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ADOC – TRENTINO * CANONE RAI – ESENZIONE OVER 75: « LE INDICAZIONI PER BENEFICIARNE, MODULO E ISTRUZIONI PER IL 2021 »

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16.29 - mercoledì 31 marzo 2021

Le indicazioni di Adoc per beneficiare dell’ “esenzione canone RAI over 75”: modulo e istruzioni per il 2021.

Con il provvedimento del 28 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i documenti con le novità apportate dalla scorsa Legge di Bilancio, che ha fissato in maniera stabile il limite di reddito a 8.000 euro. L’invio del modulo per richiedere l’esonero deve effettuato tramite raccomandata, PEC o presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

La scorsa legge di Bilancio ha introdotto una importante novità: a partire dal 2020 è stato fissato in maniera stabile il limite di reddito entro il quale, per gli ultrasettantacinquenni, è possibile non pagare il canone Rai: 8.000 euro. Lo stesso limite, già previsto per il 2018 e il 2019, varrà, quindi, anche per il 2021.

Gli ultrasettantacinquenni che hanno maturato i requisiti, per richiedere l’esenzione o il rimborso, devono presentare domanda sull’apposito modulo, messo a punto dall’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile.

Hanno diritto a beneficiare dell’esenzione del canone RAI i cittadini che hanno compiuto 75 anni, hanno un reddito annuo, proprio e del coniuge, che non supera gli 8.000 euro e non convivono con titolari di un reddito proprio, ad eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti.

Per ottenere l’esenzione dal pagamento del canone TV, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva con cui si attesta il possesso dei requisiti.

L’esenzione canone RAI per over 75, quindi, viene riconosciuta su richiesta del cittadino. Basta presentare la dichiarazione sostitutiva una sola volta e non ogni anno. Rimane l’obbligatorietà di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale perdita dei requisiti legati al reddito.

È importante sottolineare alcuni chiarimenti legati ai requisiti:

si può beneficiare dell’agevolazione per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso;
se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

I documenti da utilizzare e le relative istruzioni, aggiornati con le ultime novità sulla normativa, sono stati diffusi dall’Agenzia delle Entrate e sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it .

Ci sono tre possibilità per l’invio: tramite posta, in plico raccomandato, senza busta; tramite PEC; oppure presentando il modulo presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle Entrate, nella pagina dedicata all’esonero del canone RAI per over 75, specifica anche cosa accade dopo aver inviato la richiesta.

“Considerati i tempi tecnici necessari per l’acquisizione e la lavorazione delle dichiarazioni sostitutive, per le richieste inviate entro il 15 del mese l’addebito del canone in bolletta sarà ordinariamente interrotto già a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio della richiesta.

Per le dichiarazioni sostitutive inviate nella seconda metà del mese l’addebito del canone in bolletta sarà invece interrotto a partire dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio della richiesta.

È sempre possibile effettuare il pagamento parziale della fattura per la fornitura di energia elettrica, scorporando eventuali rate di canone TV non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva”.

 

 

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Livia Cabras

ADOC  Trentino

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