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LETTERE AL DIRETTORE

AVV. CLAUDIA ECCHER (CSM) * FEMMINICIDIO: «HA UNA SPECIFICITÀ GIURIDICA, NEGARLO SIGNIFICA INDEBOLIRE PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE VITTIME»

Scritto da
08.37 - sabato 20 giugno 2026

Gentile direttore Franceschi,

 

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano “La Stampa“, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

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Avvocato Claudia Eccher

Membro Csm – Consiglio superiore Magistratura

 

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Le affermazioni di Roberto Vannacci, secondo cui “il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri”, chiamano in causa principi fondamentali del nostro ordinamento. Sostenere l’inesistenza del femminicidio e opporsi a un trattamento giuridico differenziato costituisce un profondo abbaglio sul piano legale, tecnico e criminologico.

L’errore di fondo sta nell’idea che, poiché il risultato finale è sempre la perdita di una vita umana, la risposta della legge debba essere necessariamente la stessa.

Nel diritto penale, l’uguaglianza non significa trattare allo stesso modo situazioni diverse. Al contrario, significa riconoscerne le differenze e prevedere risposte adeguate. La legge non può equipararli proprio perché il movente e l’evoluzione della condotta criminale sono radicalmente differenti. Prevedere una fattispecie autonoma serve esattamente a colpire una dinamica mossa da logiche di possesso e sottomissione.

Affermare che distinguere i reati equivalga a graduare il valore della vita a seconda del genere è un’argomentazione tecnicamente infondata: la dignità dell’individuo resta la medesima, ma lo Stato ha il compito di declinare i reati in funzione della specifica condotta illecita che intende perseguire. Il legislatore introduce tutele specifiche quando una categoria di persone si trova in una condizione di particolare vulnerabilità, riconosciuta anche dall’esperienza storica e sociale.

Se il femminicidio venisse equiparato a un omicidio comune, verrebbe meno la possibilità di attivare i protocolli preventivi ideati per intercettare i reati spia. Disconoscere l’autonomia giuridica del femminicidio significa, nei fatti, indebolire i presidi che consentono allo Stato di agire tempestivamente e tutelare l’incolumità pubblica prima che sia troppo tardi.

Questa violenza non appartiene a una cultura, a una classe sociale o a una condizione di marginalità. È un fenomeno trasversale, che attraversa la società nel suo complesso. Ridurlo a una questione di origine o di ceto significa non comprenderne la natura.

Molti femminicidi seguono uno schema che si ripete con tragica regolarità: l’imposizione del controllo sulla donna e il totale rifiuto di accettare la fine di una relazione o un qualsiasi rifiuto. Identificare questa regolarità è stato indispensabile per consentire al Parlamento di varare interventi normativi di sistema, come il cosiddetto “Codice Rosso”. Senza la comprensione di questo elemento unificante, diventa impossibile elaborare strategie di prevenzione efficaci o istituire pool specializzati all’interno delle Procure.

I critici si interrogano sulle ragioni per cui non si prevedano analoghe corsie di specializzazione per gli omicidi che colpiscono uomini, minori o anziani. La risposta non dipende da un diverso valore attribuito alla vita delle persone, dato che ogni persona gode della medesima dignità sul piano costituzionale, ma dalla natura del fenomeno criminale da arginare. Nella maggior parte dei casi, gli omicidi che hanno come vittime uomini maturano in contesti diversi: criminalità comune o organizzata, conflitti economici, risse o altri episodi di violenza. Per contrastare queste fattispecie sono necessari il presidio del territorio, l’attività di intelligence e la lotta alle mafie.

I femminicidi, al contrario, si consumano prevalentemente in ambito domestico, come atto finale di un’escalation di violenze verbali, psicologiche, economiche e fisiche. Questo tipo di dinamica presenta un indice di prevedibilità del tutto peculiare: un maltrattamento tra le mura di casa può essere individuato e bloccato in tempo utile.

L’impianto giuridico italiano non risponde a pulsioni ideologiche del momento, ma si uniforma ai princìpi internazionali della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, recepita dall’Italia nel 2013. Il trattato impone il rispetto stringente delle “quattro P”: prevenzione, protezione delle vittime, perseguimento dei reati e politiche integrate. Prevedere il femminicidio come reato specifico non significa assumere una posizione ideologica, ma dotare l’ordinamento di uno strumento più efficace per proteggere le vittime e prevenire esiti irreparabili.

Invito il Generale Vannacci e tutti i lettori ad approfondire il tema attraverso i video del convegno che si è tenuto al CSM il 18 settembre 2025, dal titolo “Dall’educazione alla prevenzione: le istituzioni a confronto per un efficace contrasto alla violenza sulle donne”. Sono convinta che approfondendo la questione avrà modo di ricalibrare le sue opinioni.

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