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MANICA (PD) – INTERROGAZIONE * ANDREA MERLER – CONTRIBUTO CASA: « IL BENEFICIARIO RISULTA ANCORA AVERE RESIDENZA NELL’IMMOBILE IN ESAME? »

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12.17 - lunedì 18 gennaio 2021

Nello scorso mese di settembre, il Consigliere provinciale del partito Democratico del Trentino Alessio Manica presentava un’interrogazione prima ed una segnalazione agli Uffici poi, in relazione alla concessione di un mutuo per acquisto di prima abitazione a favore del sig. Andrea Merler, il quale, per sua stessa ammissione, risulta non residente nell’appartamento per il quale il contributo provinciale è stato concesso.

Ciò comporterebbe la restituzione della cifra erogata dalla Provincia. Alla luce di tali considerazioni e visto il totale silenzio della Giunta provinciale su tale questione, il Cons. Manica ha depositato oggi una nuova interrogazione volta a sapere se e quali eventuali provvedimenti siano stati assunti a carico del beneficiario del mutuo suddetto; quali verifiche siano state fatte a tutt’oggi in proposito e se il beneficiario risulta avere ancora residenza nell’immobile in oggetto, pur avendo dichiarato di risiedere altrove.

 

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Interrogazione n.

CHIAREZZA DOVUTA

 

Come certamente noto, in data 9 settembre 2020, lo scrivente presentava una formale istanza di verifica presso l’Ufficio Politiche della Casa incardinato nel Servizio Politiche della Casa della Provincia, circa la posizione di un beneficiario di mutuo provinciale rispondente al nome del sig. Andrea Merler, residente in Trento in località Melta di Gardolo.

La vicenda, che risale allo scorso mese di settembre, attiene la necessità di verificare l’utilizzo più o meno proprio dell’abitazione sita in tale località e per l’acquisto della quale l’acquirente ha ricevuto un mutuo provinciale che obbliga al rispetto di alcuni essenziali paramentri, fra i quali quello della locazione continuativa del beneficiario nell’immobile per il quale si è ottenuto l’ intervento di sostegno finanziario pubblico.

Il concetto di residenza, secondo il dettato del Codice Civile art. 43, è così descritto: “La residenza è nel luogo in cui la persona dimora abitualmente” – e quindi non dove ci si reca per riflettere e studiare e ciò è anche ribadito dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile Sez. I, sentenza n. 25726 d.d. 01.12.2011), laddove la stessa afferma che: “La residenza coincide con la dimora abituale del soggetto in un dato luogo (…) e la residenza di una persona, secondo la previsione dell’art. 43 c.c., è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivleata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.” Inoltre, va qui richiamato l’obbligo di legge che prevede come il richiedente di mutuo provinciale per l’acquisto e/o il risanamento di unità immobiliari ad uso abitativo sia vincolato ad abitare tale immobile per almeno dieci anni dalla data di concessione del mutuo stesso.

Ciò premesso, in data 2 settembre scorso, il sottoscritto presentava in proposito un’interrogazione in Consiglio provinciale, per conoscere i profili tecnici di questa vicenda. Una settimana dopo, in data 9 settembre ed alla luce della situazione nel frattempo venutasi a creare anche in termini di attenzione dell’opinione pubblica, presentavo al competente Servizio Politiche della Casa della Provincia autonoma di Trento, una segnalazione sull’intera vicenda al fine di verificarne la correttezza. Allo stato attuale, la segnalazione è rimasta priva di qualsaisi riscontro, al pari dell’interrogazione che risulta ancora priva di ogni minima risposta, secondo un costume troppo frequentemente in uso da parte di questa Giunta provinciale. Ciò nonostante, rimane comunque ancora viva la speranza di qualche cenno, bontà loro.

Alla luce di tali considerazioni ed essendo ormai trascorsi quasi cinque mesi da quegli atti, chiedo di poter interrogare la Giunta provinciale per sapere:

– se, a seguito della segnalazione citata in premessa, sono stati assunti eventuali provvedimenti e di quale natura;

– cosa hanno prodotto le eventuali verifiche fatte dal competente Servizio provinciale su tale questione;

– se il beneficiario risulta ancora avere residenza nell’immobile in esame;

– se lo stesso ha provveduto all’eventuale restituzione della somma ricevuta dall’ente pubblico provinciale a contributo delle spese d’acquisto, nel caso in cui lo stesso avesse spostato altrove la sua residenza.

A norma di Regolamento si richiede risposta scritta

Distinti saluti

 

 

Cons. Alessio Manica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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