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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA * RIFORMA INTERCETTAZIONI: « APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DECRETO-LEGGE SULLA GIUSTIZIA »

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11.02 - giovedì 30 aprile 2020

Rinvio dell’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni, modifiche al rinvio dell’esecuzione della pena in detenzione domiciliare e permessi nel caso di detenuti per reati gravi o sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, integrazioni e modifiche sulla sospensione dei termini processuali. Sono queste alcune delle misure contenute all’interno del decreto-legge sulla giustizia approvato in Consiglio dei ministri.

Nello specifico, viene prorogato al 1° settembre il termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni, con l’applicazione quindi delle nuove norme ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020.

Una nuova norma prevede che in caso di gravi delitti – come ad esempio le ipotesi aggravate di associazione a delinquere, associazione mafiosa o sequestro di persona a scopo di estorsione – il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di decidere sul rinvio dell’esecuzione della pena in detenzione domiciliare, chieda il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto dove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza. Per i detenuti sottoposti al regime del 41-bis, verrà richiesto anche il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Disciplina che si replica anche per quanto riguarda le istanze per l’ottenimento di permessi nel caso di detenuti per reati gravi o sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis

Rivisitazione delle regole per i processi a distanza: le udienze da remoto devono avvenire anche con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario. In accoglimento di un ordine del giorno approvato alla Camera dei Deputati nella conversione del decreto-legge “Cura Italia”, le disposizioni che consentono fino al 31 luglio lo svolgimento da remoto delle udienze penali nei casi e modi espressamente previsti, non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

Fino al 31 luglio 2020 presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta, è autorizzato il deposito telematico di memorie, documenti, richieste e istanze successive all’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica.

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