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COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * ELEZIONI CONSIGLIO E PRESIDENTE PAT: « LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE, I PRINCIPALI ADEMPIMENTI »

Scritto da
10.05 - mercoledì 13 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

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Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia Autonoma di Trento indetta per domenica 22 ottobre 2023.
Disciplina della propaganda elettorale.

a) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi d’informazione e di comunicazione politica.

b) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212)
Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi, da martedì 19 settembre a giovedì 21 settembre 2023, dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati. Al riguardo, si rammenta che anche a ciascuna candidatura alla carica di Presidente del consiglio provinciale dovrà essere assegnata un’apposita superficie, tenendo presente il disposto degli artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212.
In particolare, le giunte dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature, all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi, in ordine di sorteggio.

c) Inizio della propaganda elettorale. Divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

 

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 22 settembre 2023, sono vietati:

il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
la propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

d) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.
Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 22 settembre 2023, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.
Tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, di questo Commissariato del Governo (art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610).

e) Uso di locali comunali (art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

f) Agevolazioni fiscali (art. 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).
Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.

g) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.
Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 7 ottobre 2023, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 – rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l’attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
Cio’ premesso, si rappresenta l’opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purche’ non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

h) Inizio del divieto di propaganda elettorale (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)
Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 21 ottobre 2023 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali. E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

 

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