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FDI – TRENTINO * DDL ZAN: « DICIAMO NO AL PENSIERO UNICO IMPOSTO DALL’IDEOLOGIA GENDER, LA CONFERENZA STAMPA CON PAOLA DEPRETTO SABATO 17 LUGLIO A GARDOLO (TN) ORE 11.45 »

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11.46 - venerdì 16 luglio 2021

Il DDL Zan prevede la reclusione da un anno a sei mesi e da sei mesi a quattro anni per chi istiga o commette atti di discriminazione o atti di violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.

In primis non serve. Nel nostro codice penale la persona è già oggetto di ampia tutela – a prescindere dall’orientamento sessuale – nei delitti contro la vita, l’incolumità personale, contro l’onore, la violenza sessuale, lo stalking ecc. Non discrimina circa la vittima del reato.

I promotori del DDL Zan ritengono necessario introdurre un’aggravante per chi aggredisce qualcuno per motivi quali la discriminazione dell’orientamento sessuale. Ma ricordiamo che già è prevista nel nostro codice penale l’aggravante di cui all’art 61 n. 1) per aver agito per motivi abietti o futili.

L’art. 1 definisce l’identità di genere quale senso di appartenenza di una persona ad un genere col quale essa si identifica a seconda di come si percepisce in un dato momento (fluidità del genere e che prepara la strada al cd self-id (autocertificazione di genere), identità auto percepita. Si tenta, quindi, di cancellare il sesso biologico per indirizzare verso una società ‘gender fluid’, che include anche la negazione della libertà di pensiero e di educazione qualora in contrasto con il pensiero unico contenuto nell’ideologia gender.

L’art. 4 rende possibile condannare anche le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte se ritenute da un giudice idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori. Minaccia quindi la libertà di manifestazione del pensiero laddove contraria all’ideologia gender, cristallizza in norme giuridiche alcune definizioni non chiare ed ancora oggetto del dibattito sul piano scientifico. Ciò significa – ed è qui il pericolo – che potrebbe essere discriminatorio affermare il principio antropologico della differenza tra maschile e femminile, al fatto che si possa dire che un bambino per il necessario sviluppo psico-fisico abbia diritto ad un padre e una madre, che due uomini o due donne non possano concepire un essere umano, per essere contrari alla maternità surrogata. Lascia ampio margine di discrezionalità alla magistratura. Sarà difficile capire che cosa sarà reato o meno, il giudice non dovrà valutare un fatto ben determinato nei suoi elementi costitutivi (in virtù del principio di tassatività della norma penale) ma andrà a valutare lo stato d’animo interiore di chi ha pronunciato un farse per stabilire se quella frase era motivata da un intento di odio. Si profila il cd. diritto penale dello stato d’animo interiore, tipico dei regimi dittatoriali nazisti e comunisti, oggi in Cina e nei gli altri paesi totalitari comunisti.

L’art. 7 autorizzerebbe le scuole di ogni ordine e grado (quindi anche le elementari) a organizzare cerimonie, incontri ecc sulla possibilità di scegliersi il genere tra un lungo fluido elenco.
Non solo il centro destra e la destra sono contrari ma anche Arcilesbica, il mondo femminista e altre associazioni.
La sinistra si preoccupa di portare avanti una legge liberticida e potenzialmente incostituzionale in violazione dell’art 21 della Costruzione, in quanto va a ledere pericolosamente alcune libertà quali come quella di espressione, di associazione, di educare. Una legge che limita fortemente il ruolo della famiglia.

 

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Paola Depretto
Responsabile Regionale Trentino Alto Adige per il Dipartimento Nazionale Pari Opportunità, famiglia e valori non negoziabili.

 

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