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ZENI (PD) * AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE TRENTINO: « IL CONSIGLIO PROVINCIALE RISPETTA LE INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI? »

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17.15 - venerdì 6 marzo 2020

Recentemente la Corte dei Conti ha invitato le Amministrazioni pubbliche del Trentino ad avvalersi delle prestazioni professionali dell’Avvocatura dello Stato, prima di rivolgersi al libero Foro, nel caso di contenziosi in corso, sottolineando come il mancato interpello all’Avvocatura circa la disponibilità della stessa possa configurare l’ipotesi di danno erariale.

Alla luce di tutto ciò, il Consigliere provinciale del Partito Democratico del Trentino, Luca Zeni, ha depositato un’interrogazione per sapere se il Consiglio provinciale, in una causa di lavoro che lo vede implicato per il licenziamento di un dipendente, abbia rivolto ufficialmente un interpello all’Avvocatura dello Stato, prima di rivolgersi cioè al libero Foro per la propria difesa davanti al Giudice del Lavoro. Inoltre si chiede anche se, qualora il Consiglio provinciale venisse condannato in giudizio e posto che la decisione del licenziamento è stata di completa esclusiva del Presidente del Consiglio provinciale perché relativa ad un dipendente assunto da questi in un rapporto temporaneo di natura fiduciaria, le spese non dovessero essere sostenute direttamente dal Presidente del Consiglio provinciale trattandosi di una sua questione personale, anziché dal bilancio pubblico dell’istituzione.

 

 

Egr. Sig.
rag. WALTER KASWALDER
Presidente Consiglio provinciale
SEDE

Interrogazione n.
INASCOLTATI GLI INVITI DELLA CORTE DEI CONTI?

Come certamente noto, la Corte dei Conti ha, negli scorsi mesi, richiamato le Amministrazioni pubbliche del nostro territorio ad avvalersi, in prima istanza ed in casi di contenzioso, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, anziché affidare subito incarichi al libero Foro, paventando l’ipotesi di danno erariale, qualora le Amministrazioni pubbliche decidessero di non avvalersi della competenza e della professionalità dell’Avvocatura dello Stato.

Recentemente è stata approvata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale una deliberazione di affido di patrocinio legale al libero Foro, in una vertenza che vede contrapposto il Consiglio provinciale stesso, nella figura del suo Presidente, ad un privato cittadino, assunto dal Consiglio provinciale con il ruolo di segretario particolare del Presidente, per una causa di lavoro. In proposito, diventa importante sapere se, prima di approvare tal deliberazione di affido, si sia esperito ufficialmente il tentativo di affido del patrocino all’Avvocatura dello Stato di Trento e con quali esiti.

A ciò va poi aggiunto che la delibera è stata presa, da quanto risulta, in modo piuttosto originale, dato che a stento si è raggiunto il numero legale e che il Presidente ha partecipato alla votazione, pur essendo “parte in causa” determinando l’esito della votazione stessa.

Ciò posto poi che, come si deduce dalla lettura dell’art. 21 del Regolamento organico del Consiglio provinciale, i segretari particolari, al pari del capo di gabinetto, sono nominati dall’Ufficio di Presidenza, su designazione del Presidente stesso ed al comma 5 di tale articolo si precisa che: “(…) i segretari particolari rispondono dell’esercizio dei loro compiti direttamente al Presidente (…)” e da ciò si evince, come più volte affermato anche dalla giurisprudenza, il carattere di rapporto diretto e fiduciario corrente fra il segretario particolare ed il Presidente. Sulla base di tali considerazioni, pare di poter affermare che anche l’affido del patrocinio al libero Foro dovrebbe essere di natura diretta, personale e privata, perché così è la natura del rapporto di lavoro corrente fra le due figure e quindi l’istituzione consiliare in quanto tale risulterebbe, alla luce di quest’interpretazione, estranea alla sostanza del rapporto di lavoro in esame.

Va da sé pertanto che l’atto di conferimento dell’incarico al libero Foro approvato dall’Ufficio di Presidenza, soprattutto nella discutibile modalità sopra richiamata, potrebbe risultare illegittimo e si potrebbero quindi configurare gli estremi del reato di abuso di ufficio nel quale potrebbe essere incorso il Presidente del Consiglio provinciale nel contesto di tale vicenda.

Alla luce di tali considerazioni e confidando che la presente interrogazione ottenga una congrua risposta, anzichè essere ignorata come già accaduto in altre circostanze, si interroga il Presidente del Consiglio provinciale per sapere:

– se prima di redarre la delibera di affido del patrocinio legale della Presidenza del Consiglio provinciale al libero Foro sia stato esperito e con quali eventuali modalità ed esiti, il tentativo di affido dello stesso patrocinio all’Avvocatura dello Stato di Trento, seguendo le indicazioni della Corte dei Conti;

– se corrisponde al vero la notizia secondo cui l’adozione del provvedimento di affido del patrocinio legale al libero Foro è stata assunta con il voto determinante dello stesso Presidente del Consiglio provinciale che forse, essendo parte in causa, avrebbe invece dovuto astenersi;

– se non si ritenga tale comportamento decisamente ai limiti della correttezza istituzionale o se, invece non sia più opportuno revocare il provvedimento assunto e riportarlo all’esame dell’Ufficio di Presidenza per ottenere dal medesimo una votazione più rispettosa della correttezza istituzionale;

– quale sia la posizione della Presidenza del Consiglio provinciale in merito all’interpretazione della Procura della Corte dei Conti rispetto agli affidamenti legali delle pubbliche Amministrazioni: si condivide o si ritiene che la norma di attuazione che prevede la possibilità per le pubbliche Amministrazioni del territorio regionale di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato escluda l’obbligo? E nel caso in cui sia quest’ultima la posizione della Presidenza del Consiglio provinciale, quali azioni intende mettere in campo la stessa a tutela degli Enti pubblici trentini ed in particolar modo dei Comuni

– infine, nel caso in cui dalla suddetta causa di lavoro risultasse condannato il Consiglio provinciale nella figura del suo Presidente, per i danni che il Tribunale potrebbe quantificare in una somma di denaro da versare alla parte lesa, nonché le relative spese di giudizio, potrebbe provvedere personalmente il Presidente del Consiglio provinciale, anziché gravare sulle casse pubbliche una vicenda che ha tutti i profili della questione personale e non istituzionale;

A norma di Regolamento si richiede risposta scritta.

Distinti saluti.

– avv. Luca Zeni –

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