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LANCIO D'AGENZIA

GAZZETTA UFFICIALE / MINISTERO DIFESA * UCRAINA – DISPOSIZIONI URGENTI: « AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI MEZZI, MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI MILITARI ALLE AUTORITÀ GOVERNATIVE DI KIEV » (TESTO INTEGRALE)

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16.35 - domenica 12 febbraio 2023

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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/02/23A00779/sg

 

 

 

DECRETO 31 gennaio 2023 Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorita’ governative dell’Ucraina ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. (23A00779) (GU Serie Generale n.27 del 02-02-2023)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

e

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio dell’Unione
europea del 22 marzo 2021 che istituisce uno strumento europeo per la
pace (European Peace Facility – EPF), e abroga la decisione (PESC)
2015/528 e, in particolare, l’art. 1 che prevede, fra l’altro, che
«lo strumento e’ destinato a finanziare: a) i costi comuni delle
operazioni dell’Unione ai sensi dell’art. 42, paragrafo 4, e
dell’art. 43, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea che hanno
implicazioni nel settore militare o della difesa e che pertanto,
conformemente all’art. 41, paragrafo 2, TUE, non possono essere a
carico del bilancio dell’Unione; b) le misure di assistenza
consistenti in azioni dell’Unione ai sensi dell’art. 28 TUE, qualora
il Consiglio decida all’unanimità, a norma dell’art. 41, paragrafo
2, TUE, che le spese di funzionamento che ne derivano sono a carico
degli Stati membri. Le misure di assistenza di cui alla lettera b)
sono: i) le azioni volte a rafforzare le capacita’ degli Stati terzi
e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore
militare e della difesa»;
Viste le decisioni (PESC) 2022/338 e 2022/339 del Consiglio
dell’Unione europea del 28 febbraio 2022, relative rispettivamente a
una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la
pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e
piattaforme concepiti per l’uso letale della forza e una misura di
assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per
sostenere le forze armate ucraine, che prevedono, fra l’altro, che
l’obiettivo della misura di assistenza e’ quello di contribuire a
rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine,
per difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina
e proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in
corso, e che, per conseguire questo obiettivo, la misura di
assistenza finanzia con le procedure di cui alla decisione 2022/338
la fornitura di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso
letale della forza e con le procedure di cui alla decisione 2022/339
l’erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l’uso
letale della forza di mezzi;
Viste le decisioni (PESC) 2022/636 del 13 aprile 2022, 2022/471 del
23 marzo 2022, 2022/809 del 23 maggio 2022, 2022/1285 del 21 luglio
2022 e 2022/1971 del 17 ottobre 2022 che hanno modificato la
succitata decisione (PESC) 2022/338 del 28 febbraio 2022;
Viste le decisioni (PESC) 2022/637 del 13 aprile 2022, 2022/472 del
23 marzo 2022, 2022/810 del 23 maggio 2022, 2022/1284 del 21 luglio
2022 e 2022/1972 del 17 ottobre 2022 che hanno modificato la
succitata decisione (PESC) 2022/339 del 28 febbraio 2022;
Visti gli articoli 2 e 4 delle succitate decisioni 2022/338 e
2022/339 del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2022, che
prevedono che sono ammissibili le spese effettuate dal 1° gennaio
2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio e che
l’attuazione dell’attivita’ di cui all’art. 1, paragrafo 3, ossia la
fornitura dell’assistenza in termini di mezzi e materiali, e’
effettuata fra gli altri dal Ministero della difesa italiano;
Viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio
europeo in data 24 febbraio 2022 e in particolare il punto 8 secondo
cui l’Unione europea e’ unita nella sua solidarietà con l’Ucraina e
continuerà, insieme ai suoi partner internazionali, a sostenere
l’Ucraina e la sua popolazione, anche mediante sostegno politico,
finanziario, umanitario e logistico supplementare;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 e, in particolare,
l’art. 2-bis che prevede che fino al 31 dicembre 2022, previo atto di
indirizzo delle Camere, e’ autorizzata la cessione di mezzi,
materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità
governative dell’Ucraina in deroga alle disposizioni di cui alla
legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni
attuative, e che con uno o piu’ decreti del Ministro della difesa di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e dell’economia e delle finanze, sono definiti
l’elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto
della cessione nonche’ le modalita’ di realizzazione della stessa,
anche ai fini dello scarico contabile;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante
«Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla
cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle
Autorita’ governative dell’Ucraina» e, in particolare, l’art. 1 che
prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo
delle Camere, dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali
ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita’ governative
dell’Ucraina, di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 25 febbraio
2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
2022, n. 28, nei termini e con le modalita’ ivi stabilite;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell’ordinamento militare, e in particolare l’art. 89 che
prevede che le Forze armate hanno altresi’ il compito di operare al
fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformita’
alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle
organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 marzo 2022;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell’economia e delle finanze in data 22 aprile 2022;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell’economia e delle finanze in data 10 maggio 2022;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell’economia e delle finanze in data 26 luglio 2022;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell’economia e delle finanze in data 7 ottobre 2022;
Visto il documento classificato elaborato dallo Stato Maggiore
della difesa recante la tipologia, il numero e i costi dei mezzi,
materiali ed equipaggiamenti militari oggetto di cessione in favore
delle autorita’ governative dell’Ucraina;
Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica in data 1° marzo 2022 con cui il Parlamento
ha impegnato il Governo, fra l’altro, ad assicurare sostegno e
solidarieta’ al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando, con
le modalita’ piu’ rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a
fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi
altra natura, nonche’ – tenendo costantemente informato il Parlamento
e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati – la
cessione di apparati e strumenti militari che consentano all’Ucraina
di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua
popolazione;
Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica in data 13 dicembre 2022 con cui il
Parlamento ha impegnato il Governo, fra l’altro, a sostenere,
coerentemente con quanto concordato in ambito NATO e Unione europea
nonche’ nei consessi internazionali di cui l’Italia fa parte, le
autorita’ governative dell’Ucraina anche attraverso la cessione di
mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, cosi’ come stabilito
dall’art. 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, che consentano
all’Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di
proteggere la sua popolazione;

 

Decreta:

 

*

Art. 1

1. E’ autorizzata la cessione alle autorita’ governative
dell’Ucraina dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui
al documento classificato elaborato dallo Stato Maggiore della difesa
(allegato).
2. I mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti sono ceduti a titolo
non oneroso per la parte ricevente.

 

*

Art. 2

1. I mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui all’art. 1
sono scaricati agli effetti contabili.

 

*

Art. 3

1. Lo Stato Maggiore della difesa e’ autorizzato ad adottare le
procedure piu’ rapide per assicurare la tempestiva consegna dei
mezzi, materiali ed equipaggiamenti di cui all’art. 1.
Il presente decreto sara’ trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione.

Roma, 31 gennaio 23023

 

 

Il Ministro della difesa
Crosetto

 

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Tajani

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Giorgetti

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2023 – Difesa, registro n. 1/S, foglio n. 1

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