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UFFICIO STAMPA VITTORIO SGARBI * PROVVEDIMENTO ANTITRUST: IL LEGALE,«DIFFUSE NOTIZIE INESATTE, NESSUN RIGETTO DELLA SOSPENSIVA (UDIENZA IL 6) “

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15.50 - domenica 25 febbraio 2024

Provvedimento antitrust su Sgarbi/Il legale: «Diffuse notizie inesatte: nessun rigetto della sospensiva. Udienza il 6 marzo»

ROMA – In merito al lancio dell’agenzia Ansa dal titolo «Il Tar dice no a Sgarbi su sospensione delibera incompatibilità», diffuso nella mattinata di oggi e ripreso da altri organi d’informazione, secondo cui il Tribunale amministrativo del Lazio avrebbe rigettato l’istanza di sospensione del provvedimento dell’Antitrust con il quale è stata dichiarata l’incompatibilità di Vittorio Sgarbi con la carica di Sottosegretario alla Cultura, il legale Avv. Prof. Vincenzo Vitale precisa quanto segue:

«Il TAR si è semplicemente limitato a rigettare l’emissione del decreto, come si suol dire, “inaudita altera parte”, cioè da emettere ancor prima che le parti si costituiscano in giudizio e perciò senza aver ascoltato le ragioni di entrambi. Di conseguenza ha fissato udienza straordinaria per il prossimo 6 marzo, per ascoltare le parti e poi riservarsi di decidere sulla sospensione degli effetti della delibera dell’Antitrust.

Nulla, dunque, che non fosse ampiamente previsto, dal momento che il decreto si emette nei casi di straordinaria urgenza, che non consentano neppure il trascorrere di pochi giorni fino all’udienza. Di solito gli avvocati comunque ne chiedono l’emissione per puro scrupolo difensivo, pur sapendo bene che nel 90% dei casi non verrà emesso.

Va infine precisato: 1) che il 6 marzo si discuterà solo della istanza di sospensione e non del merito del ricorso per il quale sarà fissata altra ed apposita udienza; 2) che l’istanza di sospensione presentata al TAR non riguarda certo la carica di Sottosegretario, dalla quale Sgarbi si è volontariamente dimesso, ma gli altri effetti scaturiti dalla delibera che gli impedirebbero – se non rimossi – di svolgere le sue abituali attività per un anno dal momento della dichiarazione di incompatibilità. Ecco dunque le ragioni dell’urgenza della sospensione­».

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