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CORTE DEI CONTI – TRENTO * GESTIONE MALGA CONTRIN: « CONDANNATI GLI ALLORA COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRAZIONE ASUC POZZA FASSA PER 22 MILA EURO »

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13.19 - mercoledì 4 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

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La seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, con sentenza n. 257/2023 ha accolto parzialmente l’appello della Procura regionale di Trento, e, dopo aver riformato la sentenza di assoluzione n. 3/2022 emessa dalla locale Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ha condannando gli allora componenti del Comitato di amministrazione nonché il Segretario frazionale dell’Asuc di Pozza di Fassa al pagamento della somma complessiva di 22.000,00 € per risarcire il danno cagionato all’Ente con la deliberazione n. 6/2018 con cui l’Asuc aveva disposto l’avvio di una procedura per l’affidamento della gestione della Malga Contrin, per sei annualità, mediante trattativa diretta con confronto concorrenziale.

La censura mossa dalla Procura erariale di Trento riguardava la decisione di non adottare per l’affidamento della gestione della malga la procedura dell’asta pubblica, come imposto dall’art. 17 della L.P. 23/1990, e di invitare, invece, al confronto concorrenziale esclusivamente le aziende agricole con sede nella frazione di Pozza di Fassa, nonché l’azienda, con sede nel territorio della Provincia di Bolzano, che aveva gestito la malga ininterrottamente dal 1991 al 2017. Tale scelta, aveva comportato l’aggiudicazione al precedente gestore, che aveva offerto un canone annuo pari alla base d’asta di 20.000,00 €, e l’esclusione dal confronto concorrenziale di un’altra impresa che aveva spontaneamente offerto un canone annuo ben maggiore, pari a 29.900,00 €, ma che non era stata invitata a partecipare.

Secondo i Giudici romani di secondo grado “Il criterio di esclusione dalle potenziali concorrenti delle aziende aventi sedi al di fuori del perimetro del Comune di Pozza di Fassa, alla luce delle condizioni della procedura, si appalesa quindi manifestamente irragionevole in quanto ingiustificatamente e clamorosamente vantaggiosa per l’attuale concessionaria, unica azienda collocata al di fuori del comune che potesse ambire a gestire la redditizia attività della Malga Contrin dopo averlo già fatto per oltre venticinque anni”.

La sentenza di appello afferma il fondamentale principio in ordine alla sottoposizione dell’Asuc al giudizio della Corte dei conti, in ragione della provenienza pubblicistica delle risorse amministrate e della necessaria destinazione a fini pubblici delle medesime. Pertanto, anche per tutte le Asuc presenti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento sussiste la sottoposizione di tali enti alla giurisdizione della Corte dei conti, stante la loro natura di ente di diritto privato che gestisce risorse pubbliche, destinate a pubbliche finalità.

I convenuti sono stati condannati a risarcire all’Asuc la differenza tra il canone versato dall’azienda aggiudicataria e quello offerto dall’azienda esclusa per il periodo intercorso tra l’inizio del contratto di affitto e l’emissione dell’atto di citazione da parte della Procura erariale.
I Giudici di appello non hanno riconosciuto la sussistenza di tutto il danno erariale che nell’atto di citazione a giudizio era stato quantificato complessivamente in 49.500,00 €.

 

 

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