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LANCIO D'AGENZIA

BORGA * OCCUPAZIONE EX DOGANA: È VERO CHE LA RICHIESTA DANNI AGLI OCCUPANTI NEL 2015 AMMONTAVA A 467 MILA EURO EURO E NELL’ATTO DI CITAZIONE L’IMPORTO È STATO RIDOTTO A 120 MILA EURO?

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08.25 - giovedì 22 febbraio 2018

Interrogazione n. 5674. Occupazione ex Dogana: un po’ alla volta i nodi vengono al pettine.

Con atto di citazione di data 2 febbraio 2017 la Provincia autonoma di Trento ha convenuto in giudizio i signori B.D., B.S., M.F., Z.F., C.N. e T.M., chiedendone la condanna in via solidale al pagamento in favore della Provincia della somma di euro 120.622,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La domanda della Provincia trae origine dall’illegittima occupazione – che dalla lettura dell’atto di citazione apprendiamo essersi protratta dal 15 settembre 2007 all’8 agosto 2013 – ad opera di appartenenti al c.d. Centro Sociale Bruno dell’edifico ex Dogana.

Risulta all’interrogante che soltanto i signori D.B. e B.S. si siano costituiti in giudizio, con comparsa nelle cui conclusioni si chiede il rigetto della domanda attorea.

L’interrogante segue da tempo le vicende del c.d. Centro Sociale Bruno, che da sempre (e tutt’ora) sono caratterizzate dalla tolleranza (per non dire connivenza) che la Giunta provinciale ha puntualmente manifestato nei confronti di questo manipolo di sedicenti rivoluzionari, cui l’odiato potere è giunto fino al punto di concedere gratuitamente la disponibilità di un ampio immobile in Piedicastello.

Ma questa è un’altra storia, di cui pure proprio in questi giorni il sottoscritto è tornato ad occuparsi.

Torniamo quindi all’illecita occupazione dell’ex Dogana, per confessare che attendevamo di leggere le difese degli occupanti con una certa curiosità, giustificata dalla circostanza per cui, come esposto più volte in un congruo numero di documenti, siamo sempre stati convinti che l’occupazione è stata ampiamente tollerata (e quindi di fatto favorita) dalla Provincia.

E chi tollera, chi non si attiva, chi subisce passivamente, può poi trovare qualche problema, anche a livello giuridico, nel richiedere danni che non si è mai attivato per evitare o quantomeno ridurre.

D’altra parte, uno degli odierni convenuti già nell’anno 2015, all’epoca della richiesta di risarcimento danni (successiva al volontario rilascio dell’immobile da parte del cento sociale, che in cambio ha ottenuto l’edifico di Piedicastello cui sopra si è fatto cenno), aveva osservato (e a ben vedere non a torto) che al centro veniva tutta la “città che conta”, facendo anche nomi e cognomi di politici locali di livello provinciale che frequentavano l’immobile occupato.

Venendo ora agli atti giudiziari, apprendiamo, per quanto rileva in questa sede, che i convenuti eccepiscono preliminarmente l’intervenuta prescrizione.

Ciò premesso, i convenuti eccepiscono altresì, spiegandone le ragioni, che negli anni vi sarebbe stata una “tacita autorizzazione al protrarsi dell’occupazione dell’immobile ad opera dell’ente proprietario dello stesso”.

Infatti, la difesa dei convenuti rileva che:
– “negli anni la Provincia autonoma di Trento non ha intrapreso alcuna iniziativa per la

liberazione dell’immobile ed anzi ha agevolato il protrarsi dell’occupazione”;

– nel 2013 addirittura per il tramite della società partecipata dalla Provincia Patrimonio del Trentino spa ha stipulato un contratto di comodato gratuito riguardo alla p.ed. 3479 C.C. Trento (via Piedicastello) in data 8.8.2013 con l’associazione Commons, che gestiva già l’immobile di “Ex Dogana” occupato abusivamente è stato concesso dalla Provincia autonoma di Trento un contributo “start up”, quantificato in euro 10.000,00 e da restituirsi in cinque anni”;

– “è evidente che dal 2007 al 2013 non vi è stata, nei fatti, alcun tipo di volontà dell’Ente Pubblico di destinare l’immobile ad opera d’interesse pubblico . . . anzi vi è stata una neanche troppo tacita approvazione dell’occupazione dell’immobile”;

– “la Provincia non ha mai diffidato gli occupanti dal porre fine all’occupazione”;

– “dal 2017 al 2013 la Provincia non ha mai intimato agli occupanti di liberare l’immobile in via stragiudiziale, ne ha mai proceduto giudiziariamente in tal senso, come invece avrebbe dovuto e potuto in forza della sentenza del Tribunale di Trento n. 310 del 27 aprile 2009”.

Quanto sopra premesso, la difesa dei convenuti conclude rilevando come, quand’anche non fosse intervenuta l’eccepita prescrizione, la domanda della Provincia dovrebbe essere comunque rigettata in quanto il danno lamentato avrebbe potuto agevolmente essere evitato dal creditore usando l’ordinaria diligenza.

E, vien da dire, al di là di ogni considerazione in diritto, come dar torto ai convenuti, che altro non hanno fatto che esporre le cose così come si sono svolte?

Che, infatti, la Provincia abbia non soltanto tollerato, ma di fatto agevolato, l’illecita occupazione dell’edificio ex Dogana è una dato di fatto oggettivo, che per parte nostra non ci siamo mai stancati di denunciare.

Infine, dalla lettura dell’atto di citazione abbiamo appreso che il danno di cui la Provincia chiede il risarcimento ammonta ad euro 120.622,84, laddove nel gennaio 2015 la stampa aveva riferito di una quantificazione ben maggiore, pari ad oltre 467.000,00 euro.

 

*

Quanto sopra premesso, il sottoscritto consigliere interroga il Presidente della Provincia al fine di sapere:

1) se è vero che né successivamente al 2007 (anno d’inizio dell’occupazione), né successivamente al deposito della sentenza del Tribunale di Trento n. 310/2009, la Provincia:

1.a) non ha mai posto in essere atti interruttivi della prescrizione del diritto azionato in causa; 1.b) non ha mai diffidato gli occupanti dell’immobile ex Dogana dal porre fine all’occupazione;

2) in ipotesi di risposta positiva, se l’inerzia della Provincia è dovuta ad una scelta politica della Giunta provinciale, ovvero se essa è stata consigliata dai competenti uffici provinciali;

3) se la Giunta ha consultato, quantomeno dopo il deposito della sentenza del Tribunale di Trento n. 310/2009, i competenti uffici provinciali circa le iniziative da assumere per ottenere lo sgombero dell’immobile;

4) in ipotesi di risposta positiva, quale è stata a risposta degli uffici (di cui si chiede copia, se, come è ovvio che sia, essa è stata fornita per iscritto) e quali sono stati gli uffici coinvolti;

5) se, qualora le tesi difensive dei convenuti trovassero accoglimento, non si ritiene che sussisterebbe un danno erariale di cui la Provincia (Giunta provinciale od uffici a seconda di quanto accaduto) dovrebbe rispondere;

6) se è vero, come all’epoca riportato dalla stampa, che la richiesta danni chiesta agli occupanti ammontava, nell’anno 2015, a più di 467.00,00 euro e, in ipotesi di risposta positiva, quali sono le ragioni per cui l’ammontare dei danni è stato ridotto in atto di citazione a 120.622,84 euro.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Si chiede altresì copia della lettera con richiesta di risarcimento inviata agli odierni convenuti nell’anno 2015.

 

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cons. Rodolfo Borga

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