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AGCM – ANTITRUST * PROVINCIA AUTONOMA TRENTO «LE APERTURE NEI GIORNI DOMENICALI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SONO OSTACOLO ALLA CONCORRENZA, VOLUTA DALLA DISCIPLINA NAZIONALE E COMUNITARIA »

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08.02 - mercoledì 9 settembre 2020

A Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie.

Riguardo alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni della legge della Provincia Autonoma di Trento del 3 luglio 2020 n. 4, recante “Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali”, l’Autorità, nella riunione del 28 luglio 2020, ha inteso formulare le seguenti osservazioni, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90.

La legge in esame prevede all’art. 1, comma 1, che “Per favorire la conservazione delle peculiarità socio-culturali e paesaggistico-ambientali, gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto da quest’articolo in relazione all’attrattività

turistica dei territori e a garanzia del pluralismo nella concorrenza”1.
Orbene, tale disposizione pone limiti ingiustificati all’esercizio di attività economiche e, segnatamente, alla libertà di apertura degli esercizi commerciali, introducendo, seppur con talune deroghe, un obbligo di chiusura domenicale e festivo. Essa, pertanto, è suscettibile di porsi in contrasto con le norme e i principi di liberalizzazione sanciti in materia sia a livello europeo che nazionale.

Sul punto, l’art. 31 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 2012 (decreto Salva Italia) ha novellato l’art. 3,

comma 1, lett. d-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 2233 (decreto Bersani), il quale, per effetto delle modifiche così introdotte, dispone che “le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte, tra l’altro, senza i seguenti limiti e prescrizioni: (…) d) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”.

A seguito della citata legge del 2011, la normativa nazionale – le cui previsioni devono qualificarsi come norme di liberalizzazione e sono direttamente vincolanti anche nei confronti dei legislatori regionali e provinciali – prevede dunque che le attività commerciali non possano essere soggette a limiti in materia di orari di apertura e chiusura. A tal proposito, si ribadisce infatti che le restrizioni alla libertà degli operatori economici, in materia di orari e di giornate di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, ostacolano il normale dispiegarsi delle dinamiche competitive, riducendo la possibilità degli operatori di differenziare il servizio da loro offerto, adattandolo alle caratteristiche della domanda e sono, pertanto, suscettibili di peggiorare le condizioni di offerta, nonché la libertà di scelta per i consumatori, né risultano giustificate da ragioni efficienza per gli operatori, né tanto meno da particolari interessi pubblici.

La reintroduzione di vincoli in materia di chiusura domenicale e festiva obbligatoria degli esercizi commerciali rappresenta, pertanto, un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali voluto dalla disciplina nazionale e comunitaria.
Al riguardo, occorre evidenziare, altresì, che anche la Corte Costituzionale si è a più riprese espressa in tal senso, dichiarando l’illegittimità costituzionale di norme regionali e provinciali adottate in

contrasto con i principi di liberalizzazione disposti dall’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201/20114. Dalle considerazioni che precedono, consegue quindi che la legge della Provincia Autonoma di Trento del 3 luglio 2020, n. 4, potrebbe presentare profili di incostituzionalità nei limiti in cui risulta in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, così invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e violando, quindi, l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

 

*

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

 

1 Le deroghe riguardano “i comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica”, individuati con deliberazione della Giunta provinciale, nei quali è ammessa l’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive (comma 3). Inoltre, “in occasione di grandi eventi o manifestazioni che richiamano un notevole afflusso di persone”, i comuni possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva “per un massimo di diciotto giornate annue” (comma 4).

2 Convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214. 3 Convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

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