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BOSIN (PATT) * VOLONTARIATO: « VALORIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO, MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 13 FEBBRAIO 1992 NUMERO 8 »

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14.32 - mercoledì 1 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

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Modificazioni della legge provinciale 13 FEBBRAIO 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato): valorizzazione del volontariato in Trentino e revisione organica della normativa provinciale vigente.

Relazione accompagnatoria
Il volontariato rappresenta per la Provincia autonoma di Trento uno dei settori più preziosi e caratterizzanti del proprio tessuto sociale, che oltre al grande valore umano ed educativo, integra e sostiene con i propri servizi il settore pubblico. Volontariato che è dunque un punto di forza del sistema trentino e che esprime il senso di comunità del nostro territorio. Di fondamentale importanza è anche l’impegno delle associazioni nelle situazioni di emergenza, che si è sempre contraddistinto per la tempestività e l’efficacia. Con la legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, la Provincia non si è limitata a delineare il quadro normativo del settore, ma ha introdotto uno strumento capace di salvaguardare, promuovere e sviluppare le peculiarità del mondo del volontariato locale.

Nel tempo la normativa, che trovava le sue fondamenta e il suo assetto nella legge 11 agosto 1991, n. 266, è stata oggetto di interventi di modifica, volti a rendere la sua azione sempre più funzionale e aderente alla realtà del volontariato e dell’associazionismo trentino, adeguandola anche in funzione dei cambiamenti normativi intervenuti.
Con la riforma del terzo settore, introdotta dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tale cornice normativa ha subito una rivoluzione profonda, determinando un forte impatto sugli enti di volontariato e sui centri di servizio al volontariato, anche a livello locale.
Con l’articolo 100 del decreto legislativo n. 117 del 2017, veniva infatti prevista l’applicabilità del Codice del terzo settore anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, compatibilmente con gli statuti e le norme di attuazione.

Il maggiore impatto determinato dai nuovi gravosi adempimenti, anche telematici, introdotti dal Codice del Terzo Settore (che ha istituito il R.U.N.T.S., Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), ha inciso in particolare sulle piccole associazioni, che raccolgono il maggior numero di volontari e portano un prezioso valore aggiunto al territorio e alle sue istituzioni, sottoponendole ad un appesantimento burocratico e a una mole di responsabilità crescenti.
Tale evoluzione di contesto, e la conseguente necessità di istituire una regolamentazione ad hoc per le associazioni di volontariato trentine e altoatesine, ha reso improrogabile l’avvio di un processo di definizione puntuale delle competenze legislative delle Province autonome di Trento e Bolzano in tema di volontariato.
In virtù della recente approvazione, con decreto legislativo di data 19 aprile 2024, della norma di attuazione in materia di volontariato, già licenziata in Commissione dei Dodici, entrerà in vigore la disposizione che valorizza le specificità del mondo della solidarietà a livello locale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Un passaggio importante e decisivo per la Provincia autonoma di Trento, poiché fornisce gli strumenti per salvaguardare e promuovere le peculiarità del mondo del volontariato locale. Si prefigura così la possibilità di prevedere sgravi sui tributi a livello locale, oltre che contributi e benefici economici provinciali e comunali, anche a favore delle realtà del volontariato che non sono iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore. Accanto ai soggetti riconosciuti dal R.U.N.T.S, viene dunque stabilito che possa coesistere un ulteriore elenco di associazioni ed enti anch’essi destinatari di misure incentivanti e benefici in materia di tributi locali.

Alla luce di quanto descritto, il presente disegno di legge opera una revisione della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, valorizzando nell’anno di Trento capitale europea ed italiana del volontariato, una struttura normativa che rappresenta la storia del volontariato trentino. L’esperienza maturata e le complessità riscontrate hanno evidenziato il bisogno di introdurre alcuni interventi di semplificazione, inoltre l’approvazione della norma di attuazione del 19 aprile 2024 consente ora di applicare le leve dell’Autonomia, al fine di dotare il sistema del volontariato e dell’associazionismo trentino degli strumenti indispensabili per continuare a operare al meglio.
L’obiettivo principale del presente disegno di legge è dunque quello di valorizzare il volontariato in tutte le sue forme, ponendo al centro la figura del volontario, intesa come persona che per sua libera scelta svolge, gratuitamente e senza fini di lucro, attività in favore della comunità e del bene comune. Rispetto al passato, attraverso l’intervento qui proposto, la normativa provinciale si riferirà esplicitamente alla persona che si dedica al volontariato e non più, quindi, alla sola attività.

Ulteriore elemento cardine dell’intervento è l’istituzione dell’Elenco degli enti di volontariato aventi sede legale o ambito di operatività nel territorio provinciale, articolato in due sezioni di cui una riservata agli enti del terzo settore iscritti al R.U.N.T.S., l’altra prevista per accogliere tutte quelle piccole realtà, che altrimenti rischiano di scomparire, mettendo loro a disposizione una procedura semplificata. Per riconoscerne la dignità e l’importanza, si prevede di estendere a favore di quest’ultime la possibilità di accesso ad alcuni benefici fiscali e alle agevolazioni di natura provinciale e locale, tra le quali ad esempio l’utilizzo di immobili di proprietà pubblica.
Questa norma inoltre si pone l’obiettivo di affiancare in maniera capillare gli enti e le associazioni di volontariato, prevedendo il sostegno all’apertura di sportelli territoriali del Centro di servizio per il volontariato, al fine di garantire un supporto specialistico qualificato e diffuso, eventualmente anche in collaborazione con gli ordini professionali della Provincia.
Il disegno di legge prevede inoltre un rafforzamento del principio di semplificazione delle procedure, anche tramite l’informatizzazione, interviene sulla valorizzazione, formazione e tutela del capitale umano e introduce strumenti atti a consentire alla Provincia di monitorare l’evoluzione del settore del volontariato, intercettando i bisogni e anticipando l’insorgere delle criticità.

Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di diciotto articoli, di seguito descritti:

Art. 1
Modificazioni dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato)
Il primo articolo del disegno di legge ridefinisce alcune finalità della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, operando una riscrittura dell’articolo 1 che pone in primo piano, al punto a), il riconoscimento e la valorizzazione della figura del volontario in quanto persona che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri o per la comunità di appartenenza, operando in modo libero e gratuito. Le finalità della legge vengono inoltre rese trasversali a tutte le attività di interesse generale elencate dal Codice del terzo settore, superando quindi un’impostazione principalmente focalizzata sul volontariato sociale. Infine introduce, rispetto all’enunciato vigente, la promozione di azioni di semplificazione degli oneri amministrativi e degli iter burocratici e favorisce la digitalizzazione delle procedure.

Art. 2
Modificazioni dell’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato)
Il secondo articolo interviene sull’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, inserendo gli opportuni rinvii normativi al Codice del terzo settore e fornendo la definizione di attività di volontariato e di enti di volontariato. Con l’inserimento dei commi 3 bis e 3 ter viene introdotto il principio della valorizzazione delle attività di volontariato sul territorio della provincia di Trento: con il comma 3 bis quello svolto dagli Enti del terzo settore iscritti al R.U.N.T.S. e con il comma 3 ter dagli enti non iscritti al R.U.N.T.S.. Il comma 3 quater infine introduce la facoltà per la Provincia e per gli altri enti locali di promuovere l’accesso ai vantaggi economici e alle agevolazioni tributarie provinciali e locali per tutti gli enti di volontariato operanti sul territorio provinciale, indipendentemente dall’iscrizione al R.U.N.T.S..

Art. 3
Modificazioni dell’articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato)
L’articolo terzo opera una profonda revisione dell’articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8. Al primo comma l’albo della organizzazioni di volontariato viene sostituito dall’Elenco degli enti di volontariato, articolato a sua volta in due sezioni: la prima comprendente gli Enti del terzo settore iscritti al R.U.N.T.S. con sede o ambito di operatività sul territorio provinciale, la seconda è riservata alle associazioni e altri enti, senza scopo di lucro, che svolgono attività di interesse generale così come definite dal Codice del terzo settore, con sede o ambito di operatività sul territorio provinciale. L’articolo prevede poi l’abrogazione del vigente comma 3, demandando quindi alla Giunta provinciale il compito di stabilire, con proprio atto, criteri e modalità di iscrizione al sopraccitato Elenco. Infine viene disposto il necessario aggiornamento dei commi 3bis e 3ter, relativi agli enti gestori di scuole dell’infanzia equiparate, alla luce dell’introduzione dall’Elenco degli enti di volontariato.

Art. 4
Sostituzione dell’articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato)
Il quarto articolo dispone la sostituzione dell’articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, che istituiva e disciplinava il registro delle associazioni di promozione sociale, non più attuale, con un nuovo articolo che istituisce l’osservatorio provinciale del terzo settore e del volontariato. L’articolo individua al secondo comma le funzioni di detto osservatorio, al terzo impegna lo stesso a presentare annualmente un rapporto alla Giunta provinciale. Il quarto comma prevede la possibilità per l’osservatorio di proporre alla Giunta provinciale forme di cooperazione con altri soggetti funzionali all’assolvimento delle

funzioni elencate al comma 2 mentre il quinto demanda alla Giunta provinciale di stabilire la composizione e modalità di funzionamento dell’osservatorio, prevedendo però il coinvolgimento di una rappresentanza degli enti iscritti all’Elenco istituito con l’articolo 3 del presente disegno di legge.

Art. 5
Modificazioni dell’articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato)
Il quinto articolo opera una revisione degli interventi a favore del volontariato disciplinati all’articolo 5 della L.P. n. 8/1992. Il comma 1 viene riformulato prevedendo l’eliminazione dei precedenti massimali relativi ai contributi per le spese di funzionamento e per le spese a copertura delle iniziative svolte dagli enti di volontariato. Il comma 1 ter, relativo alla possibilità per la Provincia e gli enti locali di sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’articolo 56 del Codice del terzo settore, viene tolto dall’articolo 5 per essere inserito nel nuovo articolo 6 bis che disciplina gli strumenti di amministrazione condivisa e di partenariato. Viene modificato anche il comma 2, relativo al rimborso degli oneri per l’assicurazione obbligatoria sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, estendo il rimborso per le spese sostenute a favore di tutti i volontari operanti in tali enti e introducendo la possibilità per la Provincia, con il nuovo comma 2 bis, di estendere tali benefici anche agli enti iscritti alle sezione b) dell’Elenco provinciale. Nel comma 3 viene inserita la specificazione, relativa al rimborso delle quote di adesione versate dalle sezioni locali a favore delle organizzazioni nazionali, che tale beneficio si applica per le quote versate a favore delle reti associative, delle federazioni e dei coordinamenti. Infine si opera un aggiornamento del comma 3bis e 3bis1 estendendo la possibilità di stipulare convenzioni con tutte le società di gestione dei diritti degli autori e degli editori.

Art. 6
Abrogazione dell’articolo 5 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato)
Il sesto articolo dispone l’abrogazione dell’articolo 5 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, con il quale veniva prevista l’istituzione di una banca dati informatica del volontariato, strumento non più necessario alla luce dell’istituzione del R.U.N.T.S. con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della banca dati del volontariato trentino attivata dal Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Trento.

Art. 7
Modificazioni dell’articolo 5 ter della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato)

L’articolo interviene limitatamente all’articolo 5 ter, prevedendo il coinvolgimento anche delle associazioni di secondo livello rappresentative delle associazioni di promozione sociale per le operazioni di costituzione della piattaforma informatica del volontariato la cui introduzione è stata prevista dalla L.P. n. 3/2018.

Art. 8
Inserimento dell’articolo 5 quater nella legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato)
L’articolo 8 prevede di introdurre la possibilità per la Provincia di stipulare convenzioni con gli ordini professionali del territorio finalizzate all’erogazione sul territorio provinciale di consulenze specialistiche a favore degli enti di volontariato, demandando ai rispettivi ordini professionali la creazione e la tenuta di elenchi di professionisti accreditati e la relativa disciplina delle modalità di adesione.

Art.9
Modificazioni dell’articolo 6 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato)
Con questo articolo si interviene sull’art. 6 bis, sostituendo la precedente definizione di “centri di servizio istituiti ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 266 del 1991” con quella attuale che prevede un unico centro di servizio per il volontariato accreditato nel territorio provinciale, come previsto dal Codice del terzo settore. Al comma 1 viene estesa la possibilità per la Provincia e per gli enti strumentali di mettere a disposizione di tale centro anche immobili di cui hanno la disponibilità a titolo di locazione o di comodato, oltre a quelli di proprietà. Viene inoltre inserito il nuovo comma 1 ter che introduce la facoltà per la Provincia di stipulare apposite convenzioni con detto centro al fine di sostenere l’apertura sul territorio di sedi periferiche.

Art. 10
Inserimento dell’articolo 6 ter nella legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato)
Con il decimo articolo vengono inseriti e disciplinati all’interno della normativa provinciale gli strumenti di amministrazione condivisa e di partenariato di cui agli articoli 55, 56 e 57 del Codice del terzo settore, prevedendo inoltre la possibilità per la Provincia di introdurre e disciplinare ulteriori forme di partenariato. Con il primo comma si introduce la possibilità per gli Enti del terzo settore di avvalersi del contributo degli enti iscritti alla sezione b) dell’Elenco provinciale nei processi di co-programmazione e co-progettazione.

Art. 11

Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato)
L’undicesimo articolo promuove la formazione e l’aggiornamento dei volontari, estendendo l’ambito di applicazione dell’art. 8 della L.P. 8/1992 a tutti i volontari operanti negli enti di volontariato del territorio provinciale iscritti al R.U.N.T.S. o all’Elenco provinciale ed elencando gli ambiti degli interventi di formazione promossi dalla Giunta provinciale. Inoltre viene inserito il nuovo comma 2 che prevede la possibilità per la Giunta provinciale di promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario anche nell’ambito del piano pluriennale per la formazione professionale.

Art. 12
Modificazioni dell’articolo 10 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato)
L’articolo introduce due nuovi commi al vigente art. 10, prevedendo la possibilità per la Provincia di assumere gli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili messi a disposizione degli Enti del terzo settore, delle associazioni e altri enti di volontariato iscritti all’Elenco provinciale e del centro di servizio, quando questi sono resi obbligatori o necessari in relazione all’utilizzo dell’immobile. Tali interventi possono essere effettuati anche su immobili non di proprietà della Provincia o degli enti locali, in accordo con il proprietario dell’immobile e prevedendo idonee clausole contrattuali che determinano o rideterminano la durata della locazione o del comodato in ragione dell’entità della spesa sostenuta.

Art. 13
Modificazioni dell’articolo 11 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato)
Il tredicesimo articolo opera un aggiornamento dei riferimenti alla normativa nazionale contenuti nel comma 2 dell’articolo 11 della L.P. n. 8/1992.

Art. 14
Modificazioni dell’articolo 11 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato)
L’articolo fissa per la Giunta provinciale il termine di 180 giorni per stabilire criteri e modalità di iscrizione all’Elenco provinciale, inoltre individua ed abroga le norme transitorie non più attuali.

Art. 15
Modificazioni dell’articolo 12 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione

e riconoscimento del volontariato)
Il presente articolo aggiorna i riferimenti alle spese derivanti dalla possibilità per la Provincia, introdotta con gli articoli 8 e 9 del presente disegno di legge, di stipulare convenzioni con il Centro di servizio per il volontariato e con gli ordini professionali del territorio.

Art. 16
Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato)
L’articolo introduce l’esenzione dal pagamento dell’IRAP per gli Enti del terzo settore che esercitano attività non commerciali, comprese le cooperative sociali, e prevede la possibilità di estendere tale esenzione anche agli enti di volontariato iscritti alla sezione b) dell’Elenco provinciale.

Art. 17
Modificazioni dell’articolo 2, dell’articolo 4 e dell’articolo 5 della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 (Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali)
Il diciassettesimo articolo opera una modifica della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 finalizzata in primo luogo a rendere tale legge autonoma rispetto alla concessione di contributi per le attività di raccolta e distribuzione delle eccedenze, aggiornando gli articoli 2 e 5 ed eliminando i rinvii alla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8. In secondo luogo si interviene sull’articolo 4 ampliando la composizione del tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze, prevedendo la partecipazione di un rappresentante per il Dipartimento di Prevenzione dell’APSS e di un partecipante per ciascuno dei comuni di Trento e Rovereto.

Art. 18
Disposizioni finanziarie
L’articolo individua le maggiori spese derivanti dall’approvazione e applicazione del presente disegno di legge.

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