(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Gli ultimi eventi che hanno visto persone anziane decedute a causa del ribaltamento del loro mezzo agricolo, richiamano a uno sforzo corale finalizzato ad evitare che in futuro si ripetano situazioni così tragiche, troppo ricorrenti anche negli ultimi anni e legate a prassi sbagliate e spesso contro la legge. In molti di questi casi, infatti, l’arco di proiezione era abbassato e quindi nulla si è interposto tra il terreno e la superficie superiore del trattore a salvaguardia del corpo umano. La maggior parte di questi archi sono abbassabili con una operazione semplicissima (si tolgono due spine di blocco), contemplabile tuttavia esclusivamente quando il mezzo deve passare in punti o frutteti dall’altezza estremamente ridotta, poiché il quadro normativo odierno ne contempla sempre la presenza e l’utilizzo (senza, il mezzo non è nemmeno cedibile tra privati).
In questa ottica, nel prossimo periodo saranno curati nello specifico settore controlli mirati a cura dei reparti dell’Arma di questa Provincia, con richiesta tuttavia di un concorso anche delle diverse Polizie Locali del territorio, e con il parallelo auspicio che gli stessi familiari degli agricoltori diretti più anziani possano preventivamente intercettare e risolvere prassi errate che troppo facilmente pongono a rischio la vita dei loro congiunti.
L’obbligo dell’adozione dei dispositivi di protezione per i conducenti di macchine agricole è disciplinato dall’art. 271 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in riferimento all’art. 106 dello stesso Codice. Salvo eventuali violazioni di norme previste da leggi diverse, chi circola su strada con una macchina agricola priva del suddetto dispositivo, o con tale dispositivo “abbassato”, incorre nella sanzione amministrativa prevista dall’art. 112 comma 4 del Codice della Strada, che, oltre alla pena pecuniaria, in alcuni casi prevede anche il ritiro della carta di circolazione. Tale obbligo è poi esteso anche a tutti gli altri contesti lavorativi diversi dalle strade pubbliche (quindi anche fondi privati) dallo stesso D.Lgs. n.81/2008 (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro: “le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare i rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro”).
A questo riguardo va chiarito che l’obbligo dell’adozione di appropriate misure di protezione (dispositivi di protezione in caso di capovolgimento e cinture di sicurezza) riguarda i fabbricanti nel momento in cui immettono sul mercato gli esemplari di nuova produzione, mentre l’obbligo di adeguare quelle già in servizio spetta agli utilizzatori/possessori.