News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

CRTCU TRENTO * ASSEGNO CIRCOLARE CLONATO: « PAGA LA BANCA CHE LO HA INCASSATO CON LA PROCEDURA CHECK TRUNCATION »

Scritto da
13.28 - martedì 29 ottobre 2019

Buonissime notizie per un consumatore trentino che si è rivolto al CRTCU per un caso di truffa subita in una compravendita tra privati e che lo ha visto affidarsi alla banca per l’incasso dell’assegno falso.

Il consumatore mette in vendita un orologio del valore di 9.800,00 € su un sito di annunci, ricevendo successivamente l’interesse di un acquirente. Accordatisi sul prezzo, si recano entrambi in banca per l’incasso dell’assegno, cosa avvenuta regolarmente, senza che la banca evidenziasse anomalie.

Solo successivamente all’accredito della somma (il giorno dopo l’incasso) la banca comunica la natura fraudolenta del titolo, stornando la somma accreditata.
L’assegno è stato negoziato in procedura di check truncation (che è quella macchinetta, per capirci, in cui il bancario fa passare l’assegno per controllarlo e trasmetterne i contenuti).

Tale procedura consente alla banca negoziatrice di assegni circolari di chiederne il pagamento alla banca emittente, mediante l’invio di un messaggio elettronico concernente le informazioni necessarie per la sua estinzione, con la conseguenza che il titolo non viene trasmesso nella sua materialità alla stessa banca emittente.

Nel caso di assegno pacificamente clonato, l’Arbitro, nella sua pronuncia, richiama “il noto onere di professionalità e di diligenza, posto a carico della banca dalla giurisprudenza di legittimità e dall’orientamento dell’ABF, secondo cui compete all’intermediario l’obbligo di adottare ogni opportuna cautela volta ad evitare il rischio di clonazione dei titoli di pagamento dal medesimo emessi e la conseguente responsabilità patrimoniale in caso di loro clonazione”.

Inoltrata la richiesta di risarcimento alla banca e ricevutane risposta negativa, veniva proposto ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, che ora condanna la banca, a cui il consumatore si era affidato, al risarcimento dell’intera somma.

In conclusione “l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che ogni rischio (di frode o falsità) connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere – nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema – sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Trattasi, in effetti, di un rischio d’impresa che non può non essere sopportato dall’intermediario. Di conseguenza, in questi termini può individuarsi una responsabilità della banca negoziatrice, non potendosi ritenere che gravi sul richiedente il rischio di clonazione di titoli negoziati in Check Truncation”.

“La decisione è importante principalmente perché consolida il principio dell’affidamento del consumatore nei confronti dell’operatore professionale, contribuendo a dare garanzia e certezza ai rapporti giuridici nel mercato” commenta il dott. Carlo Biasior, direttore del CRTCU.
Consigli per i consumatori

Purtroppo stanno aumentando i casi di pagamento con assegni bancari o postali falsi. In tutti i casi di vendita di prodotti tra privati, fate verificare prima alla banca la validità dei titoli di pagamento chiedendo addirittura, possibilmente in forma scritta (via e-mail o a tramite fax), il c.d. “bene emissione”, prassi che, a seguito di verifica della banca, conferma la bontà o meno del titolo.

Il CRTCU è a disposizione per assistenza e consulenza in materia bancaria previo appuntamento allo 0461984751.

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

I commenti sono chiusi.