2.2000/3 (testo 2)

Conzatti, Steger, Laniece

Approvato

All’emendamento 2.2000, all’articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

        «3. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all’avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all’adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dal presente articolo. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dell’istruttoria operata da uno apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale».

        Conseguentemente

            Al comma 6 dopo le parole “predetto accordo, risorse proprie pari ad” inserire le seguenti “almeno”;

        Conseguentemente

            All’articolo 158 comma 8

            a) sostituire le parole “nel caso in cui l’importo delle fatture oggetto di rateizzazione rappresenti oltre il 3%” con le seguenti “per gli importi delle fatto oggetto di rateizzazione superiori al 3%”

            b) dopo le parole “ricevuta” eliminare le parole da “in modo da” fino alle parole “l’anno 2023”.