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GARANTE CONCORRENZA: PROVVEDIMENTO SU CERTIFICAZIONI VINI DI QUALITA’

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17.21 - lunedì 15 maggio 2017

(Fonte: Ufficio stampa Agcm, Autorità garante concorrenza mercato) – Il sottoscritto Roberto Chieppa, Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), nominato commissario ad acta con sentenza TAR Lazio 5 luglio 2016, n. 7732,

 

 

 

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VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, 9 settembre 2015, n. 11132, con cui il TAR Lazio ha annullato il provvedimento dell’Autorità di archiviazione dell’esposto presentato da Valoritalia Società per la Certificazione delle Qualità e delle Produzioni Vitivinicole Italiane S.r.l. (di seguito, Valoritalia) in merito a una presunta violazione delle norme di concorrenza;

VISTA la segnalazione AS1265 del 9 marzo 2016, adottata dall’Autorità ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, indirizzata al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per lo sviluppo economico, al Presidente di Unioncamere e al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, con la quale l’Autorità, condividendo alcuni rilievi contenuti nella segnalazione di Valoritalia, ha rappresentato alcune criticità anticoncorrenziali riscontrate nelle attività di certificazione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette nel settore vinicolo, invitando i soggetti destinatari dell’atto, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare le determinazioni necessarie a rimuoverle;

VISTA la sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, n. 7732/2016, con cui il TAR Lazio, in accoglimento di un ricorso in ottemperanza di Valoritalia, ha ritenuto la preistruttoria e la conseguente attività di segnalazione dell’Autorità non conformi al giudicato formatosi sulla sentenza n. 11132/2015 dello stesso TAR Lazio, Sezione Prima, e per l’effetto ha nominato il sottoscritto Segretario Generale quale commissario ad acta al fine di per provvedere “… alla sollecita riedizione, da parte dell’Autorità, della propria attività di accertamento e valutazione delle possibili violazioni denunciate”;

VISTA la delibera del sottoscritto commissario ad acta del 17 ottobre 2016, con la quale è stata avviata un’istruttoria, in esecuzione della citata sentenza TAR Lazio, Sezione Prima, n. 7732/2016, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle Camere di Commercio di Roma, Taranto e Sassari per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 3 della legge n. 287/90;

VISTA la sentenza n. 01708, pubblicata il 12 aprile 2017, con la quale il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, in riforma della sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, n. 7732/2016, ha accolto il

ricorso in appello dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e per l’effetto ha respinto il ricorso in ottemperanza di Valoritalia;
CONSIDERATO, in particolare, che il Consiglio di Stato, nella richiamata sentenza ha ritenuto che “l’ Autorità ha esattamente adempiuto al dictum giurisdizionale, riattivando l’ attività accertativa relativa al ruolo assunto dalle Camere di Commercio nel mercato delle certificazioni vinicole ed esercitando, peraltro efficacemente (avendo prodotto il risultato dell’adozione di una circolare ministeriale contenente istruzioni operative alle Camere di Commercio finalizzate proprio a rimuovere la loro anomala posizione di preminenza in quel settore), la sua funzione di Advocacy, che costituisce una delle modalità stabilite dalla legge per l’esercizio delle funzioni di contrasto a condotte antitrust.

La segnalazione, a ben vedere, lungi dall’integrare un’iniziativa solo formale e inefficace, obbedisce proprio all’esigenza di correggere le distorsioni del funzionamento concorrenziale del mercato di riferimento, per mezzo della rappresentazione delle criticità regolative alle Autorità competenti a rimuoverle e a rettificarle e, se rettamente utilizzato, costituisce uno strumento estremamente efficace e utile per emendare il mercato dalle distorsioni riscontrate (Cons, St., sez. VI, 30 maggio 2014, n.2818).

La segnalazione non può, quindi, essere derubricata a rimedio “minore” o, addirittura, inutile, ai fini che qui rilevano, costituendo, al contrario, a fronte di distorsioni competitive originate da criticità regolative, lo strumento più efficace a ricondurre il mercato di riferimento alle sue corrette dinamiche concorrenziali.

A ben vedere, in definitiva, la condotta tenuta dall’Autorità dev’essere ritenuta assolutamente coerente con l’effetto conformativo prodotto dal giudicato (per come sopra identificato), siccome espressiva della discrezionalità residuata dalla puntuale osservanza dell’unica regola cogente: la riattivazione dell’attività informativa, mentre appare del tutto errata, e va, quindi, riformata, la statuizione con cui il TAR l’ha giudicata violativa o elusiva del dictum da eseguire, sulla base della sua fallace esegesi come prescrittivo dell’attivazione di un’istruttoria formale e (addirittura) dell’adozione di precisi atti di tutela o di vincolate determinazioni sanzionatorie”;

CONSIDERATO dunque che la riforma della citata sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, n. 7732/2016 ha determinato il venire meno della nomina del sottoscritto Segretario Generale come commissario ad acta e che, di conseguenza, il procedimento A501 – CAMERE DI

COMMERCIO- MERCATO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEI VINI DI QUALITÀ, avviato in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, ora riformata, deve essere definito con declaratoria di non luogo a provvedere;

DELIBERA
che non vi è luogo a provvedere in ordine al procedimento A501 – CAMERE DI COMMERCIO- MERCATO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEI VINI DI QUALITÀ, avviato nei confronti delle Camere di Commercio di Roma, Taranto e Sassari.

BOLLETTINO N. 18 DEL 15 MAGGIO 2017 7
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

 

 

*Nota di redazione Opinione:

Certificazioni dei vini di qualità: da pagina 5 apagina 7

 

 

In allegato il comunicato stampa:

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