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CODACONS * ARMANI: « ABBIAMO DENUNCIATO L’AZIENDA AD ANTITRUST E PROCURA MILANO, PER CONCORRENZA SLEALE – PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E SFRUTTAMENTO LAVORO »

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15.16 - lunedì 8 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Dopo la decisione del Tribunale di Milano di disporre l’amministrazione giudiziaria per la Giorgio Armani operations Spa, società che si occupa di progettazione e produzione di abbigliamento e accessori del gruppo del colosso della moda, il Codacons ha presentato oggi un esposto all’Antitrust e alla Procura della Repubblica di Milano chiedendo di accertare eventuali illeciti sul fronte della pubblicità ingannevole, della concorrenza sleale, della sicurezza sul lavoro e dello sfruttamento dei lavoratori.

Nell’esposto l’associazione evidenzia un notevole risparmio da parte del committente considerati i salari al di sotto dei minimi contrattuali del comparto tessile, l’abbattimento degli oneri di sicurezza, la rimozione dei dispositivi di produzione per accelerarne la produttività, l’abbattimento degli oneri contributivi e assicurativi del personale ecc. Una condotta che potrebbe configurare un pregiudizio alla libera e corretta concorrenza tra le aziende del settore e integrare una forma di pubblicità ingannevole ai danni dei consumatori che ignorano le effettive condizioni di lavoro degli operai addetti alla realizzazione dei prodotti dell’azienda.

Sotto il profilo penale si potrebbero prospettare rilevanti reati penali tra quello di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” oltre che la violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Per tali motivi il Codacons ha chiesto all’Antitrust e alla Procura di Milano di accertare se sussistano gli estremi contemplati dagli artt. 501 c.p. e 513 c.p. e 185 T.U.F. attraverso la diffusione da parte di soggetti dotati di credibilità di notizie non attendibili, inidonee e poco chiare, tali per cui queste possono influenzare le scelte altrui o la cd. action based manipulation, e i presupposti ai fini della configurabilità dello sviamento della clientela (atto di concorrenza sleale) attraverso la vendita di prodotti a prezzi di maggiore competitività per avere operato in situazione di illegalità.

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