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CORTE COSTITUZIONALE * NORME IMPUGNATE: « ENERGIA – IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI – NORME DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: « NON FONDATEZZA – INAMMISSIBILITÀ »

Scritto da
11.51 - lunedì 3 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

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UDIENZA PUBBLICA DEL 25/01/2023, PRESIDENTE: SCIARRA, REDATTORE: SAN GIORGIO
Norme impugnate: Artt. 4, c. 1°, 2° e 5°, 5, 7, c. 1°, 2° e 3°, e 10 della legge della Provincia autonoma di Trento 02/05/2022, n. 4.

Oggetto: Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Provincia autonoma di Trento – Previsione che nelle aree idonee, ivi elencate, è ammessa l’installazione anche in deroga agli strumenti urbanistici subordinati al Piano Urbanistico Provinciale [PUP] e in assenza di una specifica previsione urbanistica – Possibilità per i Comuni di individuare ulteriori aree idonee, con particolare riguardo alle aree compromesse, alle aree non più utilizzabili per altri scopi e alle aree acquisite al patrimonio dell’ente pubblico in esito a procedimenti repressivi di abusi edilizi. Previsione che gli interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore alle soglie ivi previste sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività [SCIA]. Previsione che ne consente l’effettuazione, previa comunicazione al Comune, senza subordinarli all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusa l’autorizzazione paesaggistica – Necessaria acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme di settore a tutela dei beni ambientali e dei beni culturali – Applicazione della medesima disciplina anche all’installazione, nelle pertinenze delle costruzioni, di impianti solari fotovoltaici e termici a terra con capacità di generazione inferiore alle soglie previste – Installazione nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi degli impianti solari fotovoltaici e termici in modo da minimizzarne la visibilità. Modifica alla legge provinciale n. 15 del 2015 – Impianti di biogas – Prevista alimentazione con materiali e sostanze definiti dalla deliberazione della giunta e con l’utilizzo prevalente di effluenti zootecnici prodotti dall’azienda che devono rappresentare almeno il 70 per cento del materiale che alimenta l’impianto.

 

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Dispositivo: non fondatezza – inammissibilità

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