Con l’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale del 26 maggio 2021, depositata in cancelleria lo scorso 9 giugno, il Tribunale di Trento ha dichiarato rilevante e non manifestatamente infondata (riferimento agli artt. 3, 38, 53, 97, e 117 Cost.) la questione di illegittimità costituzionale di alcuni articoli articoli di alcune Leggi regionali.
In particolare:
Art. 2 della L.R. n. 5/2014 nella parte in cui applica, peraltro con effetto retroattivo, permanente e irreversibile il taglio lineare del 20% del vitalizio;
Art. 3 della L.R. n. 4/2914, art. 4bis della L.R. 2/1995, art. 15 della L.R. 6/2012, art. 4 della L.R.4/2015 che hanno istituito aumentandone l’aliquota i contributi di solidarietà, senza prevedere finalità mutualistiche e senza limitarne la durata entro 3 anni.
L’ordinanza si compone di 19 pagine ed è articolata con ampi riferimenti al consolidato della Corte Costituzionale e della CEDU e di altre norme dell’ordinamento statuale.
Il ragionamento giuridico che sta alla base della motivata ordinanza di remissione pone seri dubbi di costituzionalità anche della L.R. 7/2019 ( rideterminazione contributiva dei vitalizi) di cui Trentino Libero aveva già argomentato con l’articolo “Vitalizi: in pericolo la legge Paccher“.
Ci risulta, inoltre, che sulla materia sono state avviate cause nei confronti delle Regioni Campania, Abruzzo, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Sardegna, mentre si prevede un allargamento del contenzioso.