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CRTCU – TRENTO * CORSI PER IMPARARE UNA PROFESSIONE: « CHI SI ISCRIVE È UN CONSUMATORE, IMPORTANTE ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE »

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10.57 - venerdì 5 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

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Corsi per apprendere una professione: chi si iscrive è un consumatore! Importante ordinanza della Corte di Cassazione.  Negli anni il CRTCU ha gestito innumerevoli casi di persone che, al fine di imparare una professione, si sono iscritte a corsi specifici, per diventare ad esempio estetista, infermiera, ecc. senza vedersi riconosciuti i diritti propri dei consumatori.

Sino ad ora, infatti, i giudici di merito, hanno ritenuto che fare un corso per imparare un lavoro, avesse a che fare con la professione che si sarebbe voluta svolgere, escludendo così le tutele previste dalle norme per il consumatore.

Per comprendere l’importanza della decisione dei Giudici di Cassazione, è fondamentale considerare la definizione normativa, secondo la quale è consumatore colui che conclude contratti per scopi che non riguardano la propria attività lavorativa; al contrario, sono professionisti coloro che li concludono per scopi attinenti alla propria professione.

Nel caso specifico, una consumatrice ha sottoscritto un contratto con una società che forniva un corso di formazione professionale per l’acquisizione della qualifica di estetista.

La Corte di Cassazione, Sezione III, nella recentissima ordinanza n. 8120/2024 pubblicata in data 26.03.2024 ha affermato che “La ricorrente non ha stipulato il contratto nell’esercizio della sua professione, o per scopi inerenti all’attività professionale svolta. Lo ha stipulato allo scopo di acquisire una professione ossia di diventare professionista in futuro: in quel momento non lo era”.

Tale chiarimento risulta essere di grande importanza per poter correttamente estendere la disciplina del Codice del Consumo anche a coloro che abbiano sottoscritto un contratto di tipo professionalizzante.

All’interno di tale tipologia rientrano tutti quei contratti che abbiano ad oggetto corsi di formazione per poter acquisire una professione o per diventare in futuro un professionista. Chi infatti sottoscrive questi tipi di contratto dovrà essere considerato consumatore, non possedendo ancora la qualifica di professionista.

Ciò risulta di notevole importanza per poter beneficiare delle maggiori tutele previste dal legislatore nell’interesse dei consumatori, che sono ad esempio, nel caso di contratti conclusi a distanza, la possibilità di avvalersi del diritto di recesso nel termine di quattordici giorni o, un altro esempio, può riguardare l’applicazione della disciplina delle clausole vessatorie, in caso di condizioni di contratto particolarmente svantaggiose.

L’Ordinanza è consultabile qui:

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