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LANCIO D'AGENZIA

CORTE CONTI – PROCURA REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE: QUADRO DELL’ATTIVITÀ E INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER IL 2018 (PDF RELAZIONE INTEGRALE)

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13.55 - venerdì 23 febbraio 2018

Quadro dell’attività della Procura regionale per il Trentino – Alto Adige, sede di Trento.

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1. INDIRIZZI PROGRAMMATICI DELL’ATTIVITA’ DELLA PROCURA PER IL 2018

Prima di dare conto dell’attività svolta da questa Procura nel passato anno 2017, desidero evidenziare quali siano gli indirizzi cui intendo uniformare l’Ufficio da me diretto, nonché quali siano, ad oggi, alcune rilevanti prossime attività di indagine.

L’Ufficio ha operato facendo uso di tutte le possibilità offerte dall’art. 56 del nuovo Codice di Giustizia contabile, secondo cui “Il pubblico ministero può, motivatamente, svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo e, in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall’articolo 61, comma 7, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e territorialità; può altresì, avvalersi di consulenti tecnici”.

Lo strumento dell’accertamento diretto presso l’Amministrazione (accesso personale del Pm con acquisizione dei documenti, escussione immediata dei soggetti a conoscenza dei fatti ed eventuale sequestro degli atti) si è rivelato proficuo e ad alta efficienza, consentendo la concentrazione dell’attività della Polizia Erariale, chiamata ad assistere il Procuratore Regionale.

In base al costante colloquio istituzionale con il Nucleo di Polizia Tributaria – Sezione Tutela Spesa Pubblica e Accertamento Danni Erariali (già pienamente officiata da questa Procura con riferimento alle deleghe istruttorie concernenti accertamenti ad alto carattere tecnico, caratterizzate dall’utilizzo delle professionalità in materia contabile) si sono affiancati altri reparti, individuati assieme al Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trento in base alla specifica valutazione dei carichi di lavoro.

Ampia collaborazione è stata offerta dall’Arma dei Carabinieri; in questo quadro, accanto alla preziosa attività del Comando provinciale di Trento (nonché della Legione), mi sono avvalso dello specializzato personale del Nas per le delicate indagini in campo sanitario.
La disponibilità della Polizia di Stato (in particolare del Capo della Squadra Mobile), pur se molto occasionale (non è adeguatamente implementato l’accordo intercorso fra il Procuratore Generale della Corte dei conti e il Capo della Polizia) ha costituito una novità (in linea con le previsioni del nuovo Codice di Giustizia contabile) nel contesto delle indagini delegate da questa Procura.

Grazie al costante colloquio istituzionale con la Provincia autonoma di Trento mi sono proficuamente avvalso della preziosa collaborazione di alcuni dirigenti (in particolare del responsabile del Servizio Autonomie Locali), individuati sulla base della specifica professionalità.

I risultati nel 2017, in termini di recupero finanziario (successivo a condanne, riti abbreviati ovvero monitori), risentono di una lunga fase di rallentamento nelle attività della Procura dal maggio all’ottobre 2016: al collega Paolo Evangelista, che ha egregiamente diretto l’Ufficio sino al maggio 2016, sono succeduto solo in data 10 novembre 2016.

L’avvio delle mie attività ha trovato significativo riscontro, in termini numerici, dati i tempi tecnici legati alle istruttorie (presa in carico dei fascicoli, avvio delle indagini e termini per le difese dei soggetti indagati) solo a partire dalla fine di febbraio 2017.
Da quel momento, peraltro, il forte impulso nelle attività di indagine si è tradotto in eloquenti risultati, essendo più che triplicato il numero delle citazioni (rispetto al 2016) e sestuplicato il numero dei cosiddetti “inviti a controdedurre” (costituenti gli atti prodromici alla formale incolpazione) (rispetto al 2015, gli atti di citazione sono aumentati del 62%).

Nel corso del 2018 questa Procura svolgerà approfondite verifiche in ordine alla legittima corresponsione di emolumenti accessori a fronte degli adempimenti inerenti agli obblighi di trasparenza, con specifico riferimento alla pubblicazione dei dati in possesso degli enti locali e della P.A. in generale; saranno altresì attentamente verificate, nel contesto riferito, le modalità di predisposizione dei Piani Anticorruzione.

La diffusione dei dati, da ricollegare alla prevenzione e al contrasto della corruzione e della cattiva gestione amministrativa, è garantita mediante un doppio binario normativo, l’uno attinente a sanzioni elevate dall’Anac, l’altro alla corresponsione di emolumenti accessori ai soggetti (in particolare ai Segretari degli enti locali) in primo luogo officiati della garanzia della trasparenza e delle pubblicità.

Il controllo di questa Procura sarà in particolare indirizzato a controllare che a fronte dell’erogazione di accessori retributivi vi sia stato l’effettivo adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità dei dati a disposizione delle Amministrazioni (in particolare locali); nel caso di non corrispondenza fra l’erogazione di detti benefici economici, la pubblicità dei dati e l’attuazione dei Piani Anticorruzione si concretizza, infatti, l’illegittima attribuzione di fondi pubblici e il pregiudizio alle pubbliche finanze.

Al danno erariale, in tale contesto, si accompagna la vanificazione del controllo diffuso da parte del cittadino sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La doverosa pubblicazione dei dati e dei programmi anticorruzione della P.A. assicura la partecipazione del cittadino alla gestione degli enti e, in particolare:

 

 

a) la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, le modalità di erogazione;
b) la prevenzione dei fenomeni corruttivi;
c) il controllo diffuso di ogni fase del ciclo di gestione della performance amministrativa.

I dati, le informazioni e i documenti presenti nelle pagine denominate “Amministrazione Trasparente” dei siti della P.A. devono essere pubblicati in conformità agli obblighi di trasparenza e diffusione delle informazioni, di cui all’art. 1, c. 35, della L. n. 190/2012 (nota come “legge anticorruzione”) ed essere aggregati secondo la disciplina del D. Lgs. n. 33/2013, All. 1 (cfr. sito internet Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC).

Per quanto concerne il contesto regionale del Trentino-Alto Adige, i Comuni sono tenuti ad adeguarsi agli obblighi della L.R. n. 10/2014, che ha specificato nel quadro locale la cogenza delle disposizioni dell’ordinamento statale.
Nel contesto normativo delineato, è stato autorevolmente denunciato un esteso fenomeno di mancata applicazione del principio di trasparenza (di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e della L.R. n. 10/2014) nell’azione amministrativa degli enti locali e pubblici di governo istituiti con la L.P. n. 3/2006, costituiti dai Comuni appartenenti al medesimo territorio per l’esercizio in forma associata obbligatoria e volontaria di funzioni amministrative trasferite dalla P.A.T. ai Comuni. Nel quadro del danno erariale conseguente a premi di risultato illegittimamente attribuiti, pur risultando la disapplicazione totale o parziale della normativa in materia di trasparenza, vengono in particolare denunciati la mancata pubblicazione (o la pubblicazione non conforme a Legge) di: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP) 2016-2018, Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e 2015-2017, Piano per la Trasparenza e l’Integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 (da integrare nel PTCP), Modulo di richiesta di accesso civico e di richiesta di intervento del potere sostitutivo, Obblighi relativi a Organi di indirizzo politico amministrativo, Consulenti e collaboratori, Beni immobili e gestione del patrimonio, Sezione personale (e relative sottosezioni Incarichi amministrativi di vertice, Dirigenti, Posizioni organizzative, Dotazione organica, Personale non a tempo indeterminato, Tassi di assenza, Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti), Sezione Enti controllati, Sezione Performance (e relative sottosezioni Piano della performance, Ammontare complessivo dei premi e Dati relativi ai premi), Sezione Pianificazione e governo del Territorio, Attestazioni O.I.V. o struttura analoga.

In sostanza, la retribuzione di risultato riconosciuta a Segretari comunali e Dirigenti deve essere ricollegata al raggiungimento degli obiettivi individuati nei Contratti collettivi provinciali di lavoro (CPPL) e all’integrale rispetto delle prescrizioni normative in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all’attività amministrativa, informazione all’utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro. A fronte di ciò, emerge che negli accordi di contrattazione decentrata sono state spessissimo attribuite risorse per il raggiungimento degli obiettivi (che non sono stati raggiunti e talvolta neppure individuati, sebbene se ne debba dare conto per Legge) nella misura del 100%, maggiorate fino al massimo previsto del 40%.
Si evidenziano, in particolare, assegnazioni del F.O.R.E.G. (Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale) in forma di premio collettivo, nonché retribuzioni di risultato a dirigenti e segretari generali senza tener conto della realizzazione dell’obbligatorio principio di trasparenza ex D. Lgs. n. 33/2013 (nella mancata previsione di alcuni parametri nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi dei Piani Esecutivi Generali).

L’illegittima erogazione di premi (in forma totale o parziale) collettivi o individuali va altresì ricollegata a:

  1. a)  mancate forme di verifica del grado di soddisfazione dell’utenza e del miglioramento della qualità dei servizi;
  2. b)  mancati espressi pareri o giudizi di coerenza, attendibilità e congruità fra gli obblighi normativi e gli obiettivi generali o specifici dei P.E.G. (con inevitabile ricaduta sui provvedimenti per l’assegnazione dei premi di risultato a dirigenti o segretari generali).

Per la mancata applicazione dei princìpi normativi in materia di trasparenza questa Procura intende verificare (con riferimento a minori introiti per mancate sanzioni o a illegittime attribuzioni economiche) l’applicazione dei regimi sanzionatori previsti dall’art. 36 del T.U. sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, dagli artt. 15, 22, 46 e 47 del D. Lgs. n. 33/2013, dal D. Lgs. n. 97/2016.

In conclusione, verranno verificate le responsabilità (per i rispettivi àmbiti di competenza) degli organi politici (in relazione alla mancata individuazione dei princìpi di trasparenza nella formulazione degli obiettivi programmatici, con particolare riferimento ai P.E.G.) e dei dirigenti (funzionari), anche con riferimento alla omessa pubblicazione dei dati essenziali relativi al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla P.A.; saranno altresì valutate le eventuali ipotesi di danno erariale derivante dalla mancata applicazione di sanzioni (minor introito erariale) a carico dei responsabili per mancata o incompleta pubblicazione degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazione in società di diritto privato.

L’esigenza di protezione delle risorse finanziarie dei cittadini -specie in un contesto di pesanti tagli lineari alle disponibilità degli enti locali- impone un’attenta valutazione degli incarichi conferiti da parte di questi ultimi ai professionisti legali.
Al proposito vale la pena sottolineare l’assoluta particolarità del quadro ordinamentale provinciale trentino, caratterizzato dalla fusione dei princìpi generali vigenti in materia e dalle norme specificamente applicabili nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (D. Lgs. 14 aprile 2004, n. 116, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, in materia di funzioni dell’Avvocatura dello Stato).
Come noto, l’ordinamento prevede, in via generale, che il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato sia di natura “obbligatoria” ovvero “autorizzata”.

Il patrocinio obbligatorio si applica, di regola, alle Amministrazioni dello Stato, tenendo presente lo specifico elenco che le enumera e le qualifica; il patrocinio autorizzato, disciplinato dall’art. 43 del R.D. n. 1611/1933 (come modificato dall’art. 11 della L. n. 103/1979), prevede la facoltà di avvalersi del qualificato (e gratuito) apporto dell’Avvocatura erariale.

Vale la pena di sottolineare che, in via generale, gli enti locali non possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Differente il caso degli enti locali ricompresi nella Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol, per i quali viene a configurarsi un tertium genus di patrocinio esercitabile da parte dell’Avvocato Erariale, ammesso e da qualificare come patrocinio “facoltativo”.

Ritiene questa Procura che, in base a riconosciute esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, la possibilità di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato -la cui professionalità è molto qualificata e perlomeno equivalente a quella reperibile presso il libero Foro- dovrebbe trovare generale attuazione. In sostanza, l’analisi della Procura Erariale di Trento da me diretta ha posto in evidenza:

  1. 1)  l’elevato peso delle parcelle pagate dagli enti locali agli avvocati del libero Foro, nella palese carenza (o insufficienza) di motivazioni adeguate a giustificare il mancato utilizzo dell’Avvocatura dello Stato;
  2. 2)  la maggiore incidenza di conclusioni positive di cause per gli enti locali in presenza di (proprie) difese apprestate dall’Avvocatura Distrettuale (anziché dal libero Foro).

Nel quadro descritto, la discrezionalità dell’Amministrazione nel conferire mandati ad avvocati del libero Foro è destinata al frequente sconfinamento nell’irrazionalità e nello spreco delle risorse pubbliche.
Per altro verso, parimenti mal avvisati si rivelano gli incarichi per la redazione di pareri ai medesimi professionisti legali esterni, atteso che presso l’Amministrazione provinciale esiste il Servizio Autonomie Locali, ottimamente diretto dal dott. Giovanni Gardelli (al quale, avendo fattivamente collaborato con questa Procura, vanno i miei personali ringraziamenti), avente come specifica mission la consulenza legale in favore degli enti locali. Insoddisfacenti i risultati delle indagini delegate al Dipartimento Provinciale per la Salute e la Solidarietà Sociale della P.A.T. (in affiancamento al N.A.S. dei Carabinieri, al cui Comandante, Ten. Col. Perasso, vanno doverosi ringraziamenti).

Lo specifico interesse che questa Procura intrattiene per il rigoroso rispetto del principio di trasparenza e pubblicità si aggiunge alla rinnovata vigilanza spiegata affinché l’attività contrattuale pubblica sia svolta nel più rigoroso rispetto del principio di concorrenza, posto a base dell’uguaglianza degli operatori economici nel quadro della sana attività di gestione. Continuano purtroppo a registrarsi casi in cui vari soggetti (Amministratori locali, ma anche soggetti in rapporto di convenzione con la P.A.T., in particolare nel settore della pubblica istruzione), in dispregio al pubblico decoro prima ancora che a elementari princìpi ordinamentali legati all’incompatibilità, hanno proceduto a diretti affidamenti contrattuali a sé stessi o a loro congiunti.

In questo quadro, risulterebbe quanto mai opportuno (alla luce degli abusi in merito ai quali si sta indagando) che la P.A.T. definisse in maniera più chiara la materia delle convenzioni con gli Istituti di istruzione trentini.
Questa Procura intende proseguire nella verifica degli affidamenti contrattuali diretti, in linea con la specifica esigenza di rispettare l’oculatezza della spesa e di sanzionare odiosi favoritismi, non di rado a vantaggio di parenti, amici e sodali dei vertici della medesima Amministrazione interessata. La tutela delle regole di evidenza pubblica non solo implica la protezione delle risorse del Pubblico Erario, ma la difesa di tutti i cittadini (in particolare, in questo contesto, di Aziende che vengono illegittimamente estromesse dal confronto concorrenziale per effetto di condotte colpevoli di funzionari e Amministratori). A ben vedere, la difesa dei principi della concorrenza in materia di contrattualistica pubblica corrisponde (oltre che a fondamentali canoni) a precisi termini etici: tutti devono essere posti in grado di lavorare e produrre, non soltanto coloro che possono godere di illegittimi favoritismi.

La medesima Amministrazione provinciale (Servizio Autonomie Locali) ha correttamente evidenziato (nel quadro di un articolato accertamento nei confronti di un ente locale) che l’affidamento diretto di un servizio o di una fornitura presuppone un confronto (informale) tra più offerte (almeno tre), che devono essere debitamente documentate.

Sono state avviati numerosi procedimenti a carico di Amministratori in relazione a incarichi a consulenti esterni (collaborazioni esterne a necessario alto contenuto di professionalità), in particolare a geometri, periti, architetti, avvocati; sulla base della documentazione e degli apporti di soggetti qualificati è stata volta per volta verificata l’autosufficienza organizzativa degli Enti conferenti gli incarichi, spesso vòlti a camuffare l’affidamento di funzioni amministrative del tutto ordinarie. In alcuni casi la Procura ha riscontrato un preciso disegno, da parte di alcuni Amministratori locali, di depotenziare volutamente gli Uffici comunali, privandoli della necessaria strumentazione tecnica e dei necessari aggiornamenti (qualificazioni necessarie in armonia agli standards normativi, con particolare riferimento ai requisiti per il coordinamento della sicurezza); in tale quadro, è stata intenzionalmente trascurata ogni doverosa attività di programmazione, con lo specifico fine di giustificare, con (la provocata) urgenza, il conferimento di incarichi all’esterno.

 

 

E’ quindi quanto mai opportuno che le Amministrazioni, in un contesto di sana attività gestionale, provvedano agli adeguamenti in materia di strumenti tecnici e di certificazione dei propri dipendenti (con specifico riferimento ai dipendenti degli Uffici Tecnici comunali), nonché a disciplinare, in tale ottica, all’interno del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i presupposti e le modalità di accesso alle riferite collaborazioni esterne.

Particolare attenzione sarà altresì riservata alla verifica dei presupposti degli affidamenti degli incarichi di consulenza conferiti da parte dell’Amministrazione.

Specifico impegno sarà dedicato, nell’anno in corso, alla verifica della regolarità e della congruità economica dell’aggiudicazione di lavori pubblici.
Sono in corso, in questo contesto, articolate istruttorie in ordine a ipotesi di danno erariale anche di grande rilevanza, essendosi verificati affidamenti di lavori in manifesta violazione di legge per:

-artificioso frazionamento di grandi appalti con la specifica finalità di eludere le regole di evidenza pubblica;
-annullamenti di pubblici lavori per carenze negli elaborati progettuali o per nuova valutazione di pretesi interessi pubblici in disallineamento con elementari princìpi di economicità e di efficacia della spesa;

-omesso confronto concorrenziale di più operatori economici;
-omessa applicazione dell’obbligatorio “principio di rotazione” fra gli idonei operatori economici di categoria.

Questa Procura intende continuare, nel 2018, con l’imprescindibile ausilio della Guardia di Finanza (cui vanno i miei sentiti ringraziamenti per l’importantissima attività svolta a fianco di questo Ufficio) nella verifica della correttezza delle attribuzioni dei contributi provinciali, regionali e comunitari.

Si affacciano al momento, nel quadro delle indagini in corso nel 2018, le ipotesi di danno erariale con riferimento a:
mancata realizzazione di un termovalorizzatore, con ingenti spese e mancati introiti, non essendo stato compiutamente avviato il servizio;

illegittima determinazione del canone di concessione, anche per effetto di proroghe irregolari in violazione dei principi di concorrenza, per alcune cave di porfido;
illegittime attribuzioni economiche della Provincia, a titolo di rimborso, per eventi;
irregolari classamenti catastali di centrali idroelettriche, con conseguenti minori introiti tributari in favore degli enti locali interessati;

rimborsi indebiti a carico dell’Azienda sanitaria;
rifacimento di pavimentazioni di strutture ospedaliere a causa di lavori malamente eseguiti;

esposizione debitoria con sofferenza di bilancio da parte di Fondazione finanziata con risorse pubbliche;
mala gestio, con conseguente danno per l’erario, da parte di un’associazione tra soggetti pubblici e soggetti operanti con risorse pubbliche;indebiti rimborsi per cure odontoiatriche a carico dell’Azienda Sanitaria;
indebite contribuzioni pubbliche con riferimento alla realizzazione di un ponte agricolo; risarcimento danni a impresa in relazione a opera pubblica (piscina) mai realizzata; illegittima assunzione di personale nello staff di un Sindaco;
frazionamento artificioso e illegittimo affidamento diretto di lavori da parte dell’Università degli Studi di Trento.Passo quindi all’esposizione dell’attività di questa Procura nel 2018.

 

 

 

2. L’ATTIVITA’ DELLA PROCURA NEL 2018

2.1 I DATI

Occorre anzitutto dare conto dei più significativi dati gestionali (si vedano, per gli approfondimenti, le tabelle e i grafici allegati alla presente relazione).
Il numero complessivo delle istruttorie aperte alla data del 31 dicembre 2017 ammonta a 785, con un aumento rispetto a quelle pendenti alla fine dell’anno 2016 (623), a seguito di più numerose segnalazioni di danno erariale da parte dei cittadini e della stampa. Il continuo afflusso, anche nel 2017, delle denunce di danno erariale pervenute, anche in forma anonima, non da organi istituzionali (complessivamente, 82), costituisce indice di indubbia fiducia nell’azione della magistratura contabile da parte dei privati cittadini (18,89% del totale degli esposti).

Preme sottolineare che questa Procura ha preso in considerazione (avviando le opportune indagini) solo le segnalazioni (in numero ben maggiore rispetto alle vertenze aperte), che abbiamo presentato ipotesi di danno erariale specifico e concreto.
Nel quadro delle indagini svolte, sono state emessi:

n. 473 decreti istruttori;
n. 18 deleghe istruttorie alla Guardia di Finanza;
n. 12 deleghe istruttorie all’Arma dei Carabinieri;
n. 3 deleghe istruttorie alla Polizia di Stato.
Si conferma ancora positivo nel 2017 il dato concernente gli importi effettivamente recuperati ed incamerati nel bilancio di Enti trentini – e quindi nel pieno rispetto della loro autonomia finanziaria – pari a € 1.150.088,00 sia in esecuzione di sentenze di condanna definitive (€

8

1.009.174,00), sia a seguito di pagamenti spontanei (€ 140.914,00), vòlti ad evitare l’azione di recupero erariale. Va ancora una volta ricordato che il dato risente a caduta, fortemente, del rallentamento delle attività dell’Ufficio dal maggio al 9 novembre 2016 (il mio insediamento risale al 10 novembre 2016).

 

 

2.2 LE SEGNALAZIONI DELLA SEZIONE DEL CONTROLLO

La Sezione del controllo di Trento ha svolto quattro segnalazioni, inerenti alla problematica dei debiti fuori bilancio e all’indebitamento dell’Azienda sanitaria di Trento per effetto della mancata realizzazione del nuovo ospedale di Trento.
La medesima Sezione di controllo, con riferimento al rispetto del patto di stabilità e a fattispecie sanzionabili ai sensi del D. Lgs. 149/2011 ha svolto segnalazioni cui ha fatto seguito l’apertura delle seguenti vertenze: 2017/273 elusione del patto di stabilità 2016, servizio di anticipazione del credito a favore di fornitori della P.A.T.; 2017/00274, elusione patto stabilità 2015, a seguito giudizio di parifica della PAT.

Non risultano segnalazioni per sanzioni ai sensi del D. Lgs. 149/2011.

 

 

2.3 LE PRINCIPALI IPOTESI DI DANNO ERARIALE DEDOTTE IN GIUDIZIO

Si illustrano, seppur in modo sintetico, le fattispecie di responsabilità per le quali, nel corso dell’anno 2017, è stata esercitata l’azione risarcitoria. In alcuni casi si tratta di ipotesi accusatorie della Procura regionale, che dovranno poi essere vagliate dal Collegio giudicante, mentre in due casi la competente Sezione Giurisdizionale si è già pronunciata nel merito della domanda risarcitoria formulata dall’Organo requirente.

1) nel quadro dell’affidamento di incarichi esterni in presenza di risorse interne l’attività di questa Procura è stata particolarmente intensa (complessive 11 citazioni), data la tendenza (in particolare degli enti locali) di officiare professionisti esterni (in particolare geometri, periti e architetti, ma anche avvocati) per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell’Amministrazione (da segnalare in particolare 2 citazioni con riferimento all’Associazione “Trento RISE”, in presenza di contemporanei procedimenti penali: – G4184 e G4176);

2) nel quadro della violazione delle regole di evidenza nella contrattualità pubblica e inerenti al principio di concorrenza (3 citazioni, G4179 danno alla concorrenza, proroga affidamento senza gara R.S.A., G4168 e G4212 danno da concorrenza per mancato ricorso al mercato elettronico da parte di ente locale);

 

3) nel contesto delle spese derivanti da soccombenza in lite giudiziaria (4 citazioni), a sua volta da ricollegare a istruttorie amministrative difettose e manifestamente manchevoli: (G4162 soccombenza in giudizio per annullamento di concessioni edilizie, debito fuori bilancio; G4156 debito fuori bilancio per soccombenza in giudizio amministrativo per illegittimità di un’ordinanza di demolizione; G4173 per macroscopiche negligenze nella realizzazione di opere di urbanizzazione; G4197 per annullamento di un’ordinanza di sgombero di materiali da parte del TRGA di Trento con condanna del Comune alle spese di lite e al risarcimento del danno subìto dal ricorrente);

4) per illecito ottenimento di provvidenze pubbliche (3 citazioni), sia nel quadro della cooperazione internazionale che per eventi sovvenzionati dalla P.A.T. (G4164 contributi pubblici della PAT ad associazione privata con finalità di tipo umanitario in Guatemala per progetti mai realizzati; G4187 illecita percezione dolosa di contributi provinciali per la ristrutturazione di proprietà immobiliare privata; G4205 contributi pubblici indebitamente percepiti da un Consorzio per l’organizzazione di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione di luoghi storici del commercio);

5) per debiti fuori bilancio (1 citazione), in relazione a procedimenti di spesa manifestamente irregolari, tali da imporre delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (G4157 per indebito riconoscimento utile d’impresa per affidamento lavori);
6) per pregiudizio dell’immagine della P.A. (2 citazioni) (G4181 condanna per assenteismo di agente forestale; G4159 abuso di ufficio da parte di un dirigente comunale per aver favorito soggetto privato richiedente permesso di costruzione);

7) per illecita appropriazione di fondi pubblici da parte di agenti contabili (3 citazioni) (G4167 pubblico dipendente conseguente a peculato; G4190 peculato in società partecipata da un Comune; G4161 peculato del legale rappresentante di una concessionaria riscossione tributi); 8) per illegittima attribuzione di emolumenti e rimborsi (2 citazioni) nei confronti di a) falso medico in convenzione (guardia medica); b) presidente di ente, per false dichiarazioni su spese non effettuate (G4153 falso medico e illecito esercizio della professione, con sequestro conservativo; G4174 reato commesso dal responsabile di un’associazione di assistenza privata, che utilizza contributi della P.A.T., dichiarando di aver effettuato trasferte, in realtà mai avvenute);

9) per mancato introito tributario (3 citazioni), da porre in relazione a) inadempimenti del responsabile del Servizio Catasto della P.A.T.; b) annullamento di sanzione IVA (G4201 minori introiti comunali per macroscopiche omissioni del Servizio Catasto provinciale, in relazione a grande impianto idroelettrico; G4155 direttore ufficio entrate per mancata accertamento imposta di registro e catastale -agevolazioni prima casa non spettanti-; G4207 ingiustificata e illecita riduzione del canone di affitto di un ristorante di proprietà comunale);

10

10) per pregiudizio da “tangente” (G4170 riassunzione in giudizio; procedimento trasferito da Venezia nel quadro della citazione inerente al MOSE);
11) per colpevole svolgimento dei propri compiti di direttore dei lavori e di progettista di opera pubblica (1 citazione) (G4180);

12) per omessa custodia di una struttura sanitaria dismessa, oggetto di furti e atti vandalici (G4209);
13) per sinistri automobilistici (4 citazioni) G4166, G4152, G4151, G4136;
14) per acquisto di macchinari destinati al concessionario di un’attività di ristorazione con costi illecitamente posti a carico del Comune proprietario dei locali ove viene svolta detta attività (G4208);

15) per illecito utilizzo dei permessi per l’assistenza ai disabili e della aspettativa ai sensi del d. lgs. 151/2001 (G4158);
16) per mancata astensione di un Consigliere comunale in sede di approvazione di una variante al PRG, con inutili costi del Comune per la corresponsione dei gettoni di presenza (G4160).

 

2.4 GIUDIZI DI CONTO E PER RESA DI CONTO

Questa Procura, in linea con gli orientamenti vòlti a “riscoprire” le funzioni originarie dell’Istituto, ha continuato a svolgere i propri compiti in materia di giudizio di conto e di resa di conto.

In particolare, i giudizi per resa di conto sono azionati dalla Procura nei confronti degli agenti contabili che non abbiano adempiuto ai propri obblighi di rendere il conto (i giudizi di conto, per altro verso, si incardinano presso la Sezione giurisdizionale a seguito della presentazione di tale documento contabile).

Nel 2017 sono stati discussi n. 17 giudizi di conto e n. 1 giudizi per resa di conto.

In esito ai giudizi di conto (che vedono la necessaria partecipazione della Procura in sede di presentazione delle conclusioni) sono state emesse sentenze di condanna nei confronti di n. 6 agenti contabili, per un importo totale di € 16.691,55.

 

2. LA PREVENZIONE DEL DANNO ERARIALE, LA C.D. “RIPARAZIONE SPONTANEA” E IL RITO ABBREVIATO

Vorrei sottolineare che l’efficacia dell’azione degli organi inquirenti non può essere valutata solo tenendo conto dei dati numerici attinenti alle citazioni emesse e agli importi delle condanne ad esse conseguenti.

Specie in un contesto di una Amministrazione fondamentalmente sana quale è quella trentina, l’impatto dell’attività inquirente va commisurato in termini di prevenzione del danno erariale e di correzione spontanea di un’azione amministrativa già avviata, prima ancora che il danno erariale si conclami irrimediabilmente.

Voglio ricordare, nella parte relativa ai risultati “preventivi” dell’azione di questo Ufficio, che cresce e si conferma il fenomeno della c.d. “riparazione spontanea”, consistente nei pagamenti effettuati volontariamente da soggetti indagati (o incolpati) a seguito dell’avvio di istruttoria, di notifica di “invito a dedurre” o dell’atto di citazione.

Il quadro di riferimento va ricollegato all’insorgenza di meccanismi di riparazione operosa (dei soggetti responsabili di danno erariale) e di virtuosi meccanismi di autocorrezione della P.A.; in un caso, addirittura in fase di preliminare contestazione di danno erariale, un Amministratore locale (cui va riconosciuta fra l’altro una significativa onestà intellettuale) ha voluto provvedere spontaneamente a un versamento monetario in una fase in cui la Procura stava ancora delineando i contorni di un possibile pregiudizio economico, peraltro di modeste dimensioni.

Le Amministrazioni (in particolare gli enti locali) avvieranno opportuni meccanismi di autocorrezione con riferimento all’affidamento di incarichi all’esterno (impegnando le risorse interne) e di appalti (applicando il doveroso confronto concorrenziale); si segnala il miglioramento della situazione relativa al rispetto della normativa sulla trasparenza e anti- corruzione da parte degli enti locali, tramite fattiva collaborazione con il Servizio autonomie locali della P.A.T.

Si sono altresì registrati 1 caso di procedimento monitorio e 4 casi di procedimento abbreviato. Ribadisco che l’ottica di riferimento di questa Procura non si limita alla monetizzazione in chiave risarcitoria, ma si estende all’innesto di virtuosi meccanismi di autocorrezione (possibili nel contesto trentino, ispirato a generali principi di sana gestione amministrativa).

I versamenti spontanei, nel contribuire alla utile deflazione della giurisdizione di responsabilità, consentono di intravedere indici di forte credibilità dell’azione di questa Procura, in aggancio a caratteristiche di integrità e decoro dei pubblici dipendenti trentini e degli Amministratori.
In linea con le riferite tendenze deve essere segnalato un forte aumento delle richieste (dei convenuti) di rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 del c.g.c. (con chiusura del procedimento giudiziario a fronte del versamento immediato di una somma ridotta da parte del responsabile del danno erariale).

Nel complesso, le somme recuperate nel 2017 prima della discussione nel merito dei giudizi (quindi, sia dopo l’emissione dell’invito a dedurre che dopo l’emissione dell’atto di citazione, ma prima dell’udienza di discussione nel merito) ammontano a € 140.914,00.

 

 

3. LE PRINCIPALI PRONUNCE DELLA SEZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA NEL 2017

Vorrei dare conto di alcune pronunce della Sezione giurisdizionale di Trento nel corso del 2017, costituenti “chiusura del cerchio” dell’attività giudiziaria della Corte dei conti nel suo complesso; in questo quadro non viene svolta una completa ricognizione delle sentenze (oggetto della relazione del sig. Presidente), ma si ha il solo scopo di offrire alcuni spunti di riflessione sulle principali casistiche affrontate.

1/2017 – Danno all’immagine causato da un Dirigente della Polizia di Stato condannato per il reato di abuso di ufficio (€ 2.500,00);

4/2017 – Indebita percezione di emolumenti stipendiali da parte di un militare dell’Esercito italiano condannato per simulazione di infermità e truffa (€ 25.088,20 ed € 500,00 per danno all’immagine);

6/2017 – Illecito svolgimento di attività lavorativa extraistituzionale non preventivamente autorizzata dall’ente pubblico datore di lavoro (€ 25.000,00);

10/2017 – Progettazione e direzione lavori non eseguiti a regola d’arte con conseguente collassamento della struttura portante dell’edificio in legno di proprietà di un’Associazione Usi Civici (€ 200.974,00);

Sentenza n. 17/2017 – Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale e Dirigente provinciale – Lavori dichiarati arbitrariamente di somma urgenza con omesso confronto concorrenziale per l’affidamento degli interventi di messa in sicurezza (€ 9.400,00 ed € 3.000,00);

Sentenza n. 18/2017 – Azienda privata – Falsa rendicontazione di eventi formativi al fine di ottenere indebitamente contributi provinciali (€ 4.715,13);

Sentenza n. 19/2017 – Azienda privata – Indebiti contributi pubblici FSE percepiti per la formazione del personale (dichiarata la cessata materia del contendere per avvenuto pagamento della somma richiesta in atto di citazione dalla Procura (€ 97.086,11);

Sentenza n. 24/2017 – Azienda privata – Indebita percezione di contributi pubblici FSE finalizzati alla formazione del personale (€ 115.388,00);

Sentenza n. 49/2017 – Sindaco – Illegittima ordinanza di demolizione (€ 1.200,00);

 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE E RINGRAZIAMENTI

A conclusione della relazione, auspico che al consolidamento del quadro autonomistico trentino si accompagni la valorizzazione delle funzioni della Corte dei conti, chiamata a garantire, nell’interesse dei cittadini e dell’Amministrazione, l’equilibrio economico- finanziario e la corretta gestione delle pubbliche risorse.

Non posso che constatare l’efficacia e la puntualità dell’azione svolta dal personale dell’Ufficio (nonostante sia conclamata la manifesta carenza di uomini e mezzi), che si è valorosamente prodigato manifestando la propria disponibilità anche in modalità e orari oggettivamente disagiati; in questo contesto mi preme sottolineare il marcato incremento di produttività che la Procura ha registrato nel 2017 (il collega Vice Procuratore Generale Giuseppe Teti è stato fra l’altro assegnato all’Ufficio solo a marzo).

Sarebbe auspicabile, per il doveroso scandagliamento delle nuove aree di attività, che alle più numerose indagini intraprese da questa Procura corrisponda un adeguato aumento del personale amministrativo presso l’Ufficio.
I dati allegati alla relazione evidenziano un aumento di rilievo di tutte le attività della Procura: + 350% delle citazioni (42 -cui si devono aggiungere un ricorso per sequestro conservativo e un atto di riassunzione in giudizio con riferimento a fascicolo di provenienza della Regione Veneto-, rispetto a 12 del 2016, di cui 35 del Procuratore regionale), + 670% degli inviti a controdedurre (67 rispetto a 10 del 2016, di cui 54 del Procuratore regionale), + 361% decreti istruttori (473 rispetto a 131 del 2016, di cui 356 del Procuratore regionale), + 65% degli atti di apertura vertenze (434 rispetto a 284 del 2016).

Deve essere notato, in questo contesto, che il rilevante volume delle nuove vertenze è da ricollegare sia all’ottima informazione svolta dagli organi di stampa trentini, che al più forte senso civico dei cittadini e dei medesimi Amministratori locali, che si rivolgono più significativamente a questa Procura, in funzione di argine alla dispersione del denaro pubblico.

Il grande incremento dell’apertura delle vertenze a seguito di notizie giornalistiche +1.166% (140, a fronte delle 12 del 2016) è da correlare alla puntualità e alla qualità dell’informazione espressa dalla Stampa trentina (da me personalmente consultata quotidianamente).
Non posso che ringraziare sentitamente il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento Giovanni Ilarda, decisivo nel promuovere la conclusione di un innovativo Protocollo organizzativo di cooperazione (in data 4 maggio 2017) fra Uffici del Pubblico Ministero, in particolare fra la Procura Generale presso la Corte di Appello di Trento, le Procure della Repubblica di Trento e di Rovereto e la Procura presso la Sezione giurisdizionale di Trento della Corte dei conti.

Alla conclusione del Protocollo è conseguito un significativo incremento dell’interscambio dei dati fra questa Procura, la Procura Generale e le Procure della Repubblica, sicché non di rado per le fattispecie di mutuo interesse- le attività di indagine si sono assai utilmente concentrate, in armonia con il principio dell’unicità dell’Ufficio del Pubblico Ministero.
La proficuità dell’azione di questa Procura nel 2017 va ricollegata, per altro verso, all’indispensabile ausilio offerto sia dalla Guardia di Finanza (si pensi alle numerose deleghe di indagine fruttuosamente svolte, caratterizzate dall’utilizzo delle specifiche professionalità contabili) che dall’Arma dei Carabinieri: un sentito grazie sia dunque rivolto al Gen. Maccani, al Gen. Ravaioli, al Col. Ribaudo, al Col. Nieddu e al Ten. Col. Lampone della Guardia di Finanza, nonché al Gen. Mennitti, al Col. Volpi e al Ten. Col. Cuccurullo e al Ten. Col. Perasso dell’Arma dei Carabinieri; un riconoscimento anche al dott. Ascione, Capo della Squadra Mobile di Trento, nel quadro di una collaborazione al momento solo abbozzata.

Il dialogo istituzionale, in particolare con l’Avv. Pedrazzoli per la P.A.T. (cui vanno i miei sentiti ringraziamenti), ha consentito evidenti risultati utili, in termini di attività acquisitiva ex art. 56 del C.G.C. (deleghe istruttorie a dirigenti provinciali) e di costante controllo di legalità. Rivolgo un saluto ai rappresentanti del Consiglio di presidenza e dell’Associazione magistrati, nonché agli Avvocati trentini che, quali operatori sul campo, attuano costantemente i propri compiti in costante e leale confronto con questa Procura.

Ringrazio, infine, tutti i presenti per la cortese attenzione. Le chiedo, Sig. Presidente, di dichiarare aperto, in nome del Popolo Italiano, l’anno giudiziario 2018 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Trentino Alto Adige, sede di Trento.

 

Trento, 23 febbraio 2018

 

Marcovalerio Pozzato

 

 

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