, convitti
Dato che non è possibile accedere ai servizi per l’infanzia (asilo, anche asili nido) al consumatore va riconosciuto il diritto richiedere la restituzione delle somme pagate in tutto o in parte per il periodo di servizio non goduto. Lo stesso discorso vale anche per le mense scolastiche e per i convitti scolastici, durante il periodo di non utilizzo del servizio.

 

*

Impianti sciistici

I comprensori sciistici si sono visti costretti ad anticipare la chiusura della stagione invernale. Pertanto chi fosse in possesso di un abbonamento stagionale o di skipass non utilizzati, ha diritto a richiedere il rimborso per la quota parte non goduta.
Corsi vari (es. di lingue, recuperi scolastici, cucina ecc.)

La frequenza personale a qualsiasi corso è vietata e pertanto, anche in questo caso, il consumatore ha il diritto di ottenere eventualmente il rimborso, se l’importo è già stato pagato, per il periodo non goduto. Un discorso a parte merita il caso in cui il corso venga organizzato a distanza al fine di non sospendere le lezioni. In questo caso il servizio lo si può considerare fornito, e quindi, se il consumatore ha la possibilità di frequentarlo (es. disponga di materiale tecnologico per seguire le lezioni, non lavora durante l’orario di videoconferenza ecc. ) è tenuto al pagamento della retta dovuta. Se per il pagamento del corso è stato stipulato un contratto di finanziamento, anche in questo caso è possibile procedere con la sospensione del pagamento della retta, ma bisogna comunicarlo correttamente anche alla finanziaria, specificandone il motivo.

 

*

Palestre, piscine, centri ricreativi e culturali
In questo momento è fatto divieto assoluto di frequentazione di palestre, piscine, centri benessere – estetici, centri culturali-ricreativi. In questo caso è riconosciuto al consumatore il diritto a ottenere il rimborso per la quota parte non usufruita in concomitanza con l’emergenza Coronavirus.

Bisogna però distinguere a seconda del tipo di abbonamento che il consumatore ha stipulato: 1. nel caso in cui l’abbonamento preveda un certo numero di ingressi e la sua validità sia legata all’esaurimento degli stessi, allora il consumatore avrà diritto di riutilizzare normalmente il suo abbonamento, subito dopo il periodo di emergenza; 2. se invece l’abbonamento è mensile o annuale con ingresso libero, la struttura, in alternativa al rimborso, potrebbe proporre la sospensione dell’abbonamento per il periodo di mancato utilizzo, e farlo ripartire appena cessata l’emergenza.
Concerti, spettacoli teatrali, ingresso a musei ed eventi particolari

Tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici e privati, nel settore della cultura, sono per il momento vietati. Con ciò si intende, che chi avesse già provveduto all’acquisto di un biglietto per una manifestazione che non si terrà causa emergenza Coronavirus, avrà diritto al rimborso dello stesso. Nel caso in cui il concerto venga, invece, solo posticipato, allora decade il diritto al rimborso.
Manifestazioni sportive (es. partite di calcio)

Tutte le manifestazioni e competizioni sportive di qualsiasi ordine e disciplina sono al momento vietate. Chi fosse in possesso di un abbonamento o avesse già acquistato un biglietto per assistere ad un evento, che non si terrà a causa dell’emergenza sanitaria, ha diritto a vedersi rimborsato il prezzo, e nel caso di un abbonamento, a pretendere la restituzione dell’importo pari al periodo non usufruito.

 

*

Celebrazioni (ad es. di lauree, compleanni)
Per ovviare alla formazione di assembramenti il Governo ha deciso di vietare la celebrazione di funerali e matrimoni su tutto il territorio nazionale, durante il periodo di emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Nel caso in cui fossero stati stipulati diversi contratti (es. per gli addobbi floreali, per il servizio fotografico, per la location ecc.) per la celebrazione di un evento che non si terrà più, si ha diritto a richiedere la risoluzione dei contratti per impossibilità sopravvenuta della prestazione, e di richiedere il rimborso di quanto eventualmente già pagato.

Per domande su viaggi ed acquisti da un venditore con sede in un altro Paese dell’UE, Islanda o Norvegia, è possibile rivolgersi allo Sportello Europeo Consumatori sec@euroconsumatori.org o telefonando allo 0461/984751.

Infine, per ulteriori chiarimenti e per decidere quali rimedi adottare, il CRTCU è a vostra disposizione al numero 0461/984751 o via mail info@centroconsumatori.tn.it

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

I commenti sono chiusi.