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CORTE COSTITUZIONALE * COMUNI ITALIANI: «IL NUMERO MASSIMO DEI MANDATI CONSECUTIVI DEI SINDACI ELETTI DIRETTAMENTE DEVE ESSERE DECISO DAL LEGISLATORE STATALE »

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12.25 - giovedì 6 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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IL NUMERO MASSIMO DEI MANDATI CONSECUTIVI DEI SINDACI ELETTI DIRETTAMENTE DEVE ESSERE DECISO DAL LEGISLATORE STATALE

È costituzionalmente illegittima la normativa della Regione autonoma Sardegna che consente quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti, e tre mandati consecutivi a quelli dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

Essa infatti contrasta con la disciplina statale (articolo 51, comma 2, del testo unico sugli enti locali, in vigore dal 14 maggio 2022), in forza della quale i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due.

Lo ha deciso la sentenza n. 60 del 2023 (redattore Nicolò Zanon), ribadendo che la competenza legislativa attribuita dallo Statuto speciale alla Regione nella materia “ordinamento degli enti locali” va esercitata in armonia con la Costituzione e, in particolare, con il principio previsto all’articolo 51 della Costituzione.

Quest’ultimo, a tutela del diritto fondamentale di elettorato passivo, esige che tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possano accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza: deve essere perciò il legislatore statale, con disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale (e quindi per tutti i Comuni), a stabilire, per i sindaci, il numero massimo di mandati elettivi consecutivi.

Si legge nella sentenza che la previsione del numero massimo dei mandati elettivi consecutivi dei sindaci, introdotta come ponderato contraltare alla loro elezione diretta, serve a garantire vari diritti e principi di rango costituzionale: «la par condicio effettiva tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della classe politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali».

 

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