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COMMISSARIATO DEL GOVERNO – TRENTO * ELEZIONI 8/9 GIUGNO 2024: « ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROPAGANDA E COMUNICAZIONE POLITICA»

Scritto da
15.20 - martedì 30 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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OGGETTO: Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Adempimenti in materia di propaganda e comunicazione politica.

 

Partiti e gruppi politici presenti in Parlamento.

Il Ministero dell’Interno DAIT Direzione centrale per i servizi elettorali, con circolare n. 39 di data 29/04/2024, ha reso noto che:
Con riferimento alle consultazioni elettorali in oggetto, e per ogni utilità delle Regioni che leggono per conoscenza in relazione al concomitante svolgimento, nella medesima data di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, delle elezioni regionali in Piemonte e del turno ordinario di elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale. Si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali e, in particolare, degli adempimenti in materia di propaganda elettorale, deve considerarsi giorno della votazione quello di domenica 9 giugno 2024.

 

1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale
Si rammenta, anzitutto, che l’art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.
Tanto premesso, le Giunte comunali, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 7 e venerdì 10 maggio 2024, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, devono individuare e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel comune nella stessa data – gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.
In particolare, le Giunte devono provvedere all’assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa.
Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo, questo Commissariato del Governo, nel proprio ambito territoriale di competenza, una volta acquisito dagli organi preposti all’esame delle candidature (Prefetture capoluogo di circoscrizione elettorale), comunicherà alle SS.LL., ai fini dell’assegnazione dei predetti spazi, le liste definitivamente ammesse, con i relativi contrassegni e numeri d’ordine. Ulteriori immediate comunicazioni saranno acquisite e fornite, anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto con liste e candidati e relativi contrassegni, all’esito delle decisioni sugli eventuali ricorsi.

 

2) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 10 maggio 2024, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pub-
blico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
• ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130,
possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

 

3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Sempre da venerdì 10 maggio 2024, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.
Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

 

4) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno
Si fa presente che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

 

5) Uso di locali comunali
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

 

6) Agevolazioni fiscali
Nei novanta giorni precedenti l’elezione, ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.

 

7) Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
L’art. 14 della legge n. 96/2012 ha introdotto limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

 

8) Diffusione di sondaggi demoscopici
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22
febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 25 maggio 2024, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito dell’elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

 

9) Inizio del divieto di propaganda
Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione – considerando giorno della votazione, come già detto, quello di domenica, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024 – e quindi da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

 

10) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici
L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l’ordinato afflusso e deflusso degli elettori.
Si ritiene, peraltro, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. per i profili di rispettivo interesse.

IL Commissario del Governo (Filippo Santarelli )

 

 

 

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