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INPS * PENSIONI AI SUPERSTITI: « PER EFFETTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 88/2022, ANCHE I NIPOTI MAGGIORENNI ORFANI RICONOSCIUTI INABILI AL LAVORO ( VIVENTI A CARICO ASCENDENTI) SONO INCLUSI»

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10.32 - venerdì 10 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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L’Istituto rende noto che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2022, anche i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro, viventi a carico degli ascendenti, sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti.

l’INPS, in particolare, ha stabilito le modalità per:
– la liquidazione ai nipoti aventi diritto, salvo sentenza passata in giudicato, che presenteranno in tal senso apposita richiesta;
– la riliquidazione delle pensioni riconosciute in favore di altre categorie di superstiti contitolari, il cui diritto risulti compatibile con quello dei nipoti aventi diritto;
– la revoca delle pensioni già riconosciute in favore di categorie di superstiti il cui diritto risulti incompatibile con quello dei nipoti aventi diritto.

In ragione dell’unitarietà della tutela previdenziale riconosciuta in favore dei superstiti, in caso di morte dell’ascendente, il riferimento alla pensione di reversibilità – trattamento riconosciuto per la morte del pensionato – deve essere inteso anche alla pensione indiretta.

Ne consegue che, per effetto della sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro, a carico degli ascendenti, sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti.

Per quanto concerne la verifica della condizione della vivenza a carico degli ascendenti, si rinvia al paragrafo 3 della Circolare n. 185 del 18 novembre 2015, nella quale si chiarisce che, fermo restando l’accertamento della non autosufficienza economica, deve essere dimostrato il mantenimento abituale da parte dell’ascendente in caso di non convivenza.

Ulteriori dettagli nella Circolare n. 64 del 07/05/2024

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