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CRTCU – TRENTO * DOLOMITI ENERGIA: BIASIOR, «ERA PREVEDIBILE E LO AVEVAMO DETTO SUBITO ALLA SOCIETÀ, CHE INVECE HA MANTENUTO UN COMPORTAMENTO RITENUTO AGGRESSIVO DALL’ANTITRUST »

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10.45 - venerdì 28 ottobre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Sospesa in via d’urgenza ogni attività posta in essere dalla società volta all’applicazione delle nuove condizioni economiche comunicate prima del 10 agosto 2022 I consumatori non devono fare nulla, Dolomiti comunicherà a ciascuno l’inefficacia delle proprie comunicazioni o l’applicazione delle precedenti condizioni, se già modificate.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato nei confronti di Dolomiti Energia S.p.a. un provvedimento cautelare d’urgenza che sospende provvisoriamente ogni attività posta in essere dalla società Dolomiti Energia S.p.A., volta all’applicazione delle nuove condizioni economiche comunicate prima del 10 agosto 2022 che sono state, o saranno, applicate ad una data successiva, continuando invece ad applicare, fino al 30 aprile 2023, le precedenti condizioni di fornitura, considerato che sono inefficaci le comunicazioni relative alla proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche di fornitura e, di conseguenza, nessuna modifica contrattuale poteva perfezionarsi.

Occorre inoltre consentire ai consumatori che hanno esercitato il recesso a seguito della medesima proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche, divenute inefficaci, ai sensi del citato art. 3, di poter ritornare in fornitura con Dolomiti alle condizioni precedentemente applicate. Nello specifico, l’Antitrust dispone che la società Dolomiti Energia S.p.A.:

a) sospenda provvisoriamente, fino al 30 aprile 2023, l’attuazione delle nuove condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas a seguito delle modifiche contrattuali, già comunicate ma non ancora applicate e perfezionate alla data del 10 agosto 2022, comunicando individualmente e con la medesima forma ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni l’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero nel caso in cui i termini di perfezionamento non sono ancora scaduti, l’inefficacia delle modifiche proposte;

b) comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione delle modifiche contrattuali non ancora applicate e perfezionate alla data del 10 agosto 2022, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche.

In caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. I consumatori non devono fare nulla, se non verificare di aver ricevuto le comunicazioni di inefficacia delle proposte di modifica e in caso contrario segnalarcelo.

“Era prevedibile, lo abbiamo detto subito alla società, che invece ha mantenuto un comportamento ritenuto dall’Antitrust aggressivo a tal punto da comportare l’adozione di un provvedimento cautelare d’urgenza!” commenta il dott. Carlo Biasior direttore del CRTCU.

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