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VOUCHER: CONSIGLIO DEI MINISTRI, ABROGATE NORME SU LAVORO ACCESSORIO (PDF)

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14.02 - venerdì 17 marzo 2017

(Fonte: Ufficio stampa Presidenza Consiglio dei Ministri) – Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, venerdì 17 marzo 2017, alle ore 11.25 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

In apertura del Consiglio dei ministri, la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi ha comunicato i dati aggiornati sullo stato di attuazione del programma. Dal Consiglio dei ministri del 21 febbraio sono stati adottati 16 ulteriori provvedimenti attuativi, di cui 15 riferiti ai precedenti esecutivi.

Sul sito dell’Ufficio per il programma di Governo sono pubblicati gli elenchi dei provvedimenti attuativi adottati, il Report di monitoraggio aggiornato al 12 marzo ed una sintesi delle principali misure varate dal Governo nei primi tre mesi di attività.

 

 

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ABROGAZIONE DI NORME SU VOUCHER E APPALTI PUBBLICI

Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato un decreto legge volto a sopprimere l’istituto del lavoro accessorio (c.d. voucher) e a modificare la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

In relazione al lavoro accessorio, si prevede un regime transitorio per consentire l’utilizzo, fino al 31 dicembre 2017, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Con riferimento alla disciplina in materia di appalti di opere e servizi, il provvedimento mira a ripristinare integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati.

 

 

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ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e dei Ministri competenti, ha approvato tre decreti legislativi che introducono misure necessarie all’attuazione e all’adeguamento della normativa nazionale a direttive o regolamenti europei. Di seguito nel dettaglio i decreti approvati, con l’indicazione dei Ministeri proponenti e del tipo di esame.

1. Qualità dei combustibili e promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili

Attuazione della direttiva 2015/652/UE del Consiglio del 20 aprile 2015 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (Presidenza e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – esame definitivo)

Il decreto dà attuazione a due direttive europee già recepite, introducendo modifiche a due decreti legislativi vigenti: il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, che reca misure in materia di qualità della benzina e del combustibile diesel e il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con il quale è stata trasposta nel nostro ordinamento la direttiva 2009/28/CE.

Tra le novità si segnalano:

– nuove modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori di carburanti e di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, ai fini del rispetto degli obblighi annuali di comunicazione, nonché dell’obbligo di riduzione, entro il 2020, delle emissioni gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell’elettricità fornita;

– la previsione di ulteriori precisazioni con riferimento agli obblighi di comunicazione da parte dei fornitori di carburanti agli Stati membri;

– la previsione della possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione (finora esclusi dal campo di applicazione della normativa di settore), ai fini del raggiungimento dell’obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell’elettricità fornita;

– l’introduzione di un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare, ai fini dell’obiettivo di utilizzo di fonti rinnovabili nei consumi energetici nel settore dei trasporti.

2. Ordine europeo di indagine penale

Attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale (Presidenza e Ministero della giustizia – esame preliminare)

Il provvedimento introduce nell’ordinamento l’ordine di indagine europeo, fondamentale strumento di cooperazione giudiziaria penale con i Paesi membri dell’Unione, destinato a facilitare la collaborazione e il coordinamento degli organi di investigazione per il contrasto alla criminalità transnazionale. Si tratta di uno strumento che opererà sia nella fase delle indagini che in quella successiva all’esercizio dell’azione penale e che consentirà la diretta corrispondenza tra le autorità competenti dei diversi Stati in materia di sequestro, intercettazioni, ascolto di persone, acquisizione di informazioni presso banche e istituti finanziari.

Sul piano processuale, l’ordine di indagine europeo consentirà di rendere più rapida la raccolta di prove penali e più agevole la loro circolazione e utilizzazione sul territorio dell’Unione, sulla base del principio del mutuo riconoscimento.

Il decreto completa, infine, l’opera di adeguamento dell’ordinamento interno in tema di cooperazione giudiziaria penale, avviata con l’attuazione di numerose decisioni-quadro e direttive in materia di reciproco riconoscimento dei provvedimenti giudiziari, di prevenzione dei conflitti di giurisdizione in ambito Ue e di operatività delle squadre investigative comuni.

3. Etichettatura

Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – legge di delegazione europea 2015 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) (Presidenza, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della salute – esame preliminare)

Il decreto prevede, per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, la reintroduzione dell’indicazione obbligatoria sull’etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

In attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione europea 2015, si disciplina inoltre un rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando quale autorità amministrativa competente il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché quelle degli organi preposti all’accertamento delle violazioni.

 

 

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TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI GIORNALISTI E SOSTEGNO ALLE AZIENDE EDITORIALI IN CRISI

Disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione dell’articolo 2, commi 4 e 5, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per lo sport con delega all’editoria Luca Lotti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che prevede disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (legge di riforma dell’editoria).

La nuova disciplina estende alle imprese editrici il regime vigente per la generalità delle imprese del comparto industriale in tema di accesso alle misure di integrazione salariale straordinaria; in particolare, vengono uniformati i requisiti di accesso, così come le causali per le quali le imprese possono chiedere i trattamenti di integrazione salariale, ovvero la riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, la crisi aziendale (compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento) e il contratto di solidarietà. Anche la durata massima dei trattamenti (24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile) e gli altri aspetti qualificanti dell’istituto (contribuzione figurativa per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, oneri contributivi ordinari e straordinari a carico dei lavoratori e delle imprese) sono disciplinati in conformità a quanto prescritto per i lavoratori e per le imprese degli altri comparti. In particolare, si introduce, a carico delle imprese editoriali che accedono alla cassa integrazione, un contributo crescente in relazione alla durata del beneficio.

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti anticipati di vecchiaia per i giornalisti, si stabilisce che il requisito di anzianità contributiva sia pari a 25 anni, in luogo degli attuali 18. Inoltre, si prevede l’applicazione del meccanismo di adeguamento del requisito all’aspettativa di vita, secondo i criteri generali oggi vigenti nell’ordinamento pensionistico. Il trattamento in questione, infine, può essere fruito con un anticipo massimo di cinque anni rispetto all’età anagrafica stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’INPGI, che è stata recentemente innalzata. Si confermano, infine, il divieto per i giornalisti prepensionati di mantenere rapporti di collaborazione e l’obbligo per gli editori di effettuare nuove assunzioni, nel rapporto di un nuovo assunto ogni tre prepensionamenti.

 

 

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NOMINE

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra della difesa Roberta Pinotti, ha deliberato il conferimento dell’incarico di Vice Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri al generale di corpo d’armata Vincenzo COPPOLA.

 

 

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha esaminato sette leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato di non impugnare le seguenti leggi:

1) legge Regione Campania n. 6 del 20/01/2017 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Importo euro 467.927,28”;

2) legge Regione Campania n. 3 del 20/01/2017, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017”;

3) legge Regione Marche n. 1 del 27/01/2017 “Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica”;

4) legge Provincia Bolzano n. 1 del 27/01/2017 “Modifiche della legge provinciale 17 dicembre2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”;

5) legge Regione Basilicata n. 4 del 30/01/2017 “Norme in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro”;

6) legge Regione Calabria n. 1 del 01/02/2017 “Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane”;

7) legge Regione Calabria n. 2 del 01/02/2017 “Istituzione dell’osservatorio regionale per i minori”.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia all’impugnativa delle seguenti leggi:

– legge Regione Valle d’Aosta n. 15 del 02/08/2016, recante “Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018”;

– legge Regione Valle d’Aosta n. 16 del 02/08/2016, recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018”.

 

 

 

 

 

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In allegato il documento contenuto nel comunicato stampa:

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