(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Deposito del 14-04-2023 (dalla 70 alla 72)
S.70/2023 del 23/02/2023
Udienza Pubblica del 21/02/2023, Presidente SCIARRA, Redattore BUSCEMA
Norme impugnate: Art. 1, c. 269°, da 534° a 537° e 721°, lett. a), della legge 30/12/2021, n. 234.
Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Personale sanitario – Legge di bilancio 2022 – Adozione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale – Previsione che le Regioni, sulla base della metodologia adottata, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il Servizio Sanitario Regionale – Disciplina del procedimento di valutazione e di approvazione del predetto piano – Denunciata introduzione di uno strumento pianificatorio ulteriore e sovraordinato rispetto al Piano triennale del fabbisogno del personale delle pubbliche amministrazioni – Lesione dell’autonomia organizzatoria degli enti del Servizio Sanitario Regionale – Denunciata ingerenza da parte di organismi tecnici a composizione mista, statale e regionale, nei profili organizzatori degli enti del Servizio Sanitario Regionale – Lesione del diritto alla salute e della competenza regionale in materia di “tutela della salute”, con riguardo alla limitazione all’assunzione di personale – In subordine alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’intera disposizione: richiesta di dichiararne l’illegittimità nella parte in cui sottopone i previsti Piani triennali dei fabbisogni di personale del Servizio Sanitario Regionale alla verifica e approvazione del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’art. 12, c. 1, dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza [LEA], di cui all’art. 9 della medesima intesa.
Comuni, Province e Città metropolitane – Opere pubbliche – Contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana – Individuazione dei Comuni che possono richiedere i contributi e delle tipologie di opere che ne possono formare oggetto – Previsione che l’ammontare del contributo a ciascun Comune è determinato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022.
Istruzione – Formazione professionale – Linee guida in materia di tirocini diversi da quelli curriculari – Previsione della definizione con accordo tra il Governo e le Regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – Criteri per la definizione delle linee guida – Denunciata introduzione di criteri irragionevoli e limitativi dell’autonomia regionale in materia, di competenza esclusiva, di formazione professionale – Irragionevole delimitazione della competenza regionale, con riguardo alla revisione della disciplina dei tirocini secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale – Illogica delimitazione delle finalità dei tirocini extracurriculari.
Dispositivo: illegittimità costituzionale – illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza – non fondatezza nei sensi di cui in motivazione
Atti decisi: ric. 18/2022