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CONSIGLIO PAT * ENERGIA: « PIANO INDUSTRIALE PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI DI GRANDE DERIVAZIONE, A SCOPO IDROELETTRICO »

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08.46 - mercoledì 21 settembre 2022

Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico:

integrazione dell’articolo 26 septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse) D’iniziativa della Giunta provinciale, su proposta dell’assessore Mario Tonina Presentato il 20 settembre 2022 Assegnato alla Terza Commissione permanente DISEGNO DI LEGGE 20 settembre 2022, n. 162 Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell’articolo 26 septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)

Art. 1 Integrazione dell’articolo 26 septies nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 septies della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inseriti i seguenti:

“3. Con l’obiettivo di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche in esercizio alla data di entrata in vigore di questo comma possono presentare alla Provincia un piano industriale entro la data individuata con deliberazione della Giunta provinciale. Al fine di fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di breve e lungo termine, il piano industriale è articolato in una fase temporale di investimenti da realizzare entro il 31 dicembre 2024, in un’eventuale seconda fase di investimenti da realizzare entro un termine che non ecceda quello individuato dall’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), e individua:

a) misure di efficientamento della produzione, misure per incrementare la capacità di stoccaggio, misure di incremento della potenza e di incremento della resilienza delle infrastrutture in termini di sicurezza e di regolarità della produzione;

b) investimenti sulle strutture di produzione con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva in termini di potenza, di energia e di capacità di stoccaggio;

c) la disponibilità a pagare alla Provincia, in aggiunta ai canoni già previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questo comma, una nuova componente di canone, parametrata ai valori di mercato dell’energia;

d) gli ulteriori elementi indicati nella deliberazione della Giunta provinciale.

 

4. Entro centoventi giorni dalla presentazione del piano industriale la Provincia valuta l’adeguatezza e la fattibilità della proposta di piano e può concordare eventuali modifiche. A seguito dell’approvazione del piano industriale le condizioni di esercizio della concessione sono conseguentemente modificate.

 

5. La Provincia destina gli introiti derivanti dal comma 2 bis, lettera c), al sostegno dei costi per i consumi energetici in ambito provinciale, al fine di fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di breve e lungo termine.

6. Per la durata del piano industriale sono sospese le procedure per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico relative a impianti interessati dal piano.

7. Nel piano industriale sono compresi investimenti da ammortizzare entro la durata del piano. In caso di cessazione anticipata del piano, in anticipo rispetto ai tempi di ammortamento degli investimenti effettuati in base ad esso, la Provincia, con riguardo ai beni previsti dall’articolo 13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale, corrisponde un indennizzo pari al valore della parte degli investimenti non ammortizzata.”

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