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CORTE CONTI – TRENTO * CONCORSO PUBBLICO: « 14 UNITÀ DI PERSONALE AMMINISTRATIVO AREA DEI FUNZIONARI (AMMINISTRATIVA E GIUSCONTABILE) » (PDF BANDO)

Scritto da
08.40 - venerdì 10 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 14 UNITÀ DI PERSONALE AMMINISTRATIVO APPARTENENTE ALL’AREA DEI FUNZIONARI – FAMIGLIA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA E GIUSCONTABILE – DA INQUADRARE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO GLI UFFICI TERRITORIALI DELLA SEDE DI TRENTO.
CODICE CONCORSO “FUN. -AMM. TN – N. 14 UNITA’ DI PERSONALE AMMINISTRATIVO APPARTENENTE ALL’AREA FUNZIONARI, FAMIGLIA AMMINISTRATIVA E GIUSCONTABILE, DA ASSEGNARE AGLI UFFICI DELLA CORTE DEI CONTI – SEDE TERRITORIALE DI TRENTO-”

 

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l’art. 100, commi secondo e terzo della Costituzione;
VISTO il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti”;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, in particolare l’articolo 4, attuativo della citata disposizione di rango costituzionale, nonché le relative disposizioni in relazione alle funzioni di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;
VISTI l’articolo 23, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Corte dei conti, nonché l’articolo 2 del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti, entrambi emanati ai sensi dell’articolo 4;
VISTO il parere n. 3-1241 reso dal Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio Legislativo Finanze in data 5 febbraio 2013, in ordine all’esclusione degli Organi di rilievo costituzionale dal plesso delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;
VISTE le deliberazioni delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2018/Cons. nell’adunanza del 15 febbraio 2018 e n. 2/SSRRCO/QMIG/19 nell’adunanza del 21 gennaio 2019, le cui considerazioni e conclusioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato con il parere n. 640/2021 reso in data 16 giugno 2021;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti DEL/2/2024/DEL recante “modifiche al vigente testo del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Delibera n. 1/DEL/2010)”.
VISTO il parere n. 1443 reso dall’Ufficio legale e documentazione della Corte dei conti in data
12 giugno 2018;

VISTI i pareri espressi dal Collegio dei revisori dei conti della Corte dei conti nelle sedute
dell’11 luglio 2019 e del 21 novembre 2019;
VISTO l’art. 17 rubricato “Concorso degli Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica”, del D.L. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014 che, nel quadro delle riduzioni di spesa di cui al Capo II del Titolo II (intitolato “Amministrazione sobria”) rivolte alla generale categoria delle “amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196” (“Elenco ISTAT”), prevede specifiche disposizioni;
VISTI gli articoli 1, comma 264, della L. 145/2018 e 87, comma 4, del D.L. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 che individuano la categoria degli “Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale” quali titolari, unitariamente, di un regime differenziato rispetto a quello determinato, dal Legislatore, per l’intera “pubblica amministrazione”, nonché le varie disposizioni di rango legislativo declinatorie del principio generale di autonomia funzionale degli organi di rilievo costituzionale;
VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ed, in particolare, l’art. 20, commi 32 e 33, che assicura l’indipendenza finanziaria della Corte dei conti in piena attuazione del terzo comma dell’art. 100 della Costituzione;
VISTE le ulteriori disposizioni di rango legislativo declinatorie del principio generale di autonomia funzionale degli Organi di rilevanza costituzionale;
VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5 recante “Lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto”, come novellato dal D.lgs. 14 luglio 2022, n. 107;
VISTO il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
VISTO l’art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali – triennio 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;
VISTO l’Accordo definitivo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo – triennio 2022/2024, sottoscritto il 26 aprile 2024;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» e le relative norme di attuazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, come novellato, da ultimo, dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 2023, n. 82 e s.m.i.;
VISTO l’art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994,
n. 174, “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
VISTO il decreto presidenziale n. 50 del 14 marzo 2023 con il quale è stata definita la vigente dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti;
VISTO il parere dell’ARAN n. 3570 in data 27 aprile 2023 in merito alla facoltà di attivare
procedure concorsuali nelle more della definizione del nuovo ordinamento professionale;
VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione “Linee guida sulle procedure concorsuali”;
RICHIAMATO il Piano integrato triennale della Corte dei conti 2023-2025 – Sezione 2.3
“Pianificazione triennale dei fabbisogni assunzionali” e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Corte dei conti n. 102 del 3 maggio 2023 recante la ripartizione, tra le sedi di Trento e di Bolzano, del contingente complessivo di n. 23 unità di personale appartenente all’area funzionari;
VISTE le delibere ANAC n. 7 del 23 gennaio 2023, recante il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 e n. 1310 del 28 dicembre 2016 inerente all’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013, nelle quali si fa riferimento ad un progressivo autonomo adeguamento degli organi

di rilievo costituzionale alle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, nel rispetto dell’autonomia e delle prerogative loro riconosciute dalla legge e dalla Costituzione;
RICHIAMATO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Corte dei conti 2024-2026 adottato con disposizione del Presidente n. 4 del 9 febbraio 2024;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di “adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale” e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle
persone portatrici di handicap;
VISTA la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica
«Applicazione dell’art. 20 della legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) – portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici” ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
VISTO il D.M. 9 novembre 2021 recante “Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”;
VISTO l’articolo 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare” che prevede la riserva obbligatoria del 30% dei posti in favore dei militari congedati senza demerito;
VISTO l’art. 18, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 40/2017 e s.m.i. in relazione alla valutazione del periodo di servizio civile universale completato senza demerito nell’ambito delle procedure concorsuali;
VISTO l’art. 5, comma 2, del D.lgs. 14 luglio 2022, n. 107;
VISTO il DPCM 16 dicembre 2022, adottato ai sensi dell’art. 35, commi 3 e 4, del D.lgs.
165/2001 e s.m.i.;
VISTO l’art. 1, comma 301, della L. n. 145/2018;
VISTO l’art. 1, commi 896 e 897, della L. n. 197/2022.

D E C R E T A
Art. 1
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 14 unità di personale amministrativo da inquadrarsi nell’area dei funzionari caratterizzate da specifica professionalità con orientamento giuridico-economico.
2. I suddetti posti messi a bando sono destinati ad assolvere le esigenze funzionali degli uffici territoriali della Corte dei conti dislocati presso la sede territoriale di Trento.

Art. 2
Riserva di posti
1. Il trenta per cento dei posti a concorso è riservato, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo dell’Amministrazione, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.
2. Si applica la riserva in favore del personale militare di cui all’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.
3. Si applica inoltre la riserva agli operatori volontari che hanno concluso il servizio
civile universale senza demerito purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.
4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui ai commi 2, 3 e 4 sono conferiti secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto dei titoli di preferenza previsti dalla vigente legislazione.
5. Il candidato che intenda avvalersi di una delle ipotesi di riserva sopra rappresentate ne deve fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 3
Requisiti minimi di ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3- bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria, o la cittadinanza di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) maggiore età;
c) godimento dei diritti civili e politici (per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza);
d) possesso di uno dei seguenti titoli di studio per il profilo di funzionario:

• laurea di I livello (L), appartenente ad una delle seguenti classi di laurea o equiparate: L14 Scienze dei servizi giuridici; L16 Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione; L18 Scienze dell’Economia e della gestione aziendale; L33 Scienze Economiche; L36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
• laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: LMG /01 Giurisprudenza; LM – 63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM – 52 Relazioni internazionali; LM – 62 Scienze della politica; LM – 56 Scienze dell’Economia; LM – 77 Scienze economico-aziendali ovvero laurea specialistica (LS) ex D.M. 509/1999 ovvero diploma di laurea (DL) conseguito con ordinamento previgente al D.M. 509/1999, equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009 recante “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”.
e) idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
f) qualità morali e condotta incensurabili;
g) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale
obbligo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa, per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dei vari comparti;
i) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;
2. La mancata presentazione delle medesime secondo le indicazioni e nei termini sopraindicati costituisce titolo di esclusione dal concorso.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, sia all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
4. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui al comma 1, lett. d) rilasciati da un Paese dell’Unione Europea sono ammessi a partecipare ove gli stessi siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo conseguito all’estero sia stato riconosciuto equivalente, il/la candidato/a dovrà dimostrare l’equivalenza stessa mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosce. Qualora l’equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il/la candidato/a sarà

ammesso/a con riserva alle prove di concorso, purché sia stata attivata la procedura per l’emanazione della determina di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. In questo caso il/la candidato/a dovrà dimostrare l’avvio della procedura indicando gli estremi relativi all’avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it.
5. L’Amministrazione si riserva di provvedere d’ufficio all’accertamento dei requisiti minimi di ammissione, nonché delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4
Termine e modalità per la presentazione delle domande
1. Il presente bando è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito internet istituzionale della Corte dei conti, accessibile all’indirizzo: www.corteconti.it nella Sezione amministrazione trasparente.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/ eIDAS, compilando il format di candidatura sul portale «inPA», disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ previa registrazione sullo stesso portale.
3. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul portale InPA.
Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 16:30 di detto termine.
4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione.
5. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
6. Sono irricevibili domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o oltre il termine indicato al comma 3.

7. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso al portale di cui al comma 2, in prossimità della scadenza del termine di cui al comma 3 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter di compilazione del modulo, di pagamento del contributo di ammissione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di trasmettere per tempo la propria candidatura mediante l’apposito portale.
8. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema informativo l’Amministrazione si riserva di informare i candidati, al ripristino della funzionalità, circa le eventuali determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma 2.
9. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito PEC, né per eventuali disguidi telematici.
10. Le richieste di chiarimenti e di assistenza tecnica dei candidati, volte a risolvere le difficoltà incontrate nella presentazione della domanda per via telematica mediante il Portale di cui al comma 2, potranno essere inoltrate esclusivamente agli indirizzi e-mail indicati nel Portale medesimo.
11. I candidati provvedono ad eseguire, entro e non oltre il termine indicato al comma 3, il versamento di euro 10,00 (dieci/00), quale contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema PagoPa, attivandolo direttamente nel corso della procedura di compilazione della domanda. Il contributo di ammissione non è rimborsabile. Il mancato/tardivo pagamento del contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento del concorso costituisce causa di esclusione dalla procedura concorsuale.

Art. 5
Contenuto della domanda
1. Nella domanda i candidati, a pena di inammissibilità, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o la cittadinanza di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza);
e) il possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si
riferisce;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa, per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dei vari comparti;
i) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, e di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale. In caso contrario, devono essere indicate le condanne (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale), i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento eventualmente reso e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
j) il possesso delle qualità morali e di condotta incensurabile, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
k) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, del presente bando, con esplicita indicazione dell’Università/Ente presso il quale è stato conseguito e della data di conseguimento ovvero di titolo di studio conseguito all’estero con l’indicazione degli estremi del provvedimento che lo riconosca;
l) l’eventuale condizione prevista per l’applicazione di una delle riserve di cui all’art. 2 del presente bando;
m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’art. 73,
comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
n) il possesso delle conoscenze informatiche e della lingua inglese, come previsto dall’art. 37 del D.lgs. 165/2001 s.m.i.; è possibile, per il candidato, precisare la conoscenza di un’altra lingua comunitaria in cui intende eventualmente sostenere l’esame orale;
o) l’eventuale possesso del livello di conoscenza della lingua tedesca richiesto ai fini del riconoscimento dell’indennità di bilinguismo di relativa spettanza, nei limiti delle quote di contingente bilingue disponibili per la Corte dei Conti – sede di Trento – ai sensi dell’art. 1, co.2 del D.P.R. 752/1976;
p) l’eventuale condizione di candidato portatore di handicap, richiedendo l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. A tal fine il candidato deve attestare di essere stato riconosciuto disabile mediante dichiarazione

sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente; il candidato che rientri nella deroga di cui al successivo art. 7, comma 2, deve produrre la certificazione di una struttura sanitaria pubblica, attestante la percentuale di invalidità posseduta;
q) l’eventuale stato di gravidanza o di allattamento. A tal fine le candidate interessate devono attestare il loro stato con idonea certificazione sanitaria al fine di consentire la predisposizione di adeguate misure organizzative per lo svolgimento delle prove concorsuali ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 7, del d.p.r. n. 487 del 9 maggio 1994;
r) l’eventuale condizione di candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento, ai sensi degli artt. 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, facendo esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica;
s) di aver versato il contributo stabilito dall’art. 4, comma 11, del presente bando;
t) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
3. L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto dall’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Tutti i candidati devono dichiarare, altresì, di essere disposti, in caso di nomina, inderogabilmente, a prestare servizio nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6
Esclusione dal concorso

1. Sono esclusi i candidati che:
a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al concorso oltre il termine
previsto dall’art. 4, comma 3;
b) hanno prodotto domanda con modalità diverse da quelle indicate nell’art. 4;
c) non hanno provveduto al pagamento del contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento del concorso secondo i termini e la modalità prescritte dall’art. 4, comma 11;

d) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti dall’art. 3;
e) non si presentano alle prove, per qualsiasi causa, o si presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso di validità;
f) il mancato rispetto delle disposizioni previste durante lo svolgimento della prova.
2. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione dal concorso con
provvedimento motivato.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati sono ammessi a partecipare con riserva alle prove concorsuali.

Art. 7
Commissione esaminatrice
1. La Commissione d’esame è nominata, con successivo decreto, dal Segretario generale della Corte dei conti.
2. La Commissione esaminatrice è costituita da un magistrato della Corte dei conti che la presiede e da due componenti esperti nelle materie oggetto di concorso. I suddetti componenti possono essere scelti tra magistrati, dirigenti e/o professori universitari con lauree giuridico/economiche ovvero soggetti dotati di comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto d’esame.
3. La Commissione può essere integrata da un componente esperto nella conoscenza della lingua inglese, e/o delle eventuali altre lingue comunitarie indicate dai candidati nella domanda di partecipazione. Svolge le funzioni di Segretario un funzionario della Corte dei conti.
4. Almeno un terzo dei posti dei componenti della Commissione è riservato alle donne,
ai sensi dell’art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 8
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale, eventualmente precedute da una preselezione, e vertono sulle materie indicate negli articoli 10 e 11.
2. Le Commissioni esaminatrici stabiliscono preventivamente i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.

Art. 9
Prova preselettiva
1. Qualora il numero dei candidati ammessi sia superiore a 100, l’Amministrazione si riserva di espletare prove selettive, consistenti in una serie di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto delle prove scritte, da svolgersi in modalità digitale.

2. La prova sarà svolta nelle lingue italiana o tedesca, a seconda dell’indicazione da
effettuarsi nella domanda di ammissione al concorso.
3. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’ottanta per cento, in base all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, si prevede che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l’adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
5. L’Amministrazione assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse.
6. La data della eventuale prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora, sede e modalità di svolgimento, sarà pubblicata sul portale «inPA» e sul sito internet istituzionale della Corte dei conti, accessibile all’indirizzo: www.corteconti.it nella Sezione amministrazione trasparente almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. Nello stesso comunicato saranno indicati il luogo e le modalità di espletamento della prova. Eventuali variazioni di giorni o di orari che potrebbero intervenire successivamente saranno comunicate tramite pubblicazione sul portale «inPA» e sul sito internet istituzionale della Corte dei conti accessibile sempre all’indirizzo: www.corteconti.it nella Sezione amministrazione trasparente. Le pubblicazioni sul portale
«inPA» e sul sito internet istituzionale della Corte dei conti sostituiscono le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e hanno valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati con minorazione della vista possono chiedere nella domanda che le comunicazioni di cui al presente comma siano fatte all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente a loro intestato.
7. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di 60 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da risolvere nel tempo massimo di 90 minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo una è esatta.
8. Nell’avviso di cui al comma 6 sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalità di svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati.
9. L’Amministrazione può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l’organizzazione della preselezione, di Enti, Aziende o Istituti specializzati

operanti nel settore della selezione delle risorse umane. Le Commissioni esaminatrici provvederanno alla validazione dei quesiti.
10. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
11. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova preselettiva, la Commissione procederà all’estrazione dei quiz da somministrare ai candidati. Ove la prova preselettiva dovesse articolarsi su più giornate, la Commissione procederà all’estrazione dei quiz all’inizio di ciascuna sessione d’esame.
12. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
13. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/ informatizzati di carattere anonimo.
14. All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell’ammissione alle prove scritte.
15. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è pubblicato sul portale
«inPA» e sul sito istituzionale, alla voce “Amministrazione trasparente – bandi di concorso”. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini dell’ammissione alle prove scritte.
16. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo di cui all’art. 12.

Art. 10
Prove scritte
1. La prima prova scritta consiste nella redazione di un elaborato con due risposte sui seguenti argomenti: a) diritto civile/diritto societario; b) diritto amministrativo/diritto dell’Unione europea.
2. La seconda prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato in materia di contabilità pubblica e nella risoluzione di un caso concreto attinente all’attività lavorativa e alle mansioni proprie del profilo di cui al presente bando, per i candidati che concorrono per il profilo professionale di funzionario.
3. La modalità di svolgimento e la durata complessiva delle prove scritte verranno stabilite dalla Commissione con determinazione da pubblicarsi, prima dell’espletamento delle prove, sul sito istituzionale, alla voce “Amministrazione trasparente – bandi di concorso” e sul portale «InPA». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

4. La Commissione esaminatrice, prima della suddetta prova, determina le modalità di ausilio e i relativi tempi aggiuntivi da garantirsi ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettere o), p) e q) del presente bando.
5. Per ciascuna prova scritta il punteggio minimo è fissato in 21/30. Resta salva la facoltà della Commissione di individuare l’ordine di correzione delle prove scritte e di prevedere, in sede di fissazione dei criteri di valutazione delle prove medesime, che la valutazione inferiore a 21/30 di una delle due prove precluda la valutazione dell’altra, per la quale non si darà, quindi, seguito alla correzione.
6. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di introdurre nell’aula di esame e di avvalersi di telefoni cellulari, calcolatrici, apparecchi informatici (ad esempio orologi smartwatch o tablet), strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. È fatto, altresì, assoluto divieto di introdurre ed usare nell’aula d’esame codici giuridici contenenti i testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. I candidati possono consultare soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati e autorizzati dalla Commissione esaminatrice. In caso di violazione, la Commissione delibera l’immediata esclusione dal concorso.
7. È ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato, in ciascuna prova scritta, un punteggio minimo di 21/30.
8. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul portale «inPA» e sul sito istituzionale dell’Amministrazione, alla voce “Amministrazione trasparente – bandi di concorso”. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini dell’ammissione alla prova orale.
9. Al candidato ammesso alla prova orale vengono comunicati tramite PEC il voto riportato nelle due prove scritte nonché la data e il luogo di svolgimento della prova orale, con preavviso di almeno venti giorni.

Art. 11
Prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio che verte, oltre che sulle materie oggetto delle due prove scritte, anche sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) scienza delle finanze e diritto finanziario;
c) politica economica ed economia pubblica;
d) normativa in materia trasparenza e prevenzione della corruzione;
e) elementi di diritto penale (reati contro la Pubblica amministrazione);
f) disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione;
g) legislazione sulla Corte dei conti;

h) lingua inglese e/o altra lingua comunitaria scelta dal candidato nella domanda di partecipazione;
i) elementi di informatica giuridica, utilizzo di Internet, posta elettronica, PEC e firma digitale: conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (quali Pacchetto Office, in particolare Word, Excel e PowerPoint).
2. La Commissione, prima dell’inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
3. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.
4. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. La Commissione esaminatrice può stabilire, con determinazione da pubblicarsi prima dell’inizio della prova orale sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Corte dei conti, alla voce “Amministrazione trasparente – bandi di concorso”, che la stessa sia svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
6. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono il voto di almeno 21/30.
7. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle prove concorsuali è determinato dalla media dei voti riportati in ciascuna delle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 12
Presentazione dei titoli di preferenza
1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito positivo la prova orale, i candidati che abbiano superato le prove d’esame devono presentare a mezzo PEC all’indirizzo: sg.servizio.accessi.mobilita.dotazioniorganiche@corteconticert.it, la documentazione in carta semplice attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 40/2017.
2. Parimenti sarà richiesto al candidato di segnalare la conoscenza della lingua ladina, considerato titolo di precedenza assoluta in relazione alle assunzioni presso gli uffici pubblici aventi sede nelle località ladine della Provincia di Trento ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 592/1993.

3. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e non comunicati nel suddetto termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo alla conclusione della prova orale, non saranno presi in considerazione ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori.
4. In presenza delle condizioni descritte all’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, l’Amministrazione applicherà il titolo di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, lett. o) in favore del genere meno rappresentato.

Art. 13
Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, le Commissioni esaminatrici formano la graduatoria di merito, sommando per ciascun candidato la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nel colloquio.
2. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalla legislazione vigente
indicate all’art. 12 del presente bando.
3. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego.
4. Di tale provvedimento è data notizia mediante pubblicazione contestuale sul Portale di «inPA» e sul sito dell’amministrazione interessata.
5. Dalla data della pubblicazione di cui al comma 4 decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto per eventuali errori od omissioni, nonché il termine per eventuali impugnative.

 

Art. 14
Assunzione dei vincitori
1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai fini dell’assunzione vengono acquisite d’ufficio, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonché i dati e i documenti richiesti dall’art. 4 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati a stipulare, in modalità digitale, il contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, ai sensi della normativa vigente (CAD). I vincitori che, sebbene regolarmente invitati, senza giustificato motivo non si presentino nel giorno fissato per la stipula del contratto, sono dichiarati decaduti dall’assunzione.

3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi, sulla base delle disposizioni contrattuali. Dalla data di immissione in servizio decorreranno gli effetti economici e giuridici connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro.
4. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate alle condizioni richieste dalla normativa vigente.
5. Ai vincitori di concorso immessi nei ruoli si applica, inderogabilmente, l’obbligo di permanenza nelle sedi di prima assegnazione di cui al presente bando per almeno cinque anni, così come previsto ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del D.lgs. 165/2001 s.m.i. In detto arco temporale, fatte salve eventuali sopravvenute motivate esigenze di servizio, non sarà consentito il trasferimento verso altre sedi dell’Istituto. Parimenti non saranno accoglibili istanze di comando/distacco ovvero di partecipazione a bandi di mobilità esterna verso altra amministrazione.

Art. 15
Trattamento economico
1. Ai vincitori di concorso è attribuito il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dal CCNL funzioni centrali 2019-2021.
2. Ai vincitori di concorso, se in possesso di comprovata certificazione della conoscenza della lingua tedesca in conformità alla legislazione regionale, sarà riconosciuta, nei limiti delle quote di contingente bilingue disponibili riconosciute alla Corte dei Conti – sede di Trento – con decreto del Commissario di Governo per la Provincia di Trento, l’indennità di bilinguismo prevista ai sensi dell’art. 56, co. 1, lett. b) del CCNL funzioni centrali 2019-2021.

Art. 16
Accesso agli atti del concorso
1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è esercitato nei confronti della Corte dei conti, quale Amministrazione curante la gestione procedimentale del concorso.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.

Art. 17
Trattamento dei dati personali
1. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è la Corte dei conti.
2. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso comporta autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel

rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
«Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito Regolamento).
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità, mediante l’utilizzo del Portale “inPA”, piattaforma questa di cui è Titolare il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’utilizzo del Portale “inPA” sono presenti sul sito web del Portale al link “Privacy Policy” presente in calce alla home page del sito istituzionale https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/.
5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione da detta procedura.
6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura
di selezione individuate dall’Amministrazione nell’ambito della procedura medesima.
7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali l’Amministrazione può venire a conoscenza di dati che il Regolamento generale sulla protezione dei dati definisce “categorie particolari di dati personali” (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l’altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità connesse alla procedura o previste dalla legge.
8. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda (artt. 15 e ss. del Regolamento).
9. Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
10. Il titolare del trattamento indica i contatti al quale l’interessato può rivolgersi per
esercitare i diritti sopra indicati:
– Corte dei conti, con sede in Roma (Italia), Viale Giuseppe Mazzini n. 105, 00195 (Tel.: (+39) 06.38761; PEC: ufficio.gabinetto@corteconticert.it ).
11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento.
12. In relazione all’espletamento della procedura concorsuale, il dato di contatto con il Responsabile della protezione dei dati è costituito dall’indirizzo di posta elettronica certificata: responsabile.protezione.dati@corteconticert.it.

13. Tale punto di contatto concerne le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l’andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.

Art. 18
Norme finali e di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti.
2. È fatta salva la possibilità di ricorrere a diverse modalità di svolgimento della prova preselettiva e delle prove d’esame, in coerenza con le disposizioni previste in seguito all’eventuale insorgenza di un’emergenza di sanità pubblica.
3. Il presente decreto è pubblicato sul portale inPA e sul sito istituzionale della Corte dei conti, Sezione Amministrazione trasparente.
4. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente.

 

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Massi
FRANCO MASSI CORTE DEI CONTI 03.05.2024 10:32:14 GMT+01:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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