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CONSUMATORI: CODICI.ORG, I VANTAGGI FISCALI DELLA POLIZZA VITA

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15.38 - martedì 7 febbraio 2017

(Fonte: Ufficio stampa Codici) – Grazie allo pseudo scandalo venuto alla ribalta con il caso polizza intestata alla Raggi, prendiamo spunto per dare qualche delucidazione sulle polizze. Le polizze vita come forma di investimento possono comportare vantaggi fiscali per chi la stipula e viene venduta perfino all’ufficio postale sotto casa, in ciò differisce dalla classica polizza vita – caso morte che ha invece la finalità di garantire un capitale al beneficiario superstite nel caso di premorienza della persona, sulla cui vita è stipulata l’assicurazione.

Dell’investimento fatto con tale polizza può disporre solo il contraente, che può riscuotere l’investimento anche prima della scadenza. Il beneficiario (in caso di morte del contraente), se non viene avvisato dal contraente non ha modo di venire a conoscenza della polizza e, in caso di vita del contraente, non ha alcun diritto e per tale ragione non viene neanche informato se il contraente riscuote l’investimento alla scadenza o prima di questa; il beneficiario non viene avvisato dalla banca neppure dell’esistenza della polizza, che nella generalità dei casi mai riscuoterà. Il diritto non si trasmette iure hereditatis, quindi è necessario indicare un beneficiario, che potrebbe coincidere con l’erede, ma potrebbe essere chiunque scelga il contraente.

E’ proprio il tipo di contratto che necessita della designazione di uno o più beneficiari. Il tipo di polizza in questione, essendo finalizzato ad un investimento, non comporta necessariamente che il beneficiario incassi prima o poi un indennizzo, come avviene invece per le polizze vita tradizionali con il solo caso morte, anzi nella normalità dei casi il beneficiario non riscuote mai alcunché, perché la polizza ha essenzialmente la funzione di permettere al contraente di effettuare un investimento, che poi verrà riscosso dallo stesso contraente. Normalmente, ma non obbligatoriamente si designano moglie o figli, ma quando non si sceglie questa opzione è normale designare altri parenti o persone a cui comunque si è legati, amici o enti di beneficenza.

Doveroso fare informazione dato che negli ultimi giorni è stato detto di tutto. Il problema delle polizze vita non riscosse, perché il beneficiario ignora di esserlo, è di tale ampiezza che nel 2012 è dovuto intervenire il legislatore portando per tali polizze la prescrizione da 2 a 10 anni, art. 2952 c.c, per cui mentre per tutte le altre polizze il diritto dell’assicurato si prescrive in 2 anni, per le polizze vita il diritto del beneficiario si prescrive in 10 anni, per contenere il fenomeno per cui le compagnie si incameravano l’indennizzo non reclamato. A tal riguardo, tutt’oggi mettiamo molti milioni di euro in un fondo coperto dalle sanzioni Antitrust, che servono proprio ad indennizzare coloro che non sono riusciti a riscuotere le polizze entro i termini previsti.

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